Mess. n. 283 del 24.01.2025 : Procedure concorsuali e esonero contributo addizionale CIG. Decorrenza e cessazione.

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Negli ultimi anni la disciplina generale delle procedure concorsuali รจ stata oggetto di numerosi e importanti interventi legislativi, con il comune intento di sostenere le aziende in difficoltร  a rimanere attive sul mercato per consentire il pieno recupero dellโ€™operativitร  e soddisfare le ragioni dei creditori e le tutele dei lavoratori.ย ย 

A tal fine il Codice della Crisi e dellโ€™ Insolvenza promuove diverse procedure di regolamentazione della crisi che favoriscono la continuitร  aziendale e il risanamento dellโ€™impresa, ove possibile, assegnando solo un ruolo residuale alla liquidazione giudiziale.

Lโ€™ INPS, preso atto che queste procedure hanno inevitabili risvolti anche sul rapporto contributivo, soprattutto quando mirano alla prosecuzione dellโ€™esercizio dโ€™impresa, ha fornito con il mess. n. 283 del 24.01.2025 nuovi chiarimenti per circoscrivere lโ€™applicazione dellโ€™esonero dal versamento del contributo addizionale rivolto alle aziende che ricorrono alla cassa integrazione con procedure concorsuali aperte. ย 

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A tal riguardo รจ sorta lโ€™esigenza di individuare il termine finale di fruizione del beneficio al fine di evitare che lโ€™apertura di una procedura, con uno spettro temporale anche molto ampio, possa determinare lโ€™effetto di una fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore puรฒ e deve ritenersi rientrato in bonis. Tale necessitร  sorge anche considerato che lโ€™ indebita fruizione dellโ€™esonero potrebbe comportare la violazione del principio di paritร  di trattamento tra aziende che, pur trovandosi in situazione di difficoltร , non accedono a una procedura concorsuale e si attivano per il superamento della crisi attraverso il ricorso agli strumenti degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con versamento del contributo addizionale, rispetto a quelle che ricorrono agli ammortizzatori sociali nellโ€™ambito di procedure concorsuali venendo cosรฌ esonerate dal versamento.

Sullโ€™esatta decorrenza dellโ€™esonero, lโ€™ INPS ricorda che le istruzioni ย sono quelle risalenti alla circolare esplicativa n. 4 del 16.02.2018 del Ministero del Lavoro. In merito era stato precisato che : ย ย 

– nel caso del fallimento con esercizio provvisorio, lโ€™esonero decorre dalla data di deposito della sentenza dichiarativa di cui allโ€™articolo 16 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, lโ€™art. 49 del CCII); ย 

– nel caso del concordato preventivo con continuitร  aziendale (inclusa lโ€™ipotesi del c.d. concordato in bianco di cui allโ€™articolo 161, comma 6, della legge Fallimentare), lโ€™esonero decorre dalla data del decreto di ammissione alla procedura di cui allโ€™articolo 163 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, gli artt. 44 e 47 del CCII); ย 

– nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito, lโ€™esonero decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese ai sensi dellโ€™articolo 182-bis della legge Fallimentare (cfr. attualmente, lโ€™art. 57 del CCII);

– nel caso di liquidazione coatta amministrativa, lโ€™esonero decorre a partire dal giorno di ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi dellโ€™articolo 195 della legge Fallimentare, ferma restando lโ€™autorizzazione alla continuazione dellโ€™esercizio dโ€™impresa (cfr., attualmente, gli artt. 293 e seguenti del CCII);

– nel caso diย amministrazione straordinaria, lโ€™esonero decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (cfr. lโ€™art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e lโ€™art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni). ย 

La citata circolare non fornรฌ indicazioni in merito alla cessazione del regime di esonero. Il mess. n. 283 del 24.01.2025 fornisce ora nuovi chiarimenti in merito al termine finale dellโ€™esonero contributivo, che dovrร  coincidere con il momento in cui lโ€™impresa puรฒ risolvere la propria situazione debitoria e ritornare in bonis. Ne deriva che :

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– in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale), con autorizzazione allโ€™esercizio provvisorio, lโ€™esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso;

ย 

– in caso di concordato preventivo con continuazione dellโ€™attivitร , lโ€™esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dellโ€™omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilitร  di disporre del proprio patrimonio e di gestire lโ€™azienda;

ย 

– in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta lโ€™omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo;

ย 

– in caso di liquidazione coatta amministrativa , lโ€™esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando lโ€™autorizzazione alla continuazione dellโ€™esercizio dโ€™impresa, fino alla chiusura della procedura (cfr. lโ€™art. 313 del CCII);

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ย 

– in caso di amministrazione straordinaria, lโ€™esonero dal versamento del contributo addizionale รจ riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dallโ€™articolo 27, commi 2 e 2-bis[3], del decreto legislativo n. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, del “programma di cessione dei complessi aziendali” o del โ€œprogramma di cessione dei complessi di beni e contrattiโ€ (non superiore a un anno) o del “programma di ristrutturazione” (non superiore a due anni), fatte salve le previsioni dellโ€™articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 347/2003[4] e di eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.



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