IN POCHE PAROLE …
In caso di sciopero nei servizi essenziali, è riconosciuto al Ministero un potere di intervento/precettazione, solo in presenza di profili di necessità e urgenza, necessariamente diversi e sopravvenuti rispetto al quadro già scrutinato dalla Commissione di garanza, tali da legittimare la relativa ordinanza quale strumento extra ordinem per la protezione tempestiva e indilazionabile dei diritti degli utenti.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sentenza n. 712 del 16 gennaio 2025 – Presidente Stanizzi, relatore Savi
Il caso
Delle organizzazioni sindacali di categoria domandano l’annullamento dell’ordinanza del 10 dicembre 2024, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ordinato la riduzione, da 24 a 4 ore, dello sciopero generale, proclamato per il giorno 13 dicembre 2024, nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, del trasporto marittimo e del servizio taxi.
Le ricorrenti eccepiscono la violazione dell’art. 40 della Costituzione, della legge n. 146/90, e degli accordi in materia di sciopero nel servizio del trasporto, nonché l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, iillogicità e contraddittorietà; la carenza di motivazione e violazione degli artt. 3 e seguenti della legge 241 del 1990.
E assumono che, per limitare il più possibile l’ingerenza “politica” sul diritto di sciopero, il potere di iniziativa del Governo, in materia di precettazione, è previsto solo nei casi in cui, oltre al fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente, vi sia la necessità ed urgenza di provvedere.
Si tratterebbe, quindi, di un potere conferito solo per i casi di straordinaria eccezionalità, che l’apposita Commissione di garanzia non ha potuto valutare, e per i quali sussiste una condizione di urgenza e necessità di provvedere, insussistenti nel caso di specie.
Di contro, il Ministero sostiene che il potere ministeriale opera su un piano distinto rispetto alle prerogative riconosciute in capo alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
In sostanza, l’Autorità precettante, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 8 della L. n. 146/90 sarebbe svincolata dal fatto che le regole, fissate negli accordi o stabilite dalla Commissione, siano state o meno osservate.
Inoltre, alla luce degli elementi emersi durante il procedimento, Il Ministero potrebbe giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle della Commissione, sull’esistenza del pericolo di pregiudizio, non essendo esclusa un’eventuale divergenza di opinioni sull’opportunità di precettare.
La sentenza
Il Tar ricorda che:
- il tenore dell’art. 8, comma 1, della L. n. 146/90 è chiaro nel prevedere che, al ricorrere dei presupposti di legge (pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all’esercizio dello sciopero), il potere di precettazione possa essere esercitato “su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza” di propria iniziativa, dal MIT.
- l’interpretazione logico-letterale di tale previsione nonché quella funzionale, volta a configurare il potere di precettazione quale potere extra ordinem e residuale, inducono a ritenere che, in assenza della previa segnalazione della Commissione, l’ordinanza di precettazione debba recare in modo espresso e specifico l’enucleazione dei presupposti di necessità e urgenza legittimanti l’impulso officioso ministeriale. Tali presupposti risultano distinti e non possono essere confusi con quelli sostanziali che legittimano il potere di ordinanza (cioè il pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati)” (Cfr. Tra Lazio, sentenza 28.3.2024, n. 6084).
Il potere di precettazione è dunque esercitabile dall’Autorità politica solo “Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1, […] su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa” (art. 8, L. 146/1990).
Conclusioni
Appare pacifico che il Ministero possa precettare, oltre che su segnalazione della Commissione, in caso di “fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”, anche di propria iniziativa, ma solo al ricorrere degli ulteriori presupposti di “necessità e urgenza”.
Secondo il giudice tale ulteriore presupposto non può però essere assorbito dal primo, né può assumere quale contenuto, una diversa valutazione, rispetto a quella già condotta dalla Commissione, del pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti
Se così fosse, si svuoterebbe il significato della disposizione, che palesemente richiede il requisito della necessità e urgenza di provvedere, in alternativa alla segnalazione della Commissione di garanzia, per l’esercizio di un potere che già si fonda sul presupposto di un pericolo di pregiudizio grave e imminente a diritti fondamentali.
Ne consegue che l’Autorità politica può intervenire “se e nella misura in cui riesca ad individuare quei profili di necessità e urgenza di provvedere, necessariamente diversi e sopravvenuti rispetto al quadro già scrutinato dalla Commissione stessa, tali da legittimare la relativa ordinanza quale strumento extra ordinem per la protezione tempestiva e indilazionabile dei diritti degli utenti” (sent. n. 6084 cit.);
Dall’ordinanza del 10 dicembre 2024, i predetti profili non emergono, ma risulta piuttosto che il Ministero ha inteso procedere di propria iniziativa sulla base di una valutazione semplicemente diversa da quella della Commissione di garanzia.
Da qui l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La redazione
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