Cambiano i termini per le comunicazioni obbligatorie sullo smart working. Il Collegato Lavoro รจ entrato ufficialmente in vigore dal 12 gennaio 2025 con una regolazione piรน chiara dei termini di comunicazione, fondamentale per evitare confusioni e soprattutto sanzioni alle imprese.
Le comunicazioni obbligatorie nel lavoro agile
Lo smart working non รจ una tipologia contrattuale a sรฉ stante, come puรฒ esserlo, ad esempio, il contratto a termine. Secondo la definizione contenuta nella legge 22 maggio 2017, n. 81, allโart. 18, comma 1, รจ una ยซmodalitร di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dellโattivitร lavorativaยป.
Quindi lโobbligo di comunicarne lโattivazione, sancito sin dallโorigine dallโart. 23 della legge n. 81/2017, risponde ad una logica diversa da quella che presiede agli obblighi comunicativi dellโinstaurazione dei rapporti di lavoro.
Fondamentalmente, la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e delle date di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalitร agile ha il preciso scopo di attivare (e disattivare) la copertura INAIL per i rischi connessi alla prestazione lavorativa resa allโesterno dei locali aziendali, una delle novitร piรน rilevanti della legge n. 81/2017.
La mancanza di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, infatti, costituiva, prima del 2017, un freno alla diffusione dei primi, pioneristici, esperimenti di lavoro agile, che pure alcune aziende avevano attivato ancor prima della legge, attivando allo scopo forme di assicurazione privata.
Senza dubbio, la previsione legislativa della copertura assicurativa INAIL ha contribuito fortemente a rendere possibile la diffusione del lavoro agile, prima ancora che la pandemia facesse esplodere questa modalitร di lavoro, che, come sappiamo, ha reso possibile la continuazione delle attivitร produttive durante lโemergenza.
Tuttavia, lโoriginaria formulazione della norma sullโobbligo di comunicazione presentava alcune complessitร applicative che, ancor prima della pandemia, potevano risultare di ostacolo allโattuazione del lavoro agile.
In particolare, lโobbligo di trasmettere copia di ogni accordo individuale di lavoro agile (ed ogni relativa modificazione) era particolarmente pesante e macchinoso, soprattutto nelle realtร in cui ad essere coinvolti in questa modalitร lavorativa erano migliaia di lavoratori, e si poneva in stridente contrasto con la flessibilitร tipica dellโistituto.
Il problema รจ emerso con evidenza durante la pandemia, nel corso della quale si รจ quindi corsi ai ripari operando, nei vari provvedimenti emergenziali che si sono succeduti, una semplificazione delle procedure, che prevedeva la possibilitร di comunicazioni massive ed eliminava lโobbligo della trasmissione dei singoli accordi.
Lโesperienza della pandemia ha quindi suggerito di rendere strutturali queste semplificazioni, il che รจ avvenuto con il DL 21 giugno 2022 n.73, il c.d. Decreto Semplificazioni.
Le modifiche del Decreto semplificazioni
Il decreto ministeriale n. 149, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in data 22 agosto 2022, definiva le modalitร concrete per assolvere agli obblighi di comunicazione telematica delle informazioni relative allโaccordo di lavoro agile previsti dallโart. 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come allโepoca modificato dallโart. 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 c.d. Decreto semplificazioni, convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, che aveva introdotto una semplificazione delle procedure.
Tali comunicazioni erano state introdotte proprio nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro ai quali veniva cosรฌ reso disponibile, con decorrenza dal 1ยฐ settembre 2022, lโapposito modulo da compilare attraverso il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
Tale adempimento veniva previsto solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intendesse procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restavano valide le comunicazioni giร effettuate in base a quanto previsto dalla disciplina previgente.
Inoltre, veniva eliminato lโobbligo di trasmettere copia di ogni singolo accordo individuale, una procedura che era stata introdotta durante lโemergenza Covid-19.
Nonostante la semplificazione, restavano alcune incertezze a livello pratico, soprattutto per quanto riguarda la tempistica di invio della comunicazione. Nella prima formulazione della legge n. 81/2017, infatti, veniva richiamato lโart. 9-bis del Decreto Legge n. 510 del 1996, che si riferisce alle comunicazioni di assunzione, suscitando dubbi sulla necessitร di inviare la comunicazione entro il giorno precedente lโinizio della prestazione in modalitร agile.
Per rispondere a queste incertezze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva pubblicato il 23 dicembre 2022 una serie di FAQ. Secondo le FAQ, i datori di lavoro privati sono tenuti a inviare la comunicazione entro cinque giorni dallโinizio della prestazione in modalitร agile o dalla proroga del periodo, mentre i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione devono inviarla entro il giorno 20 del mese successivo.
Oggi: il Collegato Lavoro, legge del 13 dicembre 2024 n. 203
Dopo lโapprovazione della Camera dei deputati in data 9 ottobre 2024 e del Senato in data 11 dicembre 2024, il cosiddetto Collegato Lavoro (Disegno di Legge Nazionale n. AS 1264 dโiniziativa del Governo), รจ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024.
La legge 13 dicembre 2024 n. 203 (questa la denominazione ufficiale del Collegato Lavoro), recante โDisposizioni in materia di lavoroโ, entrerร in vigore il 12 gennaio 2025.
Il testo normativo si compone di 34 articoli, e prevede allโart. 14 nuovi termini per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, intervenendo e modificando cosรฌ lโart. 23 del D.lgs. 81/2017.
In particolare, la prima modifica di cui alla lettera a) dellโart. 14 concerne la soppressione dellโincipit della norma โcon decorrenza dal 1ยฐ settembre 2022โ, quale mero indice di consolidazione della stessa.
Alla lettera b), invece, il legislatore prevede che il datore di lavoro debba effettuare le comunicazioni telematiche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica lโevento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalitร agile secondo le modalitร individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Cosa devono contenere le comunicazioni telematiche
Le comunicazioni telematiche devono contenere: i nominativi dei lavoratori; la data di inizio; e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalitร agile. Tali dati sono resi disponibili allโIstituto nazionale per lโassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con le modalitร previste dal codice dellโamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In caso di omessa comunicazione secondo le modalitร previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore di cui allโart. 19, comma 3, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Con questa modifica, si intendono chiarire definitivamente le tempistiche di invio delle comunicazioni, trasformando in norma di legge quanto giร emerso dalla prassi amministrativa. Questo vale tanto per la comunicazione di inizio del lavoro agile quanto per quelle relative a modifiche, trasformazioni (ad esempio, da tempo determinato a indeterminato), o cessazione del periodo di lavoro agile.
La questione della tempestivitร nellโinvio delle comunicazioni assume particolare rilevanza, poichรฉ, in base allโarticolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, il ritardo o lโinadempimento nellโinvio della comunicazione obbligatoria puรฒ comportare sanzioni amministrative, variabili da 100 a 500 euro per ogni lavoratore o lavoratrice interessata.
Durante le audizioni parlamentari sul disegno di legge, era del resto emerso un ampio consenso tra le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e gli esperti riguardo alla necessitร di questa modifica.
Una regolazione piรน chiara dei termini di comunicazione risulta infatti fondamentale per evitare confusioni e soprattutto sanzioni.
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