La pubblicazione del decreto del Mimit 22 novembre 2024, รจ stato reso noto dallo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2025, n. 23
Transizione verde e digitale per le Pmi: un bando รจ stato pubblicato dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) con il decreto 22 novembre 2024, come reso noto dallo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2025, n. 23.
A disposizione delle imprese euro 300.488.426,61.
Definiti, tra gli altri:
- i requisiti dei soggetti beneficiari;
- i programmi e le spese ammissibili;
- le agevolazioni concedibili;
- la procedura di accesso e di concessione delle agevolazioni;
- monitoraggio, ispezioni, controlli e revoche.
Di seguito il testo del D.M. 22 novembre 2024; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 22 novembre 2024
Investimenti sostenibili 4.0 – Attivazione di un nuovo bando finanziato a valere sulle risorse del PN RIC 2021 โ 2027
Il ministero delle Imprese e del made in Italy
(omissis)
DECRETA
ย
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) โAgenziaโ: lโAgenzia nazionale per lโattrazione degli investimenti e lo sviluppo dโimpresa S.p.A. โ Invitalia;
b) โcertificazione della paritร di genereโ: la certificazione istituita dallโarticolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunitร e la famiglia del 29 aprile 2022;
c) โcomunicazione n. 14/2008โ: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
d) โconto corrente vincolatoโ: il contratto di conto corrente il cui funzionamento รจ disciplinato da unโapposita convenzione tra il Ministero, lโAgenzia e lโAssociazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nellโambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dellโamministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di questโultimo, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
e) โdelocalizzazioneโ: il trasferimento della stessa attivitร o attivitร analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in unโaltra parte contraente del SEE in cui viene effettuato lโinvestimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi รจ trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalitร e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi รจ una perdita di posti di lavoro nella stessa attivitร o attivitร analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
f) โDNSHโ: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (โDo no significant harmโ) definito allโarticolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
g) โenergia primariaโ: lโenergia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
h) ย โMinisteroโ: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
i) ย โPMIโ: le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nellโallegato
I al Regolamento GBER e alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
j) โPN RIC 2021 โ 2027โ: il Programma Nazionale โRicerca, Innovazione e Competitivitร per la transizione verde e digitale 2021-2027โ, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
k) โrating di legalitร โ: la certificazione istituita dallโarticolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalitร attuative sono disciplinate dalla delibera dellโAutoritร garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dellโeconomia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
l) โRegioni meno sviluppateโ: le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
m) โRegolamento GBERโ: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellโUnione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dellโUnione europea;
n) โrisparmio energeticoโ: la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di โbaselineโ (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio รจ determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
o) โtasso baseโ: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea allโindirizzo internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery- interest-rates/reference-and-discount_it;
p) โunitร produttivaโ: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piรน sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
Art. 2.
(Ambito di applicazione e finalitร dellโintervento)
1. Il presente decreto, al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitivitร delle PMI nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nellโambito dellโobiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del PN RIC 2021 โ 2027, definisce le modalitร
di sostegno per la realizzazione dei programmi di investimento proposti negli ambiti definiti dai commi 2, 3 e 4, individuando le condizioni e le modalitร per la concessione e lโerogazione di agevolazioni a valere sulle risorse di cui allโarticolo 3.
2. Le agevolazioni disciplinate dal presente decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dellโambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Prioritร รจ assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dallโUnione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 โ 2027.
3. Ai fini di cui al comma 2, i programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:
a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dellโambiente e allโutilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o lโapplicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dellโimpresa verso il paradigma dellโeconomia circolare;
b) promozione dellโefficienza delle PMI.
4. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni che non sono riconducili alle linee di azione dirette al particolare contributo climatico e ambientale di cui al comma 3, lettere a) e b), rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attivitร delle PMI, stimolando investimenti produttivi atti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dellโimpresa.
5. Lโammissibilitร dei programmi di investimento proposti negli ambiti di cui ai commi 2, 3 e 4 รจ, comunque, subordinata al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni specificamente definiti dai successivi articoli del presente decreto.
Art. 3.
(Risorse disponibili)
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse
complessivamente pariย a euro 300.488.426,61 (trecentomilioniquattrocentottantottomilaquattrocentoventisei/61) a valere sullโobiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 โ 2027.
2. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse di cui al comma 1 รจ destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.
Art. 4.
(Gestione dellโintervento)
1. Lโintervento previsto dal presente decreto รจ gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che si avvale, mediante convenzione stipulata ai sensi dellโarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dellโarticolo 19, comma 5, del decreto- legge lยฐ luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
dellโAgenzia, in qualitร di societร in house dello stesso Ministero, per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti lโaccoglienza e lโistruttoria delle domande di agevolazione, le attivitร di erogazione delle agevolazioni, gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attivitร di controllo connesse allโagevolazione dei programmi di investimento nonchรฉ per le ulteriori attivitร demandate alla stessa Agenzia dal presente decreto e dal provvedimento di cui allโarticolo 9, comma 2.
2. Gli oneri connessi alle attivitร di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dallโarticolo 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui allโarticolo 3, entro il limite massimo dellโ1,5 (unovirgolacinque) per cento delle medesime risorse.
Art. 5.
(Soggetti beneficiari)
1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e โattiveโ nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilitร dellโunitร produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dellโagevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalitร liquidatorie;
c) trovarsi in regime di contabilitร ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e societร di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dellโambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso lโunitร produttiva oggetto dellโinvestimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dellโinvestimento stesso.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui allโarticolo 9, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano
stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) nei cui confronti sia verificata lโesistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacitร a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciรฒ ostative.
Art. 6.
(Programmi ammissibili)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, sulla base delle finalitร e lโambito di applicazione definiti dallโarticolo 2, i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso lโutilizzo delle tecnologie di cui allโallegato n. 1, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilitร nello svolgimento dellโattivitร economica dellโimpresa proponente.
2. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilitร , sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono allโimpresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nellโambito della procedura di accesso di cui allโarticolo 9, secondo quanto ivi specificato. A tal fine, sono valorizzati, tra lโaltro, sulla base di indicatori di sostenibilitร dedicati, i programmi di cui al comma 1 volti:
a) a sostenere i processi di produzione rispettosi dellโambiente e lโutilizzo efficiente delle risorse e, in particolare:
a.1) i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici โmitigazione dei cambiamenti climaticiโ e โadattamento ai cambiamenti climaticiโ individuati dallโarticolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;
a.2) i programmi che prevedono lโapplicazione di soluzioni comprese tra quelle di cui allโallegato n. 2, idonee a favorire la transizione dellโimpresa verso il paradigma dellโeconomia circolare;
b) alla promozione dellโefficienza energetica delle imprese, con il conseguimento, attraverso le misure di cui allโallegato n. 3, di un risparmio energetico, allโinterno dellโunitร produttiva interessata dallโintervento, non inferiore al 5 (cinque) per cento rispetto ai consumi dellโanno precedente alla data di presentazione della domanda. Qualora il programma di investimento riguardi la realizzazione di una nuova unitร produttiva, il predetto risparmio energetico รจ calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale che tenga conto di un investimento con caratteristiche meno efficienti dal punto di vista energetico, ma comunque rispettoso della disciplina applicabile, che lโimpresa avrebbe realizzato in assenza delle agevolazioni di cui al presente decreto. Ai fini del conseguimento del risparmio energetico, il programma puรฒ prevedere lโadozione anche di una sola delle misure di cui allโallegato 3, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato (โIntroduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energeticiโ e โInstallazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per lโautoconsumoโ) che sono ammissibili alle agevolazioni solo qualora facenti parte di un piรน ampio programma di investimento avente ad oggetto ulteriori misure di efficientamento energetico volte al conseguimento del risparmio energetico e previste dallo stesso allegato.
3. I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attivitร economiche, come specificate nellโallegato n. 4:
a) attivitร manifatturiere;
b) attivitร di servizi alle imprese.
4. In conformitร con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento,ย non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento:
a) che prevedono attivitร nei settori individuati dallโarticolo 13 (Campo di applicazioneย degli aiuti a finalitร regionale) del Regolamento GBER;
b) relativi agli ambiti previsti allโarticolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1058 delย 2021, riportati nellโallegato n. 6.
5. Non sono, altresรฌ, ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per lโadeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
6. Ai fini dellโammissibilitร alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
a) prevedere lโutilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nellโallegato n. 1. Lโammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
b) essere diretti allโampliamento della capacitร , alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di unโunitร produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unitร produttiva;
c) essere realizzati presso unโunitร produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate, fatto salvo quanto previsto dallโarticolo 7, comma 5, lettera i). La predetta unitร produttiva deve trovarsi nella disponibilitร dellโimpresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unitร produttiva, per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, nonchรฉ per i programmi rientranti nelle ulteriori fattispecie previste al comma 6, lettera b), che insistono su nuovi immobili che al momento della presentazione della domanda di agevolazione non risultano ancora nella disponibilitร delle imprese; in tali casi lโimpresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilitร alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni;
d) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, al 70 (settanta) percento del fatturato dellโultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e societร di persone, dellโultima dichiarazione dei redditi. I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non รจ oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e che lโimpresa รจ tenuta ad individuare le modalitร di copertura di questโultima. Con il provvedimento di cui allโarticolo 9, comma 2 sono fornite le occorrenti specificazioni in merito agli elementi utili per la determinazione del fatturato e per la predisposizione del piano economico- finanziario;
e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui allโarticolo 9. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi allโinvestimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lโinvestimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Lโacquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilitร , non sono presi in considerazione ai fini dellโindividuazione della data di avvio dei lavori;
f) prevedere una durata non superiore a 18 (diciotto) mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilitร da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dellโultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
Art. 7
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui allโarticolo 6, relative allโacquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
a) ย macchinari, impianti e attrezzature;
b) ย opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili; 12
c) programmi informatici e licenze correlati allโutilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento diย cui allโarticolo 9, comma 2.
2. Ai fini dellโammissibilitร , le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con lโacquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nellโattivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalitร rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nellโunitร produttiva oggetto del programma di investimento;
d) essere conformi ai criteri sullโammissibilitร delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 – 2027;
e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilitร delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario puรฒ utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base allโeffettiva capacitร produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e strettamente correlati allโattivitร esercitata nellโunitร produttiva oggetto del programma di investimento dovendosi dimostrare, in tal senso, uno stretto vincolo di connessione funzionale tra bene agevolabile e struttura produttiva. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone;
g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nellโesercizio finanziario precedente lโavvio dellโinvestimento.
3. Sono, altresรฌ, ammissibili, ai sensi e nei limiti dellโarticolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER, le spese per i seguenti servizi di consulenza, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2:
a) spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi allโapplicazione di una o piรน delle tecnologie abilitanti di cui allโallegato n. 1, nei limiti del 5 (cinque) per cento dellโimporto delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c);
b) per i soli programmi di cui allโarticolo 6, comma 2, lettera b), spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa allโunitร produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dellโimporto complessivo delle spese ammissibili e a condizione che lโeffettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per lโimpresa ai sensi della normativa di riferimento.
4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessitร e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalitร del cosiddetto contratto โchiavi in manoโ. Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivitร di intermediazione commerciale, i contratti โchiavi in manoโ sono ammissibili solo a condizione che nellโambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con il provvedimento di cui allโarticolo 9, comma 2.
5. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per lโacquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti eย materiali di consumo di qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni dโopera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g)relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dellโimposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario;
i) inerenti a beni la cui installazione non รจ prevista presso lโunitร produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per lโautoconsumo in siti, comunque nella disponibilitร dellโimpresa e ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
j) correlate allโacquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto diย IVA.
Art. 8.
(Agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalitร regionale) e 14 (Aiuti a finalitร regionale agli investimenti) del Regolamento GBER.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dellโammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
3. Per le sole spese di cui allโarticolo 7, comma 3, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dellโarticolo 18 del Regolamento GBER.
4. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dallโimpresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dellโultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 (sette) anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dellโultima quota a saldo ricada nei 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non รจ assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dellโarticolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Ai fini della determinazione dellโequivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, รจ utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi lโintensitร massima prevista dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, lโAgenzia procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensitร , a ridurre il contributo in conto impianti.
6.Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili complessive.
7. Lโammontare complessivo delle agevolazioni รจ rideterminato a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui allโarticolo 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dallโimpresa beneficiaria.
8. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dellโarticolo 108 del Trattato sul funzionamento dellโUnione europea, comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in โde minimisโ ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensitร massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.
9. Si applica lโarticolo 14, paragrafo 13, del Regolamento GBER.
ย
Art. 9.
(Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito allโarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini e le modalitร di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) dellโAgenzia (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed รจ precisata lโulteriore documentazione utile allo svolgimento dellโattivitร istruttoria da parte dellโAgenzia, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacitร del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilitร ambientale di cui allโarticolo 6, comma 2, nonchรฉ sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso lโapposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet dellโAgenzia.
3. Ciascuna impresa puรฒ presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilitร di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dellโistanza in esito alla relativa istruttoria.
4. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui allโallegato n. 5. Le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilitร per ciascuno dei predetti criteri e indicatori, nonchรฉ il punteggio aggiuntivo correlato allโeventuale possesso da parte dellโimpresa del rating di legalitร o della certificazione della paritร di genere, sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.
5. Ai sensi dellโarticolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilitร finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, lโavvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nellโambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nellโultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse allโistruttoria in base alla posizione assunta nellโambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria รจ formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi conseguiti in relazione agli indicatori del criterio di valutazione โCaratteristiche del soggetto proponenteโ e del criterio โSostenibilitร ambientale del programma di investimentoโ di cui allโallegato n. 5.
6. Ai fini dellโammissibilitร alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, lโAgenzia procede a valutare preliminarmente la capacitร dellโimpresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dallโultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:
dove
๐ถ๐๐๐๐ค โฅ ๐ถ๐๐ / ๐ 16
โCflowโ: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni; โCfaโ: indica lโimporto del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dellโarticolo 8;
โnโ: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni.
7. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 6, lโAgenzia procede, nel rispetto dellโordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilitร previste dal presente decreto, ivi comprese, ai fini del rispetto del principio DNSH, quelle relative agli ambiti di intervento esclusi di cui allโallegato n. 6, allโistruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui allโallegato n. 5, completando lโistruttoria, per ciascuna domanda, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora, nel corso di svolgimento di tale attivitร , risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione giร prodotta, lโAgenzia puรฒ, una sola volta, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attivitร istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione รจ valutata sulla base degli elementi disponibili. Nelle more delle attivitร di valutazione dei programmi di investimento e della verifica della conformitร degli stessi alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento, lโAgenzia verifica la vigenza e la regolaritร contributiva del soggetto proponente nonchรฉ lโassenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
8. Per le domande di agevolazione per le quali lโattivitร istruttoria si รจ conclusa con esito positivo, il Ministero, avvalendosi dellโAgenzia, procede alla registrazione dellโaiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellโeconomia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dellโimpresa beneficiaria in ordine, tra lโaltro, agli obiettivi, alle modalitร e ai termini di realizzazione del programma di investimento, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicitร , nonchรฉ le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Lโimpresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
9. Entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 8, sottoscritto da parte dellโimpresa beneficiaria, lโAgenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito allโarticolo 8, comma 4, disciplina le modalitร e le condizioni per lโerogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonchรฉ i conseguenti impegni e obblighi a carico dellโimpresa beneficiaria. Per le predette finalitร , lโimpresa beneficiaria รจ tenuta a trasmettere la documentazione utile per la definizione del contratto di finanziamento entro 30 giorni, non prorogabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 8, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.
10. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi allโaccoglimento della domanda ai sensi dellโarticolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate dallโAgenzia in non piรน di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25 (venticinque) per cento dellโimporto complessivo dellโinvestimento ammesso, ad eccezione dellโultima richiesta di erogazione che puรฒ essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalitร :
a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso lโutilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso lโutilizzo di un conto corrente bancarioย ordinario.
2. Con il provvedimento di cui allโarticolo 9, comma 2, sono definite le modalitร di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonchรฉ la relativa documentazione da allegare.
3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dellโinvestimento come definita allโarticolo 6, comma 6, lettera f), fatta salva la possibilitร per lโAgenzia di accordare un maggiore termine su istanza dellโimpresa beneficiaria. Lโammontare delle agevolazioni spettanti รจ definito sulla base dellโinvestimento complessivamente ammesso in via definitiva.
4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso lโunitร produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:
a) nel caso in cui lโimpresa beneficiaria abbia scelto la modalitร di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
b) nel caso in cui lโimpresa beneficiaria abbia scelto la modalitร di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.
5. LโAgenzia effettua le verifiche indicate nel provvedimento di cui allโarticolo 9, comma 2, entro 50 (cinquanta) giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti allโimpresa beneficiaria.
6. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui allโarticolo 6, comma 6, lettera f), le imprese beneficiarie sono tenute, entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare lโavvenuta attivazione, per lโunitร produttiva agevolata, del codice di attivitร economica (ATECO) a cui รจ finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese.
7. Nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alle richieste di erogazione di cui al presente articolo, lโAgenzia puรฒ chiederli allโimpresa beneficiaria, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 10 giorni (dieci giorni), prorogabile qualora la mancata trasmissione dei chiarimenti e/o delle integrazioni richiesti non sia imputabile alla volontร dellโimpresa beneficiaria. In tali circostanze, i termini per lo svolgimento delle verifiche indicate nel provvedimento di cui allโarticolo 9, comma 2, sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti e/o integrazioni.
Art. 11.
(Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)
1. Lโimpresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, รจ tenuta a:
a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dellโultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dellโultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui รจ ubicata lโunitร produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, รจ possibile procedere, previa comunicazione allโAgenzia, alla loro sostituzione. Restano fermi gli obblighi di mantenimento dellโattivitร individuati dallโarticolo 14 come causa di revoca;
b) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalitร che consentano la loro piena tracciabilitร e la loro riconducibilitร ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui lโimpresa beneficiaria abbia scelto la modalitร di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, รจ tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);
c) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Ministero atto a garantire il rispetto di quanto previsto dallโarticolo 82 del regolamento (UE) 1060/2021;
d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dallโAgenzia, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dellโUnione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dallโAgenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
f) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilitร separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative allโintervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dellโarticolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
h) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivitร previste in materia di monitoraggio, controllo e pubblicitร dalla normativa europea relativa allโutilizzo delle risorse di cui allโarticolo 3, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;
i) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicitร dellโutilizzo delle risorse finanziarie di cui allโarticolo 3, con le modalitร allo scopo individuate dal Ministero;
j) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilitร delle spese, assicurando, tra lโaltro, che le spese oggetto di agevolazione non abbiano giร fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dellโarticolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1060/2021 o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sullโammissibilitร delle spese. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al PN RIC 2021 โ 2027 e al Codice Unico di progetto (CUP), nonchรฉ contenere lโindicazione dellโimporto totale o parziale imputabile sul programma agevolato;
k) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
l) rispettare quanto previsto in materia di stabilitร delle operazioni dallโarticolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021;
m)garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui allโarticolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformitร alla Carta dei diritti fondamentali dellโUnione europea; alla paritร tra uomini e donne, lโintegrazione di genere e lโintegrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilitร , etร o orientamento sessuale; allโaccessibilitร per le persone con disabilitร ; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH.
Art. 12.
(Monitoraggio, ispezioni e controlli)
1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puรฒ effettuare, anche per il tramite dellโAgenzia, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonchรฉ lโattuazione degli interventi finanziati.
2. A conclusione del programma di investimento, lโAgenzia effettua un controllo presso la sede agevolata sullโavvenuta realizzazione del programma di investimento. In seguito a tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando unโapposita commissione di accertamento. Il campione รจ definito sulla base di una preventiva analisi dei rischi e secondo criteri di estrazione casuale, in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 20 (venti) per cento dei programmi giunti a conclusione nel periodo di riferimento.
Art. 13.
(Variazioni)
1. Eventuali variazioni dellโimpresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dellโattivitร , nonchรฉ variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero e allโAgenzia. La comunicazione deve essere accompagnata da unโargomentata relazione illustrativa, anche al fine della verifica e valutazione della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilitร dellโiniziativa agevolata. Il Ministero, sulla base dellโistruttoria operata dallโAgenzia, provvede ai conseguenti adempimenti. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano lโammontare complessivo delle spese sostenute, nonchรฉ lโimporto rendicontato per specifiche categorie di spesa, non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate dallโAgenzia in fase di erogazione delle agevolazioni.
Art. 14.
(Revoche)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piรน requisiti di ammissibilitร , ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili allโimpresa beneficiaria e non sanabili;
b) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui allโarticolo 6, comma 6, lettera f). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
c) mancata attivazione, con riferimento allโunitร produttiva agevolata e nei termini indicati allโarticolo 10, comma 6, del codice ATECO di attivitร economica cui รจ finalizzato il programma di investimento;
d) apertura, nei confronti dellโimpresa beneficiaria, di una procedura concorsuale avente finalitร liquidatoria, laddove intervenuta antecedentemente alla data di ultimazione dellโinvestimento, fatta salva la possibilitร per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti dellโimpresa beneficiaria di una procedura concorsuale non avente finalitร liquidatoria, la compatibilitร della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;
e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito allโarticolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
f) trasferimento,entrocinqueannidalladatadiconclusionedellโiniziativaodelcompletamento dellโinvestimento agevolato, dellโattivitร economica specificamente incentivata o di una sua parte, in violazione delle previsioni di cui allโarticolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca, si considera il trasferimento dellโattivitร economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dellโaiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dellโarticolo 2359 del codice civile;
g) accertamento di variazioni ai sensi dellโarticolo 13 ritenute non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
h) mancata presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse entro il termine di cui allโarticolo 10, comma 3, come eventualmente prorogato.
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, lโimpresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio giร erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allโarticolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per lโuso previsto nella regione in cui รจ ubicata lโunitร produttiva nei termini indicati allโarticolo 11, comma 1, lettera a);
b) violazione della disciplina in materia di stabilitร delle operazioni di cui allโarticolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021, con cessazione o trasferimento dellโattivitร economica a cui รจ finalizzato il programma di investimento al di fuori dei territori delle Regioni meno sviluppate, nei 3 anni successivi alla data di erogazione dellโultima quota delle agevolazioni;
c) cessione, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dellโultima quota delle agevolazioni, della proprietร dellโunitร produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad unโaltra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto;
d) modifica sostanziale, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dellโultima quota delle agevolazioni, dellโattivitร economica e/o della capacitร produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;
e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui allโarticolo 6, comma 6, lettera f). Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui allโarticolo 10, comma 4, purchรฉ la parte di investimento realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale;
g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui allโarticolo 8, comma 9, purchรฉ la parte di investimento realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;
h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) รจ riconosciuta allโimpresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui รจ stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) รจ riconosciuta allโimpresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali รจ stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera g) รจ riconosciuta allโimpresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali lโimpresa non ha beneficiato di altri aiuti;
d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca รจ commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle da rimborsare, non restituita dallโimpresa alla data di contestazione dellโinadempimento da parte del Ministero.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, altresรฌ, revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entitร dellโinadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonchรฉ nei casi di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di investimento.
Art. 15.
(Disposizioni finali)
1. Il Ministero, anche con il supporto dellโAgenzia, procede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellโeconomia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
2. Con il provvedimento di cui allโarticolo 9, comma 2, รจ pubblicato lโelenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dellโarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Ai sensi dellโarticolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica ยซIncentivi.gov.itยป sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente provvedimento.
Il presente decreto sarร trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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