Negli ultimi anni la disciplina generale delle procedure concorsuali รจ stata oggetto di numerosi e importanti interventi legislativi, con il comune intento di sostenere le aziende in difficoltร a rimanere attive sul mercato per consentire il pieno recupero dellโoperativitร e soddisfare le ragioni dei creditori e le tutele dei lavoratori.ย ย
A tal fine il Codice della Crisi e dellโ Insolvenza promuove diverse procedure di regolamentazione della crisi che favoriscono la continuitร aziendale e il risanamento dellโimpresa, ove possibile, assegnando solo un ruolo residuale alla liquidazione giudiziale.
Lโ INPS, preso atto che queste procedure hanno inevitabili risvolti anche sul rapporto contributivo, soprattutto quando mirano alla prosecuzione dellโesercizio dโimpresa, ha fornito con il mess. n. 283 del 24.01.2025 nuovi chiarimenti per circoscrivere lโapplicazione dellโesonero dal versamento del contributo addizionale rivolto alle aziende che ricorrono alla cassa integrazione con procedure concorsuali aperte. ย
A tal riguardo รจ sorta lโesigenza di individuare il termine finale di fruizione del beneficio al fine di evitare che lโapertura di una procedura, con uno spettro temporale anche molto ampio, possa determinare lโeffetto di una fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore puรฒ e deve ritenersi rientrato in bonis. Tale necessitร sorge anche considerato che lโ indebita fruizione dellโesonero potrebbe comportare la violazione del principio di paritร di trattamento tra aziende che, pur trovandosi in situazione di difficoltร , non accedono a una procedura concorsuale e si attivano per il superamento della crisi attraverso il ricorso agli strumenti degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con versamento del contributo addizionale, rispetto a quelle che ricorrono agli ammortizzatori sociali nellโambito di procedure concorsuali venendo cosรฌ esonerate dal versamento.
Sullโesatta decorrenza dellโesonero, lโ INPS ricorda che le istruzioni ย sono quelle risalenti alla circolare esplicativa n. 4 del 16.02.2018 del Ministero del Lavoro. In merito era stato precisato che : ย ย
– nel caso del fallimento con esercizio provvisorio, lโesonero decorre dalla data di deposito della sentenza dichiarativa di cui allโarticolo 16 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, lโart. 49 del CCII); ย
– nel caso del concordato preventivo con continuitร aziendale (inclusa lโipotesi del c.d. concordato in bianco di cui allโarticolo 161, comma 6, della legge Fallimentare), lโesonero decorre dalla data del decreto di ammissione alla procedura di cui allโarticolo 163 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, gli artt. 44 e 47 del CCII); ย
– nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito, lโesonero decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese ai sensi dellโarticolo 182-bis della legge Fallimentare (cfr. attualmente, lโart. 57 del CCII);
– nel caso di liquidazione coatta amministrativa, lโesonero decorre a partire dal giorno di ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi dellโarticolo 195 della legge Fallimentare, ferma restando lโautorizzazione alla continuazione dellโesercizio dโimpresa (cfr., attualmente, gli artt. 293 e seguenti del CCII);
– nel caso diย amministrazione straordinaria, lโesonero decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (cfr. lโart. 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e lโart. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni). ย
La citata circolare non fornรฌ indicazioni in merito alla cessazione del regime di esonero. Il mess. n. 283 del 24.01.2025 fornisce ora nuovi chiarimenti in merito al termine finale dellโesonero contributivo, che dovrร coincidere con il momento in cui lโimpresa puรฒ risolvere la propria situazione debitoria e ritornare in bonis. Ne deriva che :
– in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale), con autorizzazione allโesercizio provvisorio, lโesonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso;
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– in caso di concordato preventivo con continuazione dellโattivitร , lโesonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dellโomologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilitร di disporre del proprio patrimonio e di gestire lโazienda;
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– in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta lโomologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo;
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– in caso di liquidazione coatta amministrativa , lโesonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando lโautorizzazione alla continuazione dellโesercizio dโimpresa, fino alla chiusura della procedura (cfr. lโart. 313 del CCII);
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– in caso di amministrazione straordinaria, lโesonero dal versamento del contributo addizionale รจ riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dallโarticolo 27, commi 2 e 2-bis[3], del decreto legislativo n. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, del “programma di cessione dei complessi aziendali” o del โprogramma di cessione dei complessi di beni e contrattiโ (non superiore a un anno) o del “programma di ristrutturazione” (non superiore a due anni), fatte salve le previsioni dellโarticolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 347/2003[4] e di eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.
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