NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025- LAVORO E PREVIDENZA

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  1.  PREMESSA

Tra le principali novità in tema lavoro e previdenza, si segnalano le seguenti:

  • la predisposizione di misure per incentivare il trattenimento in servizio;
  • la proroga di forme di flessibilità in uscita, quali l’anticipo pensionistico “Opzione donna”, l’APE sociale e la pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”);
  • l’estensione temporale dell’incremento speciale per le pensioni minime;
  • il potenziamento dell’accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri;
  • l’esclusione dalla perequazione automatica delle pensioni dei residenti all’estero;
  • specifiche misure in materia di previdenza complementare per raggiungere i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata;
  • l’introduzione di un esonero parziale sulla quota IVS a carico delle lavoratrici madri, sia dipendenti sia autonome (che non hanno optato per il regime forfetario);
  • il rifinanziamento di alcune misure di sostegno al reddito (tra cui l’indennità per fermo pesca, per i call center e specifici trattamenti di cassa integrazione);
  • la modifica dei requisiti di accesso all’assegno di inclusione e al supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’incremento della misura dei due benefici economici;
  • la riproposizione per i primi 9 mesi del 2025 del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario (effettuato nei giorni festivi) per i lavoratori dei settori turistico, ricettivo e termale;
  1.  NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Congedo Parentale (Legge 207/2024, articoli 1 co. 217-218)

  • Indennità congedo parentale: elevata all’80% della retribuzione per 3 mesi, fruibili entro il sesto anno di vita del bambino.
  • Modalità:
    • 2 mesi di congedo con l’80% della retribuzione per chi termina il congedo di maternità/paternità dopo il 31.12.2023.
    • 3 mesi con l’80% della retribuzione per chi termina il congedo di maternità/paternità dopo il 31.12.2024.

Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro (art. 1 co. 392-394 della L. 207/2024)

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  • Istituzione di un Fondo: Il Fondo è destinato a incentivare i programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche nei luoghi di lavoro.
  • Ambito di applicazione:
    • I datori di lavoro possono utilizzare le risorse per:
      • Programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche.
      • Campagne di formazione e informazione.
      • Acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici.
  • Dotazione del Fondo: Il Fondo avrà 500.000 euro annui, a partire dal 2026.
  • Gestione del Fondo: Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilirà con un decreto le modalità e i criteri di distribuzione delle risorse, nel rispetto del limite di spesa.

Disposizioni sull’Assunzione di Lavoratori Extracomunitari e Documentazione Amministrativa per Immigrati (art. 21 co. 1-2 del DL 202/2024)

  • Abrogazione della possibilità di autocertificazione: modifiche alle norme che riguardano l’autocertificazione dei cittadini extracomunitari riguardo a vari certificati (casellario giudiziale, procedimenti penali, ecc.).
  • Nuove modalità di documentazione: i cittadini extracomunitari possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per fatti e qualità certificabili da soggetti pubblici italiani, ma con alcune eccezioni legate alla normativa sull’immigrazione.

Modifiche alla Disciplina dei Contratti a Termine (art. 14 co. 3 del DL 202/2024)

  • Proroga del regime transitorio: il termine per applicare il regime transitorio sui contratti a termine (giustificazione di un termine superiore a 12 mesi fino a 24 mesi) viene esteso al 31 dicembre 2025.
  1. NOVITA’ IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Requisiti per la NASpI (art. 1 co. 171 della L. 207/2024)

  • Aggiunta della lett. c-bis) all’art. 3, co. 1, del DLgs. 4.3.2015 n. 22.
  • Applicazione dal 1 gennaio 2025 per gli eventi di disoccupazione.
  • I lavoratori che si sono dimessi volontariamente da un lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione, devono aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego per poter accedere alla NASpI.
  • Se il lavoratore viene licenziato prima delle 13 settimane nel nuovo impiego, non avrà diritto alla NASpI.

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (art. 1 co. 189 della L. 207/2024)

  • 70 milioni di euro stanziati per il 2025, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione.
  • Continuazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) e dei trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori di imprese in aree di crisi industriale complessa.

Proroga della CIGS per le imprese in crisi (art. 1 co. 190 e 191 della L. 207/2024)

  • Interventi sul trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con concessioni anche in deroga alla disciplina del DLgs. 148/2015.
  • Proroga per il 2025 con un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 100 milioni di euro.

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (art. 1 co. 193 della L. 207/2024)

  • Proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale.
  • La proroga riguarda gli anni 2025, 2026 e 2027.
  • La CIGS si applica in base all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015.
  1. NOVITA’ IN MATERIA DI PREVIDENZA

Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiari

  • Destinazione risorse del Fondo: le risorse del Fondo sono destinate a coprire finanziariamente interventi legislativi.
  • Obiettivo del fondo: riconoscere il valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.
  • Finalità: supportare il caregiver familiare per l’importanza del suo ruolo nella cura e assistenza non professionale.

Decontribuzione per le lavoratrici madri (art. 1 co. 219-220 della L. 207/2024)

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  • Introduzione della decontribuzione: A partire dal 2025, le lavoratrici madri beneficeranno di un esonero contributivo parziale sui contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) a carico della lavoratrice.
  • Ambito soggettivo:
    • L’esonero riguarda:
      • Lavoratrici dipendenti (eccetto quelle con rapporto di lavoro domestico).
      • Lavoratrici autonome che percepiscono redditi da lavoro autonomo, d’impresa o da partecipazione, e che non optano per il regime forfetario.
  • Condizioni:
    • Le lavoratrici devono essere madri di almeno due figli.
    • L’esonero spetta fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
    • Dal 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero durerà fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo.
    • Per il 2025 e 2026, le lavoratrici madri di tre o più figli che già beneficiano della decontribuzione totale prevista dalla legge 213/2023 continueranno a usufruirne.
  • Limiti di reddito: L’esonero si applica solo se la retribuzione o il reddito imponibile annuo non supera i 40.000 euro.
  • Limite di spesa: L’esonero è previsto nel limite di 300 milioni di euro annui.
  • Norma di riferimento: La decontribuzione non influirà sull’aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.
  • Modalità di attuazione: Un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilirà le modalità attuative, la misura dell’esonero, le procedure di riconoscimento e il rispetto del limite di risorse.

Modifiche all’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (art. 1 co. 611 della L.207/2024)

  • A partire dal 1° gennaio 2025, sono introdotte modifiche al DLgs. 30.11.2023 n. 175 riguardante i lavoratori del settore dello spettacolo.
  • Modifiche specifiche:
  • Limite reddituale: Il limite reddituale per accedere all’indennità di discontinuità viene innalzato da 25.000 a 30.000 euro (art. 2, co. 1, lett. c).
  • Giornate di contribuzione: Il numero minimo di giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per accedere all’indennità viene ridotto da 60 a 51 (art. 2, co. 1, lett. d).
  • Durata dell’indennità: Viene eliminato un periodo che esclude i periodi contributivi già utilizzati per altre indennità di disoccupazione (art. 3, co. 1).
  • Termine di presentazione della domanda: Il termine per presentare la domanda all’INPS cambia dal 30 marzo al 30 aprile (art. 3, co. 3).
  • Percorsi di formazione: Viene soppressa la disposizione che obbligava i beneficiari dell’indennità di discontinuità a partecipare a corsi di formazione continua nelle discipline dello spettacolo (art. 5).

Accertamenti sanitari per revisione prestazioni (art. 1 co. 167 della L. 207/2024)

  • Revisione delle prestazioni oncologiche: Le visite di revisione per le prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche possono essere eseguite anche solo sugli atti, come stabilito dall’art. 29-ter del DL 76/2020.
  • Facoltà del richiedente: Il richiedente può comunque chiedere una visita diretta.
  • Validità temporale: Questa semplificazione è valida fino al 31 dicembre 2025.

Accertamento stato di invalidità o inabilità (art. 1 co. 168 della L. 207/2024)

  • Semplificazione procedura: Viene introdotto l’art. 33-bis al DLgs. 62/2024 per semplificare gli accertamenti sanitari per invalidità e inabilità.
  • Visita unica per più istanze: Se vengono presentate istanze per più accertamenti (invalidità civile, sordità, ecc.), l’INPS effettuerà un solo accertamento sanitario.
  • Periodo di applicazione: Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, incluse le visite di revisione.

Assegno di inclusione e sistema duale (art. 1 co. 198 – 199 della L. 207/2024)

  • Assegno di inclusione:
    • Modifica dei requisiti economici:
      • L’ISEE massimo per il nucleo familiare del richiedente passa da 9.360 a 10.140 euro.
      • La soglia del reddito familiare aumenta da 6.000 a 6.500 euro annui, con incrementi per nuclei con persone di età ≥ 67 anni o con disabilità grave.
    • Incremento del beneficio:
      • L’integrazione del reddito aumenta da 6.000 a 6.500 euro annui.
      • L’integrazione per i nuclei in affitto aumenta da 3.360 a 3.640 euro annui.
  • Supporto per la formazione e il lavoro:
    • Modifica dei requisiti: L’ISEE massimo e la soglia del reddito familiare vengono aumentati da 6.000 a 10.140 euro.
    • Aumento del beneficio mensile: Il supporto mensile cresce da 350 a 500 euro.
    • Durata del beneficio: Il beneficio dura massimo 12 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi se il beneficiario partecipa a corsi di formazione.
  • Sistema duale:
    • Incremento delle risorse: Le risorse per i percorsi formativi di apprendistato e competenze trasversali vengono incrementate:
      • 100 milioni di euro per il 2025.
      • 170 milioni di euro per il 2026.
      • 240 milioni di euro a partire dal 2027.

Fondo vittime grandi infortuni (art. 1 co. 200 della L. 207/2024)

  • Incremento risorse: Aumento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro:
    • 0,5 milioni di euro per il 2025 e 2026.
    • 3 milioni di euro annui a partire dal 2027.
  • Prestazione una tantum: Il Fondo prevede una prestazione una tantum per i familiari superstiti delle vittime di infortuni sul lavoro, determinata in base al numero di familiari.
  • Destinazione: Non è soggetta a rivalsa e non limita il risarcimento del danno.

Fondo disabili (art. 1 co. 234 – 238 della L. 207/2024)

  • Modifiche procedurali: Vengono modificate le disposizioni per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.
  • Gestione del Fondo: La gestione e il riparto tra le Regioni sono affidati a decreti dell’Autorità politica delegata, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e altri Ministri competenti.
  • Fondo per enti a sostegno delle persone con disabilità: Viene istituito un Fondo per supportare enti e associazioni che promuovono i diritti delle persone con disabilità. La copertura finanziaria per il 2025 è di 1,5 milioni di euro.
  • Fondo per FISH: Contributo di 500.000 euro per il 2025 alla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH).

Misure di sostegno all’editoria (art. 1 co. 430-431 della L. 207/2024)

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Procedura celere

 

  • Incremento risorse: Aumento di 50 milioni di euro per il 2025 nel Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria.
  • Obiettivo: Mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento dei costi di produzione e sostenere la domanda di informazione.

Incremento risorse bonus psicologo (art. 1 co. 344 della L. 207/2024)

  • Nuove risorse per il bonus psicologo: Il bonus psicologo è un contributo per le spese di psicoterapia per persone con fragilità psicologica a causa della pandemia e della crisi socio-economica.
    • Importo massimo: 1.500 euro per persona (rimodulato in base all’ISEE).
    • Requisiti: Residenza in Italia, ISEE non superiore a 50.000 euro.
  • Limite complessivo:
    • 8 milioni di euro per il 2024.
    • 9,5 milioni di euro per il 2025.
    • 8,5 milioni di euro per il 2026.
    • 9 milioni di euro per il 2027.
    • 8 milioni di euro annui a partire dal 2028.

 

 

 



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