Nei prossimi mesi consumatori e consumatrici potrebbero notare qualche leggera differenza nelle bottiglie in plastica. Da gennaio 2025 รจ infatti entrata in vigore una nuova disposizione della Direttiva europea sulla plastica monouso, quella inerente alla percentuale di plastica riciclata che devono obbligatoriamente contenere le bottiglie per bevande.ย
Come si legge nella Direttiva n. 904 del 2019, a partire dal 2025, le bottiglie per bevande fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale, per intenderci le bottiglie in PET, devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata, โcalcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questioneโ.
Parliamo di bottiglie per bevande con una capacitร fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi; sono invece escluse le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici.
Per quanto riguarda i dettagli del calcolo, come riportato anche dai consorzi interessati dalla norma, come Coripet e Corepla, lo scorso dicembre il Ministero dellโAmbiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti sullโimplementazione dellโobbligo di contenuto riciclato nelle bottiglie per le bevande in PET spiegando che โla quota di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande deve essere calcolata considerando il peso di tutte le parti in plastica, incluse corpo, tappi ed etichette. Pertanto, il contenuto minimo del 25% di plastica riciclata (R-PET) deve essere calcolato sul peso totale delle componenti plastiche della bottiglia. Inoltre, la percentuale di contenuto riciclato di ciascuna parte della bottiglia deve essere dichiarata secondo le specifiche del regolamento (UE) 2022/1616โณ.
Chi ricorda la Direttiva Sup?
Come detto, la disposizione arriva dalla direttiva comunitaria n. 904 del 2019, adottata il 5 giugno del 2019 e voluta dallโUnione Europea per ridurre lโallarmante impatto ambientale della plastica monouso: la Direttiva Single Use Plastic, anche detta Direttiva Sup.
In Italia perรฒ il suo recepimento aveva avuto un iter tumultuoso: con il decreto legislativo n. 196 dellโ8 novembre 2021 il legislatore italiano ha fornito una sorta di โpropria interpretazioneโ e tra rinvii e pressioni lobbistiche si รจ arrivati, a maggio dello scorso allโannunciata procedura dโinfrazione che richiamava lโItalia su due punti: lโesclusione dalla definizione di plastica, e quindi dal perimetro di applicazione della direttiva, del film in plastica (in peso inferiore al 10% del peso totale) usati per rivestire i prodotti in carta, e le eccezioni previste dal decreto italiano per prodotti biodegradabili e compostabili.ย
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Cosa cambia adesso e in futuro
Giร il 3 luglio 2024 era entrato in vigore un altro obbligo indicato dalla Direttiva Sup che interessava i contenitori in plastica e tetrapak per bevande con capacitร fino a 3 litri, nello specifico i tappi.
Dai classici tappi che si svitano si รจ passati ai cosiddetti tethered cap, in pratica tappi ancorati allโimballaggio. Una misura volta in primis a ridurre la dispersione di questo rifiuti: secondo una nota del Mase, infatti, i tappi di plastica sono tra i cinque oggetti piรน raccolti durante le operazioni di pulizia e monitoraggio dei rifiuti nelle spiagge e tra i rifiuti marini piรน letali, con conseguenti danni a livello ambientale e per la flora marina: lโingestione dei tappi puรฒ provocare ostruzioni fatali nellโapparato digerente di mammiferi, tartarughe marine, uccelli e pesci. I nuovi tappi presenterebbero poi anche vantaggi pratici per persone con disabilitร e di sicurezza per bambine e bambini.
Se questa piccola misura aveva fatto discutere soprattutto sui social, con il benestare di certa propaganda che ne aveva un vero e proprio affare di Stato (ricorderete lโimmagine diffusa da Matteo Salvini a ridosso delle elezioni europee dello scorso giugno che giocava proprio sulla questione del tappo attaccato alla bottiglia), questa volta รจ probabile che i consumatori non se ne accorgeranno neppure, anche perchรฉ in alcuni casi le bottiglie giร presentano una parte di plastica riciclata al loro interno: si potrร magari notare un colore un poโ piรน scuro.ย
La differenza piรน sostanziale sarร invece per la filiera produttiva e del riciclo. Come chiarito in un altro punto della lettera citata in precedenza del Mase si precisa che โappare necessario che entro il 2025 ciascun operatore economico garantisca lโutilizzo della quota minima del 25% di R-PET sul peso totale delle bottiglie in plastica immesse al consumo sul territorio nazionale, in modo da rendere effettivo il contributo allโobiettivo medio nazionale vincolante, per poi supportare la graduale transizione al calcolo per impianto di produzione previsto dal regolamento PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation)โ.
Inoltre, per quanto riguarda i sistemi di responsabilitร estesa del produttore (EPR), โsi chiede ai consorzi e ai sistemi autonomi di filiera di assicurarne lโadempimento, in coordinamento con gli operatori industriali che, per detta finalitร nonchรฉ per garantire gli obblighi di reporting nazionale, dovranno assicurare la puntuale trasmissione e la completezza dei dati per la successiva validazione da parte di ISPRAโ.ย
A partire dal 2030 poi, la percentuale di plastica riciclata dovrร essere di almeno il 30%, sempre calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato. Il percorso insomma, appare anche lungo, ma per quanto necessario, anche come consumatori, per intravedere davvero dei cambiamenti va inteso come complementare a quel famoso cambio di paradigma che include la riduzione del consumo, il riuso e, infine, il riciclo.ย
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