Contributi Inps professori universitari in aspettativa

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La circolare Inps n. 28 del 30 gennaio 2025 fornisce chiarimenti sugli obblighi contributivi e dichiarativi per i professori e ricercatori universitari delle università pubbliche statali che si trovano in aspettativa senza assegni.

Si tratta di un argomento regolato da diverse disposizioni legislative e circolari precedenti, che delineano i diritti e i doveri dei lavoratori e degli enti coinvolti.

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Analizziamo innanzitutto il quadro normativo di riferimento.

Le norme di riferimento

DPR 11 luglio 1980, n. 382 (artt. 12 e 13)

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha introdotto un primo quadro normativo organico relativo all’aspettativa per il personale accademico.

  • Articolo 12: prevede il collocamento in aspettativa facoltativa per i docenti universitari che assumono incarichi di direzione presso istituti e laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o altri enti di ricerca a livello nazionale o regionale.
  • Articolo 13: disciplina le ipotesi di aspettativa obbligatoria, finalizzate ad evitare situazioni di incompatibilità tra il ruolo accademico e incarichi in altre istituzioni pubbliche o private.

Entrambi i casi prevedono che il periodo di aspettativa sia valutato ai fini pensionistici e previdenziali, con specifiche modalità di contribuzione.

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (art. 7)

La legge n. 240/2010, nota anche come riforma Gelmini, ha ampliato le possibilità di aspettativa per i professori e ricercatori universitari.

L’articolo 7 consente infatti agli interessati di richiedere un periodo di aspettativa senza assegni fino a un massimo di cinque anni per svolgere attività presso:

  • enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale;
  • istituzioni di ricerca e organismi con finalità scientifiche o accademiche;
  • organismi operanti in ambito internazionale con cui le università abbiano rapporti di collaborazione.

Durante questo periodo, l’ente ospitante deve garantire la copertura previdenziale del docente o ricercatore. Il soggetto in aspettativa può inoltre richiedere la ricongiunzione dei periodi contributivi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

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Tipologie di aspettativa

Le possibilità di aspettativa per i professori e ricercatori universitari sono diverse a seconda della finalità e del contesto in cui viene richiesta.

Aspettativa per Incarichi di ricerca in enti nazionali e regionali

Questa forma di aspettativa riguarda docenti e ricercatori universitari che assumono incarichi di direzione o partecipazione presso:

  • istituti e laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
  • enti pubblici di ricerca nazionali e regionali;
  • altre strutture pubbliche con finalità scientifiche e accademiche.

In questi casi, il personale accademico può essere collocato in aspettativa senza assegni, mantenendo però il diritto alla valutazione del periodo ai fini previdenziali e pensionistici.

Aspettativa obbligatoria per incompatibilità

L’aspettativa obbligatoria si applica quando un docente o ricercatore assume un incarico che potrebbe risultare incompatibile con il proprio ruolo accademico.

  • Nomina a dirigente in un’amministrazione pubblica;
  • Assunzione di incarichi politici o di rappresentanza istituzionale;
  • Situazioni di conflitto di interesse tra l’attività accademica e il nuovo ruolo.

In questi casi, il docente è obbligato a sospendere il rapporto con l’università per il periodo in cui svolge l’incarico esterno.

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Aspettativa per Incarichi presso organismi internazionali

Questa tipologia di aspettativa è destinata a professori e ricercatori che ottengono incarichi presso:

  • organizzazioni internazionali (ONU, UNESCO, OCSE, ecc.);
  • enti sovranazionali con cui l’università ha convenzioni o collaborazioni;
  • progetti di ricerca finanziati da istituzioni estere.

L’ente ospitante è tenuto a versare i contributi previdenziali, salvo diversa disposizione prevista dal sistema previdenziale del Paese in cui il docente svolge l’incarico. In caso contrario, il docente può scegliere di ricongiungere i contributi versati all’estero nel proprio regime pensionistico nazionale.

Obblighi contributivi e dichiarativi

Obblighi per i datori di lavoro

La circolare stabilisce che il versamento dei contributi previdenziali spetta a:

  • università pubblica di appartenenza, nel caso in cui il docente o ricercatore non percepisca un trattamento economico da un altro datore di lavoro;
  • ente o organismo presso il quale il docente presta servizio, qualora il lavoratore riceva una retribuzione da tale ente;
  • datore di lavoro pubblico o privato, nel caso di incarichi a tempo determinato durante il periodo di aspettativa.

Se il professore o ricercatore svolge un incarico presso un’organizzazione internazionale o un ente privato, la responsabilità del versamento contributivo dipende dalle norme vigenti nell’ordinamento dell’ente ospitante.

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Contributi dovuti e aliquote

La base imponibile per il calcolo della contribuzione è rappresentata dalla retribuzione virtuale che il docente o ricercatore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso l’università di appartenenza.

I contributi dovuti includono:

  • contributi pensionistici per la Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS);
  • contributi per il Fondo ex Enpas, per garantire la maturazione del TFS/TFR;
  • contributi al Fondo Credito, per le prestazioni creditizie e sociali.

Per gli incarichi a tempo determinato presso amministrazioni pubbliche, la contribuzione è calcolata in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte, mentre per incarichi presso organismi internazionali può essere richiesta la ricongiunzione contributiva.

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Modalità di versamento

Nel caso in cui il datore di lavoro presso il quale il docente presta servizio non sia obbligato al versamento dei contributi, il lavoratore ha la possibilità di:

  • versare autonomamente i contributi previdenziali, in base alla normativa vigente per i lavoratori in aspettativa;
  • richiedere la ricongiunzione contributiva, per unificare i periodi di contribuzione derivanti da rapporti di lavoro differenti.

Ricongiunzione contributiva ai sensi della Legge n. 29/1979

La legge 7 febbraio 1979, n. 29 disciplina la ricongiunzione dei periodi contributivi ai fini pensionistici, opzione che consente ai docenti e ricercatori universitari in aspettativa di trasferire i contributi versati presso altri enti nella propria gestione previdenziale di origine.

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La ricongiunzione è particolarmente utile se:

  • il lavoratore ha svolto incarichi presso organizzazioni internazionali con un sistema previdenziale diverso da quello italiano;
  • il lavoratore ha percepito una retribuzione da un datore di lavoro privato o un’amministrazione pubblica con gestione previdenziale separata;
  • il docente desidera unificare la contribuzione per maturare il diritto alla pensione in un’unica gestione previdenziale.

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Modalità di calcolo per periodi di aspettativa

Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto viene calcolato tenendo conto:

  • dei periodi precedenti e successivi all’aspettativa senza assegni;
  • della retribuzione virtuale che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio;
  • dell’eventuale contributo versato dall’ente presso il quale il docente ha prestato servizio durante l’aspettativa.

Nel caso in cui il docente o ricercatore abbia svolto incarichi presso un’amministrazione pubblica iscritta all’INPS, i periodi di aspettativa possono essere valorizzati ai fini del TFR in base alla normativa vigente.

Contributi a carico dell’amministrazione di destinazione

Se il lavoratore ha sottoscritto un contratto a tempo determinato durante il periodo di aspettativa, l’amministrazione pubblica o privata presso la quale presta servizio è tenuta a:

  • Versare i contributi previdenziali obbligatori, commisurati alla retribuzione effettiva percepita;
  • Garantire la copertura del TFS/TFR, se previsto dall’ordinamento dell’ente di destinazione;
  • Effettuare il versamento del contributo NASpI, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile, come previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

Nel caso in cui l’ente di destinazione non preveda la copertura del TFS/TFR, il lavoratore può richiedere il riscatto o la ricongiunzione dei contributi ai fini della maturazione della liquidazione.

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Flusso Uniemens

Nel flusso Uniemens, i periodi di aspettativa devono essere segnalati utilizzando il Codice Cessazione “61”, che indica lo stato di “Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 e 13 del DPR 382/1980 e dell’art. 7 della Legge 240/2010”.

Anche in assenza di una retribuzione effettiva, le università pubbliche devono indicare nel flusso Uniemens un importo virtuale corrispondente alla retribuzione che il docente o ricercatore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio.

Questa valorizzazione è necessaria per il calcolo corretto della contribuzione ai fini pensionistici e per la maturazione del trattamento di fine servizio (TFS) o trattamento di fine rapporto (TFR).

Adempimenti per i datori di lavoro

Trasmissione della denuncia mensile ListaPosPA

I datori di lavoro, siano essi università pubbliche, enti di ricerca o amministrazioni pubbliche e private, sono tenuti a trasmettere mensilmente la denuncia contributiva tramite il sistema ListaPosPA.

Nella comunicazione devono essere inclusi:

  • Il codice cessazione appropriato;
  • La retribuzione virtuale, se applicabile;
  • La gestione pensionistica di riferimento (CTPS, Fondo ex Enpas, Fondo Credito);
  • Gli eventuali contributi dovuti dall’amministrazione ospitante.

Applicazione e decorrenza

Le disposizioni si applicano a partire dalla data di pubblicazione della circolare, ovvero dal 30 gennaio 2025.

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Ciò significa che:

  • tutti i periodi di aspettativa senza assegni successivi a questa data dovranno essere gestiti secondo le nuove regole;
  • i datori di lavoro dovranno adeguare le modalità di trasmissione delle denunce contributive nel Flusso Uniemens seguendo le istruzioni fornite;
  • le amministrazioni pubbliche e gli enti privati dovranno conformarsi agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla circolare.



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