Affitti Brevi dal 2025 nuovi obblighi

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Affitti Brevi dal 2025 nuovi obblighi

OBBLIGO CODICE CIN

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

A partire dal 1° gennaio 2025, per chi affitta un immobile per brevi periodi diventa obbligatorio ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) tramite la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), consultabile sul portale del Ministero del Turismo.

 SOGGGETTI OBBLIGATI
A RICHIEDERE IL CIN

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

·         Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa (anche una sola stanza dell’unità immobiliare)

·       nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera;

·        gli agriturismi, anche se le normative regionali non li menzionano esplicitamente.

 OBBLIGHI DI PUBBLICITA’

DEL CIN

·         Il soggetto interessato dovrà:

  • allegare all’istanza per ottenere il CIN una dichiarazione sostituiva, attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza;

·         esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;

·         esporre il CIR, codice identificativo previsto dalle norme provinciali o regionali;

·         indicare il CIN ottenuto in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato.

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Procedura celere

 

 

CIN + CIR (CODICE IDENTIFICATIVO)

Il CIN  non sostituisce i CIR, codici identificativi previsti dalle normative regionali o provinciali. Le strutture  già obbligate a esporre un codice locale, dovranno obbligatoriamente richiedere anche il CIN.

SOGGETTI ESCLUSI

Non devono richiedere il codice CIN le case religiose di ospitalità non a scopo di lucro, solo se  offrono ospitalità gratuita.
 Le donazioni volontarie da parte degli ospiti non incidono sulla natura gratuita del servizio.

 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA

PER TUTTE LE UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE ALLA LOCAZIONE BREVE O PER FINALITÀ TURISTICHE, GESTITE IN QUALUNQUE FORMA (IMPRENDITORIALE E NON IMPRENDITORIALE)

 

·         devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge. Obbligo da rispettare anche se è data in locazione una sola stanza dell’unità immobiliare.

·         Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.

·         Se l’unità immobiliare si sviluppa su un solo piano ed ha superficie inferiore ai 200 mq, è sufficiente installare un solo estintore.

·          Per una superficie maggiore di 200 mq (ma inferiore a 400 mq) è prescritto di installare 2 estintori.

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Agricoltura

 

·         se l’unità immobiliare si sviluppa su due o più piani, sarà necessario comunque installare un estintore per ogni piano, sebbene la superficie complessiva sia inferiore a 200 mq.

·         installare almeno un estintore supplementare su ogni piano di superficie maggiore di 200 mq.

 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI

·         obbligo di comunicare alla Questura i dati delle persone ospitate, che devono essere munite di documento di riconoscimento. Per gli stranieri extra-UE è sufficiente il passaporto.

·         Tale comunicazione va effettuata tramite il servizio online “alloggiati web” della Polizia di Stato, entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti o immediatamente, se il soggiorno è inferiore alle 24 ore.

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·         Per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate in seguito alla registrazione del contratto di locazione.

·         Obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):

·         Per chi concede in locazione più di quattro appartamenti (fino a 30 giorni, che sia o meno per finalità turistiche);

·         Per chi concede in locazione, per sola finalità turistica, più di quattro appartamenti, per periodi superiori ai 30 giorni.

Cons. Adamo Rita Carmela
Dott. Salvatore Russo

 

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