In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad una querelle tra il Governo e la Procura di Roma che rasenta il grottesco per l’assurdità di un problema sollevato che è assolutamente inesistente sia dal punto di vista giuridico e giudiziario che, di conseguenza, anche dal punto di vista politico. Infatti, la fonte di questo scontro tra l’Esecutivo e la Procura è un imbarazzante equivoco giuridico-lessicale, ossia la confusione tra un’informazione di garanzia e una comunicazione di iscrizione al registro degli indagati.
Pertanto, è proprio questo equivoco tra i due termini suddetti ad aver generato un ridicolo dibattito politico, nonostante che dal punto di vista giuridico la distinzione sia chiara e netta.
A tale proposito, urge fare delle specificazioni tecnico-giuridiche ed entrare nel merito della differenza tra un’informazione di garanzia e una comunicazione di iscrizione al registro degli indagati, che per l’appunto è decisamente sostanziale. L’Associazione Nazionale Magistrati ha voluto chiarire che la comunicazione ricevuta da Meloni, Nordio e Piantedosi non è un’informazione di garanzia, ma un atto dovuto in base alla legge costituzionale n. 1/1989.
In particolare, questa legge prevede che, quando un ministro viene denunciato, la Procura non può svolgere indagini autonomamente ma deve trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri entro 15 giorni, informando gli interessati affinché possano presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. L’iscrizione nel registro degli indagati, in questo caso, è un passaggio tecnico obbligato e non implica automaticamente responsabilità penali.
Quindi, se nel video Giorgia Meloni ha parlato di avviso di garanzia, si tratta di un’imprecisione. L’informazione di garanzia, infatti, è uno strumento del codice di procedura penale che viene notificato a un indagato quando si compiono atti che ne pregiudicano la difesa, come un interrogatorio o una perquisizione, mentre la comunicazione ricevuta in questo caso è un atto informativo previsto dalla legge per garantire il diritto di difesa nei procedimenti riguardanti i membri del governo.
Quindi, l’informazione di garanzia (spesso chiamata impropriamente avviso di garanzia) è disciplinata dall’art. 369 c.p.p. ed è finalizzata a garantire il diritto di difesa dell’indagato. Viene notificata quando il pubblico ministero deve svolgere un atto investigativo per il quale è prevista la presenza del difensore.
Nel caso di Giorgia Meloni e dei ministri Nordio e Piantedosi, non è stato emesso alcuna informazione di garanzia, ma una semplice comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati, come atto dovuto dopo la denuncia ricevuta, senza che ciò implichi un’accusa formale o l’avvio di un’indagine attiva da parte della Procura.
Per un maggiore approfondimento del tema in oggetto merita ricordare che le riforme Cartabia e Nordio hanno inciso profondamente sulla disciplina dell’informazione di garanzia e, più in generale, sul rapporto tra diritto di difesa, riservatezza e divulgazione delle indagini preliminari.
Pertanto, dí seguito, si riporta una succinta e schematica spiegazione della natura giuridica dell’informazione di garanzia.
1. L’informazione di garanzia: ratio e funzione
L’art. 369 c.p.p. ha sempre avuto una duplice finalità:
• Garantire il diritto di difesa dell’indagato, permettendogli di essere informato del procedimento a suo carico e di nominare un difensore.
• Consentire la partecipazione del difensore agli atti di indagine cosiddetti “garantiti”, ossia quelli per cui la legge prevede il diritto di assistere (es. interrogatori, perquisizioni, sequestri, accertamenti tecnici irripetibili).
L’informazione di garanzia, quindi, non è un atto d’accusa, ma un mezzo per assicurare il contraddittorio nelle indagini.
2. Le modifiche della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022)
La riforma Cartabia ha introdotto il comma 1-ter all’art. 369 c.p.p., obbligando il pubblico ministero ad avvisare l’indagato e la persona offesa che possono accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Questa modifica si inserisce in un’ottica di deflazione del contenzioso e di promozione di soluzioni alternative al processo penale.
3. Le novità della riforma Nordio (L. n. 114/2024)
La riforma Nordio ha avuto un impatto significativo sul regime della pubblicità delle indagini, introducendo due nuovi commi:
• Comma 1-quater: disciplina la notificazione dell’informazione di garanzia, consentendo alla polizia giudiziaria di effettuarla in caso di urgenza, ma imponendo particolari cautele per garantire la riservatezza.
• Comma 1-quinquies: introduce il divieto di pubblicazione del testo dell’informazione di garanzia fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.), consentendo solo la pubblicazione del contenuto generico (art. 114, comma 7, c.p.p.).
Queste modifiche rispondono alla necessità di proteggere l’indagato dalla gogna mediatica, evitando che l’informazione di garanzia venga strumentalizzata a livello politico o giornalistico. Tuttavia, c’è il rischio che tale riservatezza si traduca in una minore trasparenza sulle indagini che coinvolgono figure pubbliche.
4. Confronto con il passato e implicazioni pratiche
Prima della riforma Nordio, l’informazione di garanzia spesso diventava di dominio pubblico, con conseguenze potenzialmente lesive per l’indagato, anche in assenza di reali sviluppi investigativi. Ad esempio:
• Caso Salvini (Open Arms, 2019): la notizia dell’informazione di garanzia fu subito diffusa sui media, influenzando il dibattito pubblico.
• Caso Conte, Speranza e altri (Covid, 2022): l’iscrizione nel registro degli indagati venne resa nota, nonostante la successiva archiviazione.
Con la riforma Nordio, questi scenari dovrebbero ridursi, almeno in teoria. Tuttavia, rimangono alcuni problemi aperti:
1. Efficacia delle misure di riservatezza – Il divieto di pubblicazione sarà effettivamente rispettato? E quali sanzioni scatteranno in caso di violazione?
2. Equilibrio tra riservatezza e diritto di cronaca – Se da un lato si tutela la presunzione di innocenza, dall’altro si riduce la trasparenza su indagini di interesse pubblico.
3. Possibili effetti sulle indagini – La minore pubblicità delle indagini potrebbe limitare l’emersione di prove o testimonianze spontanee.
5. Considerazioni finali
Le riforme Cartabia e Nordio hanno cercato di bilanciare esigenze diverse:
• La Cartabia ha puntato sul rafforzamento della giustizia riparativa e del diritto di difesa.
• La Nordio ha introdotto garanzie più stringenti per la riservatezza degli indagati, contrastando l’uso politico-mediatico delle indagini.
In finale, resta da vedere come queste modifiche saranno applicate nella pratica e se riusciranno davvero a migliorare il sistema, senza sacrificare la trasparenza e il diritto di informazione.
A cura dell’avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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