Transizione verde e digitale per le Pmi: un bando del Mimit

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La pubblicazione del decreto del Mimit 22 novembre 2024, รจ stato reso noto dallo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2025, n. 23

Transizione verde e digitale per le Pmi: un bando รจ stato pubblicato dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) con il decreto 22 novembre 2024, come reso noto dallo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2025, n. 23.

Microcredito

per le aziende

 

A disposizione delle imprese euro 300.488.426,61.

Definiti, tra gli altri:

  • i requisiti dei soggetti beneficiari;
  • i programmi e le spese ammissibili;
  • le agevolazioni concedibili;
  • la procedura di accesso e di concessione delle agevolazioni;
  • monitoraggio, ispezioni, controlli e revoche.

Di seguito il testo del D.M. 22 novembre 2024; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

Transizione verde e digitale per le Pmi

Decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 22 novembre 2024

Investimenti sostenibili 4.0 – Attivazione di un nuovo bando finanziato a valere sulle risorse del PN RIC 2021 โ€“ 2027

Il ministero delle Imprese e del made in Italy

(omissis)

DECRETA

ย 

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) โ€œAgenziaโ€: lโ€™Agenzia nazionale per lโ€™attrazione degli investimenti e lo sviluppo dโ€™impresa S.p.A. โ€“ Invitalia;

b) โ€œcertificazione della paritร  di genereโ€: la certificazione istituita dallโ€™articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunitร  e la famiglia del 29 aprile 2022;

c) โ€œcomunicazione n. 14/2008โ€: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

d) โ€œconto corrente vincolatoโ€: il contratto di conto corrente il cui funzionamento รจ disciplinato da unโ€™apposita convenzione tra il Ministero, lโ€™Agenzia e lโ€™Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nellโ€™ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dellโ€™amministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di questโ€™ultimo, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;

e) โ€œdelocalizzazioneโ€: il trasferimento della stessa attivitร  o attivitร  analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in unโ€™altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato lโ€™investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi รจ trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalitร  e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi รจ una perdita di posti di lavoro nella stessa attivitร  o attivitร  analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

f) โ€œDNSHโ€: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (โ€œDo no significant harmโ€) definito allโ€™articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

g) โ€œenergia primariaโ€: lโ€™energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

h) ย โ€œMinisteroโ€: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

i) ย โ€œPMIโ€: le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nellโ€™allegato

I al Regolamento GBER e alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

j) โ€œPN RIC 2021 โ€“ 2027โ€: il Programma Nazionale โ€œRicerca, Innovazione e Competitivitร  per la transizione verde e digitale 2021-2027โ€, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni;

k) โ€œrating di legalitร โ€: la certificazione istituita dallโ€™articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalitร  attuative sono disciplinate dalla delibera dellโ€™Autoritร  garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dellโ€™economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

l) โ€œRegioni meno sviluppateโ€: le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

m) โ€œRegolamento GBERโ€: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellโ€™Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dellโ€™Unione europea;

n) โ€œrisparmio energeticoโ€: la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di โ€œbaselineโ€ (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio รจ determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;

o) โ€œtasso baseโ€: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea allโ€™indirizzo internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery- interest-rates/reference-and-discount_it;

p) โ€œunitร  produttivaโ€: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piรน sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e finalitร  dellโ€™intervento)

1. Il presente decreto, al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitivitร  delle PMI nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nellโ€™ambito dellโ€™obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del PN RIC 2021 โ€“ 2027, definisce le modalitร 
di sostegno per la realizzazione dei programmi di investimento proposti negli ambiti definiti dai commi 2, 3 e 4, individuando le condizioni e le modalitร  per la concessione e lโ€™erogazione di agevolazioni a valere sulle risorse di cui allโ€™articolo 3.

2. Le agevolazioni disciplinate dal presente decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dellโ€™ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Prioritร  รจ assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dallโ€™Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 โ€“ 2027.

3. Ai fini di cui al comma 2, i programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dellโ€™ambiente e allโ€™utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o lโ€™applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dellโ€™impresa verso il paradigma dellโ€™economia circolare;

b) promozione dellโ€™efficienza delle PMI.

4. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni che non sono riconducili alle linee di azione dirette al particolare contributo climatico e ambientale di cui al comma 3, lettere a) e b), rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attivitร  delle PMI, stimolando investimenti produttivi atti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dellโ€™impresa.

5. Lโ€™ammissibilitร  dei programmi di investimento proposti negli ambiti di cui ai commi 2, 3 e 4 รจ, comunque, subordinata al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni specificamente definiti dai successivi articoli del presente decreto.

Art. 3.

(Risorse disponibili)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse

complessivamente pariย a euro 300.488.426,61 (trecentomilioniquattrocentottantottomilaquattrocentoventisei/61) a valere sullโ€™obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 โ€“ 2027.

2. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse di cui al comma 1 รจ destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Art. 4.

(Gestione dellโ€™intervento)

1. Lโ€™intervento previsto dal presente decreto รจ gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che si avvale, mediante convenzione stipulata ai sensi dellโ€™articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dellโ€™articolo 19, comma 5, del decreto- legge lยฐ luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
dellโ€™Agenzia, in qualitร  di societร  in house dello stesso Ministero, per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti lโ€™accoglienza e lโ€™istruttoria delle domande di agevolazione, le attivitร  di erogazione delle agevolazioni, gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attivitร  di controllo connesse allโ€™agevolazione dei programmi di investimento nonchรฉ per le ulteriori attivitร  demandate alla stessa Agenzia dal presente decreto e dal provvedimento di cui allโ€™articolo 9, comma 2.

2. Gli oneri connessi alle attivitร  di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dallโ€™articolo 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui allโ€™articolo 3, entro il limite massimo dellโ€™1,5 (unovirgolacinque) per cento delle medesime risorse.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari)

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte e โ€œattiveโ€ nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilitร  dellโ€™unitร  produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dellโ€™agevolazione;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalitร  liquidatorie;

c) trovarsi in regime di contabilitร  ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e societร  di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dellโ€™ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso lโ€™unitร  produttiva oggetto dellโ€™investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dellโ€™investimento stesso.

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui allโ€™articolo 9, comma 2,

lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano
stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) nei cui confronti sia verificata lโ€™esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacitร  a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciรฒ ostative.

Art. 6.

(Programmi ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, sulla base delle finalitร  e lโ€™ambito di applicazione definiti dallโ€™articolo 2, i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso lโ€™utilizzo delle tecnologie di cui allโ€™allegato n. 1, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilitร  nello svolgimento dellโ€™attivitร  economica dellโ€™impresa proponente.

2. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilitร , sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono allโ€™impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nellโ€™ambito della procedura di accesso di cui allโ€™articolo 9, secondo quanto ivi specificato. A tal fine, sono valorizzati, tra lโ€™altro, sulla base di indicatori di sostenibilitร  dedicati, i programmi di cui al comma 1 volti:

a) a sostenere i processi di produzione rispettosi dellโ€™ambiente e lโ€™utilizzo efficiente delle risorse e, in particolare:

a.1) i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici โ€œmitigazione dei cambiamenti climaticiโ€ e โ€œadattamento ai cambiamenti climaticiโ€ individuati dallโ€™articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;

a.2) i programmi che prevedono lโ€™applicazione di soluzioni comprese tra quelle di cui allโ€™allegato n. 2, idonee a favorire la transizione dellโ€™impresa verso il paradigma dellโ€™economia circolare;

b) alla promozione dellโ€™efficienza energetica delle imprese, con il conseguimento, attraverso le misure di cui allโ€™allegato n. 3, di un risparmio energetico, allโ€™interno dellโ€™unitร  produttiva interessata dallโ€™intervento, non inferiore al 5 (cinque) per cento rispetto ai consumi dellโ€™anno precedente alla data di presentazione della domanda. Qualora il programma di investimento riguardi la realizzazione di una nuova unitร  produttiva, il predetto risparmio energetico รจ calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale che tenga conto di un investimento con caratteristiche meno efficienti dal punto di vista energetico, ma comunque rispettoso della disciplina applicabile, che lโ€™impresa avrebbe realizzato in assenza delle agevolazioni di cui al presente decreto. Ai fini del conseguimento del risparmio energetico, il programma puรฒ prevedere lโ€™adozione anche di una sola delle misure di cui allโ€™allegato 3, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato (โ€œIntroduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energeticiโ€ e โ€œInstallazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per lโ€™autoconsumoโ€) che sono ammissibili alle agevolazioni solo qualora facenti parte di un piรน ampio programma di investimento avente ad oggetto ulteriori misure di efficientamento energetico volte al conseguimento del risparmio energetico e previste dallo stesso allegato.

3. I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attivitร  economiche, come specificate nellโ€™allegato n. 4:

a) attivitร  manifatturiere;

b) attivitร  di servizi alle imprese.

4. In conformitร  con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento,ย non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento:
a) che prevedono attivitร  nei settori individuati dallโ€™articolo 13 (Campo di applicazioneย degli aiuti a finalitร  regionale) del Regolamento GBER;

b) relativi agli ambiti previsti allโ€™articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1058 delย 2021, riportati nellโ€™allegato n. 6.

5. Non sono, altresรฌ, ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per lโ€™adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

6. Ai fini dellโ€™ammissibilitร  alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

a) prevedere lโ€™utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nellโ€™allegato n. 1. Lโ€™ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;

b) essere diretti allโ€™ampliamento della capacitร , alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di unโ€™unitร  produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unitร  produttiva;

c) essere realizzati presso unโ€™unitร  produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate, fatto salvo quanto previsto dallโ€™articolo 7, comma 5, lettera i). La predetta unitร  produttiva deve trovarsi nella disponibilitร  dellโ€™impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unitร  produttiva, per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, nonchรฉ per i programmi rientranti nelle ulteriori fattispecie previste al comma 6, lettera b), che insistono su nuovi immobili che al momento della presentazione della domanda di agevolazione non risultano ancora nella disponibilitร  delle imprese; in tali casi lโ€™impresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilitร  alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni;

d) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, al 70 (settanta) percento del fatturato dellโ€™ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e societร  di persone, dellโ€™ultima dichiarazione dei redditi. I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non รจ oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e che lโ€™impresa รจ tenuta ad individuare le modalitร  di copertura di questโ€™ultima. Con il provvedimento di cui allโ€™articolo 9, comma 2 sono fornite le occorrenti specificazioni in merito agli elementi utili per la determinazione del fatturato e per la predisposizione del piano economico- finanziario;

e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui allโ€™articolo 9. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi allโ€™investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lโ€™investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Lโ€™acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilitร , non sono presi in considerazione ai fini dellโ€™individuazione della data di avvio dei lavori;

f) prevedere una durata non superiore a 18 (diciotto) mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilitร  da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dellโ€™ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui allโ€™articolo 6, relative allโ€™acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

a) ย macchinari, impianti e attrezzature;

b) ย opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili; 12

c) programmi informatici e licenze correlati allโ€™utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento diย cui allโ€™articolo 9, comma 2.

2. Ai fini dellโ€™ammissibilitร , le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con lโ€™acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nellโ€™attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalitร  rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nellโ€™unitร  produttiva oggetto del programma di investimento;

d) essere conformi ai criteri sullโ€™ammissibilitร  delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 – 2027;

e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilitร  delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario puรฒ utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;

f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base allโ€™effettiva capacitร  produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e strettamente correlati allโ€™attivitร  esercitata nellโ€™unitร  produttiva oggetto del programma di investimento dovendosi dimostrare, in tal senso, uno stretto vincolo di connessione funzionale tra bene agevolabile e struttura produttiva. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone;

g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nellโ€™esercizio finanziario precedente lโ€™avvio dellโ€™investimento.

3. Sono, altresรฌ, ammissibili, ai sensi e nei limiti dellโ€™articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER, le spese per i seguenti servizi di consulenza, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2:

a) spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi allโ€™applicazione di una o piรน delle tecnologie abilitanti di cui allโ€™allegato n. 1, nei limiti del 5 (cinque) per cento dellโ€™importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c);

b) per i soli programmi di cui allโ€™articolo 6, comma 2, lettera b), spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa allโ€™unitร  produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dellโ€™importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che lโ€™effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per lโ€™impresa ai sensi della normativa di riferimento.

4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessitร  e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalitร  del cosiddetto contratto โ€œchiavi in manoโ€. Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivitร  di intermediazione commerciale, i contratti โ€œchiavi in manoโ€ sono ammissibili solo a condizione che nellโ€™ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con il provvedimento di cui allโ€™articolo 9, comma 2.

5. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per lโ€™acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti eย materiali di consumo di qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni dโ€™opera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g)relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dellโ€™imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario;
i) inerenti a beni la cui installazione non รจ prevista presso lโ€™unitร  produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per lโ€™autoconsumo in siti, comunque nella disponibilitร  dellโ€™impresa e ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
j) correlate allโ€™acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto diย IVA.

Art. 8.

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalitร  regionale) e 14 (Aiuti a finalitร  regionale agli investimenti) del Regolamento GBER.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dellโ€™ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

3. Per le sole spese di cui allโ€™articolo 7, comma 3, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dellโ€™articolo 18 del Regolamento GBER.

4. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dallโ€™impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dellโ€™ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 (sette) anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dellโ€™ultima quota a saldo ricada nei 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non รจ assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dellโ€™articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Ai fini della determinazione dellโ€™equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, รจ utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi lโ€™intensitร  massima prevista dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, lโ€™Agenzia procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensitร , a ridurre il contributo in conto impianti.

6.Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili complessive.

7. Lโ€™ammontare complessivo delle agevolazioni รจ rideterminato a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui allโ€™articolo 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dallโ€™impresa beneficiaria.

8. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dellโ€™articolo 108 del Trattato sul funzionamento dellโ€™Unione europea, comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in โ€œde minimisโ€ ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensitร  massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

9. Si applica lโ€™articolo 14, paragrafo 13, del Regolamento GBER.

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Art. 9.

(Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito allโ€™articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini e le modalitร  di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) dellโ€™Agenzia (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed รจ precisata lโ€™ulteriore documentazione utile allo svolgimento dellโ€™attivitร  istruttoria da parte dellโ€™Agenzia, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacitร  del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilitร  ambientale di cui allโ€™articolo 6, comma 2, nonchรฉ sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso lโ€™apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet dellโ€™Agenzia.

3. Ciascuna impresa puรฒ presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilitร  di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dellโ€™istanza in esito alla relativa istruttoria.

4. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui allโ€™allegato n. 5. Le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilitร  per ciascuno dei predetti criteri e indicatori, nonchรฉ il punteggio aggiuntivo correlato allโ€™eventuale possesso da parte dellโ€™impresa del rating di legalitร  o della certificazione della paritร  di genere, sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.

5. Ai sensi dellโ€™articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilitร  finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, lโ€™avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nellโ€™ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nellโ€™ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse allโ€™istruttoria in base alla posizione assunta nellโ€™ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria รจ formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi conseguiti in relazione agli indicatori del criterio di valutazione โ€œCaratteristiche del soggetto proponenteโ€ e del criterio โ€œSostenibilitร  ambientale del programma di investimentoโ€ di cui allโ€™allegato n. 5.

6. Ai fini dellโ€™ammissibilitร  alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, lโ€™Agenzia procede a valutare preliminarmente la capacitร  dellโ€™impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dallโ€™ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

dove

๐ถ๐‘“๐‘™๐‘œ๐‘ค โ‰ฅ ๐ถ๐‘“๐‘Ž / ๐‘› 16

โ€œCflowโ€: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni; โ€œCfaโ€: indica lโ€™importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dellโ€™articolo 8;

โ€œnโ€: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni.

7. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 6, lโ€™Agenzia procede, nel rispetto dellโ€™ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilitร  previste dal presente decreto, ivi comprese, ai fini del rispetto del principio DNSH, quelle relative agli ambiti di intervento esclusi di cui allโ€™allegato n. 6, allโ€™istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui allโ€™allegato n. 5, completando lโ€™istruttoria, per ciascuna domanda, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora, nel corso di svolgimento di tale attivitร , risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione giร  prodotta, lโ€™Agenzia puรฒ, una sola volta, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attivitร  istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione รจ valutata sulla base degli elementi disponibili. Nelle more delle attivitร  di valutazione dei programmi di investimento e della verifica della conformitร  degli stessi alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento, lโ€™Agenzia verifica la vigenza e la regolaritร  contributiva del soggetto proponente nonchรฉ lโ€™assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

8. Per le domande di agevolazione per le quali lโ€™attivitร  istruttoria si รจ conclusa con esito positivo, il Ministero, avvalendosi dellโ€™Agenzia, procede alla registrazione dellโ€™aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellโ€™economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dellโ€™impresa beneficiaria in ordine, tra lโ€™altro, agli obiettivi, alle modalitร  e ai termini di realizzazione del programma di investimento, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicitร , nonchรฉ le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Lโ€™impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

9. Entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 8, sottoscritto da parte dellโ€™impresa beneficiaria, lโ€™Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito allโ€™articolo 8, comma 4, disciplina le modalitร  e le condizioni per lโ€™erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonchรฉ i conseguenti impegni e obblighi a carico dellโ€™impresa beneficiaria. Per le predette finalitร , lโ€™impresa beneficiaria รจ tenuta a trasmettere la documentazione utile per la definizione del contratto di finanziamento entro 30 giorni, non prorogabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 8, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.

10. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi allโ€™accoglimento della domanda ai sensi dellโ€™articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dallโ€™Agenzia in non piรน di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25 (venticinque) per cento dellโ€™importo complessivo dellโ€™investimento ammesso, ad eccezione dellโ€™ultima richiesta di erogazione che puรฒ essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalitร :

a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso lโ€™utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso lโ€™utilizzo di un conto corrente bancarioย ordinario.

2. Con il provvedimento di cui allโ€™articolo 9, comma 2, sono definite le modalitร  di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonchรฉ la relativa documentazione da allegare.

3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dellโ€™investimento come definita allโ€™articolo 6, comma 6, lettera f), fatta salva la possibilitร  per lโ€™Agenzia di accordare un maggiore termine su istanza dellโ€™impresa beneficiaria. Lโ€™ammontare delle agevolazioni spettanti รจ definito sulla base dellโ€™investimento complessivamente ammesso in via definitiva.

4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso lโ€™unitร  produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:

a) nel caso in cui lโ€™impresa beneficiaria abbia scelto la modalitร  di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;

b) nel caso in cui lโ€™impresa beneficiaria abbia scelto la modalitร  di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.

5. Lโ€™Agenzia effettua le verifiche indicate nel provvedimento di cui allโ€™articolo 9, comma 2, entro 50 (cinquanta) giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti allโ€™impresa beneficiaria.

6. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui allโ€™articolo 6, comma 6, lettera f), le imprese beneficiarie sono tenute, entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare lโ€™avvenuta attivazione, per lโ€™unitร  produttiva agevolata, del codice di attivitร  economica (ATECO) a cui รจ finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese.

7. Nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alle richieste di erogazione di cui al presente articolo, lโ€™Agenzia puรฒ chiederli allโ€™impresa beneficiaria, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 10 giorni (dieci giorni), prorogabile qualora la mancata trasmissione dei chiarimenti e/o delle integrazioni richiesti non sia imputabile alla volontร  dellโ€™impresa beneficiaria. In tali circostanze, i termini per lo svolgimento delle verifiche indicate nel provvedimento di cui allโ€™articolo 9, comma 2, sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti e/o integrazioni.

Art. 11.

(Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)

1. Lโ€™impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, รจ tenuta a:

a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dellโ€™ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dellโ€™ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui รจ ubicata lโ€™unitร  produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, รจ possibile procedere, previa comunicazione allโ€™Agenzia, alla loro sostituzione. Restano fermi gli obblighi di mantenimento dellโ€™attivitร  individuati dallโ€™articolo 14 come causa di revoca;

b) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalitร  che consentano la loro piena tracciabilitร  e la loro riconducibilitร  ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui lโ€™impresa beneficiaria abbia scelto la modalitร  di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, รจ tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);

c) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Ministero atto a garantire il rispetto di quanto previsto dallโ€™articolo 82 del regolamento (UE) 1060/2021;

d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dallโ€™Agenzia, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dellโ€™Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dallโ€™Agenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

f) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilitร  separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative allโ€™intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dellโ€™articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;

h) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivitร  previste in materia di monitoraggio, controllo e pubblicitร  dalla normativa europea relativa allโ€™utilizzo delle risorse di cui allโ€™articolo 3, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;

i) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicitร  dellโ€™utilizzo delle risorse finanziarie di cui allโ€™articolo 3, con le modalitร  allo scopo individuate dal Ministero;

j) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilitร  delle spese, assicurando, tra lโ€™altro, che le spese oggetto di agevolazione non abbiano giร  fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dellโ€™articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1060/2021 o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sullโ€™ammissibilitร  delle spese. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al PN RIC 2021 โ€“ 2027 e al Codice Unico di progetto (CUP), nonchรฉ contenere lโ€™indicazione dellโ€™importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;

k) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

l) rispettare quanto previsto in materia di stabilitร  delle operazioni dallโ€™articolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021;

m)garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui allโ€™articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformitร  alla Carta dei diritti fondamentali dellโ€™Unione europea; alla paritร  tra uomini e donne, lโ€™integrazione di genere e lโ€™integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilitร , etร  o orientamento sessuale; allโ€™accessibilitร  per le persone con disabilitร ; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH.

Art. 12.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puรฒ effettuare, anche per il tramite dellโ€™Agenzia, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonchรฉ lโ€™attuazione degli interventi finanziati.

2. A conclusione del programma di investimento, lโ€™Agenzia effettua un controllo presso la sede agevolata sullโ€™avvenuta realizzazione del programma di investimento. In seguito a tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando unโ€™apposita commissione di accertamento. Il campione รจ definito sulla base di una preventiva analisi dei rischi e secondo criteri di estrazione casuale, in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 20 (venti) per cento dei programmi giunti a conclusione nel periodo di riferimento.

Art. 13.

(Variazioni)

1. Eventuali variazioni dellโ€™impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dellโ€™attivitร , nonchรฉ variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero e allโ€™Agenzia. La comunicazione deve essere accompagnata da unโ€™argomentata relazione illustrativa, anche al fine della verifica e valutazione della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilitร  dellโ€™iniziativa agevolata. Il Ministero, sulla base dellโ€™istruttoria operata dallโ€™Agenzia, provvede ai conseguenti adempimenti. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.

2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano lโ€™ammontare complessivo delle spese sostenute, nonchรฉ lโ€™importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate dallโ€™Agenzia in fase di erogazione delle agevolazioni.

Art. 14.

(Revoche)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

a) assenza di uno o piรน requisiti di ammissibilitร , ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili allโ€™impresa beneficiaria e non sanabili;

b) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui allโ€™articolo 6, comma 6, lettera f). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

c) mancata attivazione, con riferimento allโ€™unitร  produttiva agevolata e nei termini indicati allโ€™articolo 10, comma 6, del codice ATECO di attivitร  economica cui รจ finalizzato il programma di investimento;

d) apertura, nei confronti dellโ€™impresa beneficiaria, di una procedura concorsuale avente finalitร  liquidatoria, laddove intervenuta antecedentemente alla data di ultimazione dellโ€™investimento, fatta salva la possibilitร  per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti dellโ€™impresa beneficiaria di una procedura concorsuale non avente finalitร  liquidatoria, la compatibilitร  della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;

e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito allโ€™articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

f) trasferimento,entrocinqueannidalladatadiconclusionedellโ€™iniziativaodelcompletamento dellโ€™investimento agevolato, dellโ€™attivitร  economica specificamente incentivata o di una sua parte, in violazione delle previsioni di cui allโ€™articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca, si considera il trasferimento dellโ€™attivitร  economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dellโ€™aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dellโ€™articolo 2359 del codice civile;

g) accertamento di variazioni ai sensi dellโ€™articolo 13 ritenute non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

h) mancata presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse entro il termine di cui allโ€™articolo 10, comma 3, come eventualmente prorogato.

2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, lโ€™impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio giร  erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allโ€™articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento dei beni per lโ€™uso previsto nella regione in cui รจ ubicata lโ€™unitร  produttiva nei termini indicati allโ€™articolo 11, comma 1, lettera a);

b) violazione della disciplina in materia di stabilitร  delle operazioni di cui allโ€™articolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021, con cessazione o trasferimento dellโ€™attivitร  economica a cui รจ finalizzato il programma di investimento al di fuori dei territori delle Regioni meno sviluppate, nei 3 anni successivi alla data di erogazione dellโ€™ultima quota delle agevolazioni;

c) cessione, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dellโ€™ultima quota delle agevolazioni, della proprietร  dellโ€™unitร  produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad unโ€™altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto;

d) modifica sostanziale, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dellโ€™ultima quota delle agevolazioni, dellโ€™attivitร  economica e/o della capacitร  produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;

e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui allโ€™articolo 6, comma 6, lettera f). Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;

f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui allโ€™articolo 10, comma 4, purchรฉ la parte di investimento realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale;

g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui allโ€™articolo 8, comma 9, purchรฉ la parte di investimento realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;

h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:

a) Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) รจ riconosciuta allโ€™impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui รจ stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;

b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) รจ riconosciuta allโ€™impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali รจ stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;

c) nel caso di cui alla lettera g) รจ riconosciuta allโ€™impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali lโ€™impresa non ha beneficiato di altri aiuti;

d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca รจ commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle da rimborsare, non restituita dallโ€™impresa alla data di contestazione dellโ€™inadempimento da parte del Ministero.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, altresรฌ, revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entitร  dellโ€™inadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonchรฉ nei casi di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di investimento.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. Il Ministero, anche con il supporto dellโ€™Agenzia, procede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellโ€™economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.

2. Con il provvedimento di cui allโ€™articolo 9, comma 2, รจ pubblicato lโ€™elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dellโ€™articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Ai sensi dellโ€™articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica ยซIncentivi.gov.itยป sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarร  trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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