La Cassazione, con la pronuncia n. 1931 del 28 gennaio 2025, si è pronunciata in tema di definizione agevolata ex art. 1 comma 192 e ss, della Legge 197/2022 (la cosiddetta Rottamazione Liti), con oggetto un giudizio dichiarato estinto. Oggetto della Rottamazione Liti sono solo le controversie non definite o ancora impugnabili.
FATTISPECIE
La fattispecie oggetto di tale pronuncia è relativa ad un pronuncia della cassazione non riassunta ed ad una impugnazione straordinaria (revocazione).
In buona sostanza, una società contribuente impugnava avvisi di accertamento avanti alla CTP. Quest’ultima accoglieva i ricorsi, ritenendo che l’Amministrazione Finanziaria fosse decaduta dal potere di azionare la pretesa tributaria, perché reputava che, nel caso di specie, non ricorressero i presupposti di legge i quali prevedono il raddoppio dei termini di accertamento, come disciplinati all’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.
La sentenza veniva confermata in appello. Avverso tale sentenza ricorreva in cassazione l’Amministrazione finanziaria. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso dell’Ente impositore e cassava la decisione impugnata, con rinvio alla CTR.
Tuttavia, la società contribuente NON riassumeva la causa vanti alla CTR, perché formulavano, dopo, istanza di definizione agevolata delle liti, ex art. 1, co. 192 e ss, della Legge n. 197/2022.
L’Amministrazione Finanziaria però, negava tale Definizione Agevolata della lite, perché non vi è alcuna lite pendente, presupposto necessario ai fini dell’applicazione del condono richiesto. La società contribuente non aveva riassunto la causa nel termine (6 mesi) imposto dalla legge.
Avverso tale provvedimento di diniego la Società ricorrente formulava l’impugnazione straordinaria della revocazione.
LE NORME e GIURISPRUDENZA
Art. 395 c.p.c.”Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato”
Art. 396 c.p.c.: ”Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso”.
Art. 1, co. 192, Legge n. 197/2022 “ La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.
In riferimento a tale Definizione delle Liti la Cassazione ha precisato (Cass. n. 15227/2024) che si considerano ancora impugnabili le decisioni per le quali pendono le impugnazioni ordinarie (regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione, revocazione ordinaria e opposizione di terzo, non i casi dell’art. 396 c.p.c.).
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Come sopra anticipato il Supremo Consesso, con l’ordinanza n. 1931 del 28 gennaio 2025, dopo aver accertato che la società contribuente non aveva riassunto la causa dopo la sentenza della Cassazione, ha:
-confermato che l’impugnazione straordinaria della revocazione ex art. 396 c.p.c., non integra i presupposti dell’impugnabilità della Rottamazione Liti;
-ha dichiarato che non si può aderire alla Definizione Agevolata delle liti se la causa è estinta: “10.3. I contribuenti hanno introdotto il loro ricorso, proponendo le censure che si sono esaminate, ma non hanno smentito la circostanza che il giudizio non sia stato riassunto, con la conseguenza che lo stesso si è pacificamente estinto. L’istanza di accesso alla definizione agevolata della controversia risultava pertanto inammissibile, il diniego di condono risulta legittimo e non può perciò essere pronunciata la cessazione della materia del contendere”.
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In conclusione, la società contribuente, pur avendo vinto nel merito nel primo e nel secondo grado, non avendo riassunto in tempo la causa dopo la pronuncia della Cassazione, risultano perdenti e le pretese oggetto dell’avviso di accertamento sono dovute e non possono neppure attivare la Rottamazione Liti
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