Caso Castelli, è querelle tra Federico Basile e Dafne Musolino

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MESSINA. È querelle tra il sindaco Federico Basile e la senatrice di Italia Viva Dafe Musolino dopo quello che è diventato un caso politico: l’incarico conferito da parte dell’amministrazione a Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. L’incarico prevede un contratto di lavoro autonomo da 47 mila euro lordi che sostituisce quello assegnato come capo di gabinetto della Città metropolitana. Quindi stessi compiti, stesso compenso, natura giuridica diversa. A prendere parola sulla nomina già domenica sera la senatrice Dafne Musolino: «L’incarico di consulente esterno conferito dal Sindaco della Città Metropolitana di Messina alla dottoressa Laura Castelli non può non suscitare la necessità di una riflessione sulla gestione delle risorse pubbliche da parte dell’organo di vertice di questa città. Il confronto tra il primo decreto di nomina di Capo di Gabinetto e il secondo decreto con il quale, in sostituzione del primo, il Sindaco Metropolitano attribuisce un incarico di consulenza conferma che, tranne per piccole differenze, i due incarichi hanno il medesimo oggetto, così che ciò che è uscito dalla porta è rientrato dalla finestra. Ciò che ovviamente varia è la tipologia di prestazione che, mentre nel primo caso, prevedeva un rapporto di lavoro a tempo subordinato e determinato, con obbligo alla presenza giornaliera in ufficio, con il secondo decreto viene mutato in un rapporto di consulenza senza vincoli di orario né di presenza. A fronte di un ridotto impegno personale in termini di ore lavorative e presenza presso gli Uffici della Città Metropolitana, ciò che è rimasto invariato è il compenso che viene stabilito in 47mila euro, pari cioè a quello spettante tabellarmente ad un dirigente secondo il CCNL degli Enti Locali. Ma anche questa previsione – segnala Musolino – risulta errata perché la L.R. 15/2015 (recante disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e Città Metropolitana) prevede espressamente che il compenso spettante al consulente nominato dal Sindaco metropolitano non possa essere superiore al 50% della retribuzione spettante ad un dirigente di prima nomina, quindi non superiore a circa 23mila euro l’anno. Riteniamo grave che, in tempi di grave crisi per l’economia regionale e locale, con una crisi occupazionale a causa della quale la città di Messina registra la maggiore e costante perdita di abitanti, costretti a trasferirsi altrove alla ricerca di lavoro, si continui a utilizzare le risorse pubbliche in modo così spudorato e per evidenti finalità politiche. Se il Sindaco Metropolitano di Messina aveva bisogno di un Capo di Gabinetto, e non poteva individuarlo tra il personale in forza alla Città Metropolitana, avrebbe fatto bene a indire una selezione pubblica, dando a tutti gli aventi diritto la pari possibilità di accesso ad un posto di lavoro invece di conferire un incarico al Presidente del suo partito politico.»

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Federico Basile: «Ancora una volta, la senatrice Musolino dimostra la voglia di protagonismo che la porta a voler attaccare a tutti i costi ogni iniziativa intrapresa dall’amministrazione Basile, anche quando le sue argomentazioni risultano del tutto infondate -scrive in una nota- Il contratto al centro delle sue contestazioni è stato redatto conformemente alla legge 7/1992, normativa attualmente in vigore, che consente di affidare a una persona con comprovate competenze il ruolo di esperto, come confermato dal curriculum di Laura Castelli, che tra le varie esperienze annovera l’incarico di vice ministro all’economia ricoperto in 3 governi diversi. Di seguito spiego alla senatrice come stanno le cose, e ancora una volta la invito a un confronto serio che da mesi però rifugge auspicando che possa superare questa spasmodica voglia di polemica. Inoltre la senatrice Musolino nella disamina svolta, trascura il carattere di specialità della normativa sugli esperti del Sindaco e del Sindaco Metropolitano, ribadita proprio dalla stessa deliberazione della Sezione regionale della Corte dei Conti n. 71/2023 citata invece dalla senatrice a sostegno della sua errata tesi. La Sezione di Controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n.71/2023 esplicita e chiarifica il carattere di specialità della normativa in materia di esperti del Sindaco rispetto a quella dei collaboratori esterni così affermando proprio al paragrafo 3 della deliberazione:” In materia di collaboratori esterni una disciplina peculiare è prevista dalla L.R. 26 agosto 1992, n. 7, che prevede la figura del c.d. “esperto del Sindaco”. La nomina di esperto prevista dall’art. 14 della L.R. 7/1992 rappresenta un’ipotesi speciale, rispetto alle nomine di collaborazioni esterne, da parte del Sindaco, disciplinate  in via generale dall’art. 13 della stessa legge regionale che, in perfetta coincidenza con quanto stabilito dall’art.12 comma 4 della L.R. n.15/2015 ,citato dalla Musolino, conferisce al Sindaco le seguenti nomine :  ” nomina……..il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale. Cara senatrice la contestazione risulta errata, e frutto di un’evidente confusione tra le nomine di collaboratori o consulenti esterni, previsti sia dall’art. 12 della L.R. 15/2015 che dall’art. 13 della L.R. 7/1992, soggette tra l’altro a specifici e rigidi paletti ed al criterio comparativo, dalle nomine degli esperti del Sindaco e del Sindaco Metropolitano che trovano una differente e specifica disciplina nell’art. 14 della L.R. 7/1992 e 35 della L.R. 9/1986 e sono conferiti su base fiduciaria»

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«La Senatrice Musolino dunque -continua- nella lettura dell’art.12 della L.R. 15/2015 trascura che gli incarichi di collaborazione esterna e consulenza cui fa riferimento la predetta norma, nulla hanno a che vedere con l’incarico di esperto del Sindaco, in perfetta coincidenza con quelli definiti all’art.13 della L.R n.7/1992 che sono differenti dall’incarico di esperto disciplinato al successivo art. 14 della legge medesima. Tra l’altro, la legge regionale 15/2015 che ha istituito i Liberi consorzi comunale e le Città metropolitane, all’art. 1 comma 4, ha stabilito espressamente che: “Ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione siciliana”. Chiarita dunque la distinzione voluta dal legislatore regionale tra le figure di “esperto” del Sindaco e gli incarichi di “collaborazione esterna”  e “consulenza”  e la correlata differente disciplina normativa, nel caso di specie, rispetto alla nomina della dott.ssa Castelli si contesta che l’entità della retribuzione prevista nel provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico, pari al trattamento tabellare quella di un dirigente enti locali, risulterebbe in violazione delle previsioni dell’art. 12 della L.R. 15/2015 che prevedono, tra l’altro, che i rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina.  Ma abbiamo visto come la succitata norma disciplina figure differenti. Tra l’altro, in una attività interpretativa delle norme, una diversa lettura comporrebbe un’evidente disparità di trattamento, sul piano economico, tra gli esperti del Sindaco del Comune cui l’art.14 attribuisce il trattamento economico pari al tabellare dei dirigenti funzioni locali, e gli esperti chiamati a svolgere analoghe prestazioni presso i Liberi Consorzi o le Città Metropolitane, cui il compenso, a parità di attività svolta, andrebbe ridotto del 50% di quello del dirigente»

«Da ‘guardiano dei conti’ a professore di diritto che pretende di spiegare -ha risposto questa mattina con una nota la senatrice Musolino- Basile dovrà spiegare alla Corte dei Conti la legittimità della nomina del Presidente del suo partito. La sua spiegazione comunque fa acqua da tutte le parti e dimostra l’approssimazione con cui gestisce la Cosa pubblica. Dopo oltre due anni non ha ancora capito la differenza tra Sindaco del Comune di Messina e Sindaco della Città Metropolitana. La legge regionale 7 del 1992, che prevede la nomina di “esperti”, si applica a Palazzo Zanca. A Palazzo dei Leoni si applica la legge regionale n. 15 del 2015 che prevede la possibilità di nominare due consulenti esterni con emolumenti ridotti del 50%. I Presidenti delle ex province nominavano gli “esperti” in forza di una legge diversa dalla L.R. 7/92. Mi riferisco all’art. 25 della legge 26 del 1993 che, per la cronaca, aveva modificato l’art  35 della L.R. 9/86. Due Organi diversi disciplinati da due leggi diverse. Sin qui solo un errore, grave, ma un errore che chiunque amministra può commettere. Basile, invece, sa e fa finta di non sapere! Lui stesso, Sindaco metropolitano, pochi mesi fa ha fatto corretta applicazione della legge regionale 15 del 2015, nominando con decreto n  125 del giugno 2024  un altro esperto. Si trattava, a proposito di cerchio magico, dell’attuale Direttore generale dell’AMAM, il dott. Davide Maimone. In quel caso, correttamente, è stata applicata la L.R. 15 del 2015, riconoscendo uno stipendio ridotto del 50%. È quindi solo un errore o qualcosa di più? Errare humanum est, perseverare autem diabolicum». conclude. 



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