Pedana per disabili in condominio: quando installarla — idealista/news

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L’installazione di una pedana per disabili in condominio rappresenta una soluzione fondamentale per tutte quelle persone che, a causa di una mobilità ridotta, hanno difficoltà d’accesso allo stabile condominiale. Si tratta di un intervento davvero utile per rimuovere le barriere architettoniche anche negli edifici residenziali, ma quando si può procedere?

Per quanto non vi sia un obbligo d’installazione di pedane o rampe per disabili in edifici già esistenti, la loro predisposizione può essere richiesta dai condomini che ne hanno diritto.

Cos’è la pedana per disabili in condominio

La pedana per disabili è un dispositivo, solitamente elettromeccanico, pensato per aiutare le persone con difficoltà motorie a superare alcuni ostacoli presenti in condominio, come scale o dislivelli.

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In linea generale, si tratta di una piattaforma rigida e dotata di opportune chiusure di sicurezza, che permette alle persone con mobilità limitata – ad esempio, coloro che hanno bisogno di una sedia a rotelle – di accedere in modo autonomo ad alcuni spazi condominiali. La più diffusa è certamente la pedana per disabili elettrica che, tramite appositi motori, solleva e trasporta chi ne fa uso senza necessità di sforzi fisici. È però utile distinguere questo dispositivo:

  • dai montascale che, pur conservando la capacità di trasportare passeggeri, sono solitamente di dimensioni non sufficienti per ospitare una sedia a rotelle;
  • dalla rampa per disabili, ovvero un tratto in lieve pendenza che permette di superare agilmente delle scale o altri ostacoli.

Quali requisiti devono avere pedane e rampe

Anche in condominio, pedane e rampe devono rispondere a specifici requisiti tecnici e di sicurezza, così come definito dal D.M. 236/1989, dalla Legge 13/1989 e, naturalmente, anche dalla Legge 104/1992.

In linea di massima, le rampe devono garantire:

  • una larghezza almeno di 90 centimetri, per consentire il passaggio delle sedie a rotelle;
  • una superficie che sia antiscivolo sia da asciutta che da bagnata;
  • dei corrimano su entrambi i lati, posizionati a un’altezza tra 90 e 100 centimetri, con estremità smussate;
  • pendenze adeguate. Per una rampa per disabili in condominio, la pendenza è solitamente del 5% per lunghi percorsi, tra il 5 e l’8% per tratti fino a 10 metri e del 12% in casi eccezionali, ovvero per percorsi inferiori a 1 metro.

Per le pedane, invece, sarà necessario accertarsi di rispettare normative locali e specifiche dei produttori. Generalmente, viene richiesto che:

  • la portata minima sia di almeno 250-300 chilogrammi, per garantire il sollevamento sia della persona che della sedie a rotelle;
  • siano presenti dei dispositivi antiribaltamento, freni di emergenza e soluzioni di sicurezza per gli utenti;
  • la larghezza minima sia di 80 centimetri, con una profondità di almeno 120;
  • la velocità non superi gli 0,15 metri al secondo, per ragioni di sicurezza, fatta eccezione per diverse specifiche del produttore.

Come predisporre una pedana per disabili in condominio

La predisposizione di una pedana per disabili in condominio – così come di altre soluzioni analoghe, quali le già citate rampe e i montascala – deve seguire specifiche procedure, anche e soprattutto per rispettare i requisiti e gli standard di sicurezza imposti dalla legge. Ma come si procede all’installazione, in uno stabile condominiale che ne è sprovvisto?

Quando è obbligatoria l’installazione di una rampa per disabili o di una pedana

Innanzitutto, è lecito domandarsi se l’installazione di una rampa, oppure di una pedana per disabili, sia obbligatoria. Nonostante sempre più condomini si stiano dotando di strumenti per abbattere le barriere architettoniche, soprattutto all’interno di edifici di nuova costruzione, non vi è un obbligo generalizzato per la predisposizione di simili strutture in condomini già esistenti. 

Tuttavia, in base ai diritti sanciti dalla Legge 13/1989, così come anche dalla Legge 104/92,  i condomini devono abbattere le barriere architettoniche, su richiesta di eventuali residenti con disabilità. Per questa ragione:

  • le persone interessate possono chiedere all’assemblea condominiale di valutare l’installazione di pedane, rampe o montascala;
  • gli aventi diritto possono anche procedere autonomamente, sostenendo direttamente la spesa.

L’autorizzazione di pedane e rampe per disabili

Come già accennato, in condomini sprovvisti di soluzioni per superare le barriere architettoniche dello stabile, gli aventi diritto possono richiedere l’installazione di pedane, rampe e altra strumentazione analoga.

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Innanzitutto, è possibile procedere sottoponendo la questione in assemblea condominiale. Di conseguenza:

  • i partecipanti all’assemblea hanno la facoltà di approvare la delibera sull’installazione di opere per il superamento delle barriere architettoniche;
  • sarà necessario raggiungere le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice Civile, solitamente pari alla maggioranza degli intervenuti, purché rappresentino almeno la metà del valore in millesimi del condominio.

In alternativa, i condomini interessati possono procedere autonomamente, procedendo all’installazione delle strutture necessarie a proprie spese. In questo caso, come previsto anche dalla Legge 13/1989, si può proseguire anche senza l’approvazione dell’assemblea, purché non si compromettano la stabilità e la sicurezza dell’edificio, né si modifichino le destinazioni d’uso degli spazi sui quali si andrà a intervenire. Ancora, in base all’articolo 1102 del Codice Civile, è possibile utilizzare le parti comuni, purché non si impedisca ad altri condomini di fare altrettanto.

Ancora, è utile sapere che per queste tipologie di lavori non è normalmente necessario ottenere permessi o autorizzazioni in Comune. Solo in alcuni specifici casi può essere richiesta la CILA, tuttavia è bene informarsi preventivamente presso l’amministrazione comunale di propria competenza.

Chi paga la rampa per disabili in condominio

Ma chi deve provvedere al pagamento di pedane, rampe e altre analoghe soluzioni in condominio? Anche in questo caso, dipende se l’iniziativa è autonoma oppure derivata da una delibera assembleare.

Per gli interventi realizzati autonomamente da uno o più condomini, la spesa è ovviamente suddivisa all’interno di questo gruppo. Non essendovi una diretta autorizzazione da parte dell’assemblea, i residenti non interessati non sono chiamati a concorrere ai costi di implementazione.

Al contrario, quando l’installazione è approvata in assemblea condominiale, i relativi costi saranno:

  • solitamente a carico di tutti i condomini;
  • con una ripartizione delle spese in base ai millesimi di proprietà, come stabilito dall’articolo 1123 del Codice Civile.

Quanto costa installare una rampa per disabili

Ma quanto costa dotare il condominio di strumenti per abbattere le barriere architettoniche o, ancora, per adeguare quelle già esistenti? Molto dipende dal tipo di intervento che si andrà a effettuare.

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Ad esempio, l’implementazione di una rampa fissa può comportare:

  • tra i 2.500 e i 10.000 euro per nuove installazioni, in base alla complessità del progetto;
  • tra i 1.000 e i 5.000 euro per l’adeguamento di strutture già esistenti, ad esempio una precedente rampa per disabili in condominio non a norma.

Se si opta per una pedana per disabili elettrica, i prezzi possono variare dai 3.000 ai 15.000 euro, a seconda sempre della complessità del progetto e della tipologia prescelta.

È però necessario sapere che, oltre agli incentivi e alle agevolazioni fiscali previsti dalla Legge 104/1992 per l’eliminazione delle barriere architettoniche, da qualche anno è possibile approfittare anche di specifici bonus. Entro il 31 dicembre 2025, ad esempio, vi è la possibilità di detrarre fino al 75% delle spese, da ripartire in cinque rate annuali di pari importo. Le detrazioni prevedono tetti di:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti;
  • 40.000 euro per edifici condominiali fino a 8 unità;
  • 30.000 euro per ogni unità oltre le prime otto.

Naturalmente, per la completa valutazione dei costi e delle detrazioni fiscali di cui si ha diritto, è bene consultare tecnici qualificati in progettazione e, ancora, il proprio commercialista di fiducia.



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