A partire dal 6 febbraio 2025, i sostituti d’imposta con un numero ridotto di dipendenti potranno avvalersi della dichiarazione semplificata, un nuovo sistema che consente di trasmettere i dati sulle ritenute e trattenute in maniera più agile, contestualmente al pagamento tramite il modello F24. La novità è stata introdotta dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025, in attuazione dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024.
Con il Messaggio n. 401/2025, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla durata e alle condizioni di applicazione dell’esonero contributivo per le lavoratrici madri (Bonus mamme), previsto dall’articolo 1, commi 180-182, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, commi 219-220). Esonero Contributivo per Madri con Tre o Più Figli: Validità fino al 2026 L’INPS ha confermato che il Bonus mamme per le lavoratrici con tre o più figli, previsto dall’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, resta in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 139/2024, attuativo della Legge Delega per la Riforma Fiscale (Legge n. 111/2023), sono state introdotte importanti modifiche al regime dell’imposta di donazione. Le novità riguardano la razionalizzazione della normativa, l’aggiornamento delle aliquote e delle franchigie, la tassazione dei trust e la disciplina di liberalità indirette e trasferimenti aziendali.
Con la Risposta n. 3/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto in un accordo di mediazione non può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28/2010. L’agevolazione, che prevede l’esenzione da imposta di bollo, tasse e diritti, si applica esclusivamente agli atti relativi al procedimento di mediazione e non alle sue fasi successive Il Quesito Presentato L’interpello è stato presentato da un contribuente che, a seguito di una mediazione conclusa con un accordo presso la Camera di Commercio, intende iscrivere un’ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà dei debitori per garantire il credito riconosciuto nell’accordo.
la Risposta n. 2/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 15 sui compensi per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario non si applica ai lavoratori della sanità privata accreditata, poiché la norma fa riferimento esclusivamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’interpretazione è in linea con quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto-Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107.
Con la Risposta n. 1/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il palladio rientra nella categoria dei metalli preziosi ai fini fiscali, e che le plusvalenze derivanti dalla sua cessione a titolo oneroso sono soggette all’imposta sostitutiva del 26, così come previsto per oro, argento e platino. Il chiarimento si riferisce all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Con la Risposta n. 19/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile alle importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove, ai sensi degli articoli 72 e seguenti della Direttiva 2009/132/CE del Consiglio dell’Unione Europea. Il quesito è stato presentato da ALFA S.r.l., una società coinvolta in un progetto europeo che prevede lo scambio di prototipi tra Italia e Svizzera per attività di ricerca e sviluppo.
Per i lavoratori dipendenti/co.co.co. la legge di Bilancio 2025 ha esteso al triennio 2025-2027 la deroga al regime di non imponibilitĂ dei fringe benefit giĂ in vigore in precedenza, l’ordinario limite di . 258,23 per la non imponibilitĂ del benefit in natura: è elevato a 1.000 (a . 2.000 per i soggetti con figli a carico) da riferire, oltre al valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori, anche alle somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale) e/o dei canoni di locazione relativi all’abitazione principale e/o degli interessi passivi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
L’art. 15, co. 1, lett. e), del TUIR, prevede che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 delle spese sostenute dal contribuente per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universitĂ statali e non statali, in misura non superiore, per le universitĂ non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltĂ universitaria con decreto del MUR da emanare entro il 31/12, considerando gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universitĂ statali.
Il Provv. 31/01/2025 dell’Agenzia Entrate ha individuato, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 9-bis del D.L. 50/2017: i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025; le ulteriori attività economiche per le quali deve effettuarsi la revisione degli ISA da applicare, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, a partire dall’annualità d’imposta 2025.
Il MIUR ha recentemente confermato gli importi già applicati per il 2023 relativi ai limiti massimi di detraibilità (al 19) da utilizzare, per il 2024, relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea (breve, magistrale o a ciclo unico) e di corsi post laurea (corsi di dottorato, di specializzazione e a master universitari di 1 e 2 livello) tenuti da università non statali (cioè italiane private, o pubbliche/private estere). Si ricorda che la detrazione è soggetta alla riduzione di 260 prevista, per il solo periodo d’imposta 2024, dall’art. 2, D.Lgs. n. 216/2023, in presenza di un reddito superiore a 50.000.
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