In una nota diffusa il 27 gennaio 2025, i sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti annunciano che “l’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione è stata validata con il 96,75% dei consensi” da 1.506 assemblee cui hanno partecipato 66.319 lavoratori. Entra così in vigore l’accordo firmato il 6 dicembre 2025 dalle tre sigle e dalle associazioni datoriali. Il testo è articolato in diversi capitoli, che riguardano sia la parte normativa, sia quella economica.
Per quanto riguarda gli aumenti retributivi, il testo contiene due tabelle (personale viaggiante e personale non viaggiante) con le variazioni per ciascun livello. Per il personale viaggiante, il totale (che comprende l’Elemento Professionale d’Area) varia da 175,27 euro lordi mensili del livello L a 290,53 euro del livello C3, mentre per quello non viaggiante l’aumento varia da 106,06 euro del livello 6J a 319,24 euro del livello Q (sempre con Epa). L’aumento sarà distribuito in quattro rate: 1 maggio 2025, 1 gennaio 2026, 1 gennaio 2027 e 1 giugno 2027.
Dal punto di vista normativo, le principali novità riguardano le ferie, il lavoro agile, la disconnessione digitale, la prevenzione delle molestie e della violenza di genere, l’assenteismo, la sicurezza sul lavoro, il lavoro somministrato e i contratti flessibili. Ci sono importanti novità dedicate al personale viaggiante. Tra le principali c’è il diritto a specifiche indennità di trasferta calcolate in base alla durata della permanenza fuori sede. Gli importi sono differenziati per servizi in territorio nazionale ed estero e saranno periodicamente aggiornati in base all’indice Istat del costo della vita
Sul fronte dell’orario di lavoro, il contratto stabilisce regole specifiche che tengono conto delle peculiarità delle mansioni svolte. L’orario ordinario è fissato a 39 ore settimanali, con la possibilità di estenderlo fino a 47 ore per il personale con mansioni discontinue, come gli autisti che alternano guida e pause. Tuttavia, è prevista una riduzione progressiva dell’orario settimanale, che sarà gradualmente abbassato a 42 ore entro il 2026, e ciò dovrebbe garantire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.
Un altro aspetto innovativo riguarda la previdenza complementare. Dal 2025, il contributo aziendale al fondo pensione del personale viaggiante sarà aumentato dello 0,5%, con un ulteriore incentivo dello 0,2% per i nuovi iscritti sotto i 35 anni. La sicurezza sul lavoro è anch’essa al centro del nuovo Ccnl: le aziende si impegnano a garantire assistenza legale gratuita in caso di aggressioni o eventi gravi subiti durante l’esercizio delle proprie funzioni, oltre a migliorare le condizioni di sicurezza considerando i rischi specifici delle mansioni, come le condizioni climatiche estreme e le esigenze legate alla guida.
Il personale viaggiante in missione avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, inclusi biglietti di prima classe per i trasporti ferroviari, nonché al rimborso di vitto e alloggio entro limiti prestabiliti. Saranno coperte anche le spese vive indispensabili per l’espletamento della missione, garantendo che il lavoratore non debba sostenere oneri aggiuntivi per il proprio lavoro fuori sede. Per adattarsi alle esigenze operative, il contratto prevede una maggiore flessibilità nella gestione del personale viaggiante. Le imprese potranno introdurre modifiche agli orari di lavoro attraverso accordi collettivi aziendali, favorendo una gestione più efficiente delle attività e garantendo al contempo un’occupazione stabile.
Un altro capitolo importante per gli autisti riguarda il risarcimento dei danni ai veicoli aziendali: il contratto stabilisce che al lavoratore può essere richiesto un risarcimento esclusivamente in caso di dolo o colpa grave. Per danni fino a 3.500 euro, l’importo sarà interamente addebitato al dipendente, mentre per cifre superiori, la responsabilità si limita al 75% del valore del danno fino a un massimo di 20mila euro. Qualora il veicolo sia coperto da polizza assicurativa con franchigia, il risarcimento massimo richiesto al lavoratore sarà pari alla franchigia stessa. Non possono essere addebitati danni causati da incuria aziendale, purché il lavoratore abbia segnalato tempestivamente il problema. Il contratto introduce anche un regime premiale per il personale, stabilendo che il primo danno dell’anno civile non sarà addebitato, mentre per i successivi eventi il costo sarà ridotto al 65% del valore del danno o della franchigia. Prima di procedere a un risarcimento, l’azienda è tenuta a emettere un richiamo scritto corredato da documentazione giustificativa, come preventivi di riparazione.
TESTO INTEGRALE DELL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCE E SPEDIZIONE
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