Spettacolo viaggiante, dal Veneto un Pdl per tutelarlo

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Siamo abituati a leggere proposte di legge regionali che hanno l’obiettivo di ridurre o limitare le attività di gioco, comprese quelle di puro intrattenimento in qualche caso, ma per fortuna a volte ce n’è anche qualcuna che interviene in suo supporto.

Questa volta parliamo di gioco senza vincita in denaro, con un progetto di legge depositato al consiglio regionale del Veneto da Roberto Bet (Lega- LV), intitolato “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”.

Una materia di interesse anche per la nostra testata, visto che molti operatori di apparecchi Coin op posseggono anche la licenza di spettacolo viaggiante, e quindi possono operare sia secondo l’articolo 86 sia secondo l’articolo 69 del Tulps.

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Il progetto di legge andrà all’esame della commissione Politiche del territorio del consiglio regionale del Veneto giovedì 6 febbraio, e tale fatto è l’occasione per approfondire i suoi contenuti, partendo da un assunto evidenziato dal consigliere Bet nella relazione che lo accompagna: “Le attività di spettacolo viaggiante vanno considerate come una risorsa del patrimonio culturale e storico sia italiano che della nostra regione e, in quanto tale, va salvaguardata e rivalutata l’immagine di questa antica professione”.

Sono infatti numerose in Veneto, come in tutta Italia, “le famiglie itineranti titolari di ditte individuali con ricavati annui netti oscillanti in media tra i 25 e i 30mila euro, tolte le spese per il mantenimento delle attrazioni, i costi di suolo pubblico ed elettricità per il loro funzionamento, le trasferte e le assicurazioni, solo per citarne alcune. Una categoria, tra le altre cose, fortemente penalizzata durante il periodo di allerta pandemica da covid-19, le cui prospettive lavorative sono state sensibilmente ridimensionate dall’annullamento di sagre e fiere, oltre che dalla riduzione del numero di attrazioni presenti nei parchi di divertimento. Un’attività imprenditoriale piuttosto impattante nell’economia regionale, soprattutto in virtù della presenza nel territorio della regione del Veneto di circa 70 aziende che producono giostre e attrazioni, per un fatturato che supera i 50 milioni di euro all’anno e offre occupazione, con tutto l’indotto, a circa un migliaio di unità lavorative, per la maggior parte specializzate nei settori della carpenteria, dell’elettromeccanica e dell’elettronica. Non trascurabile, inoltre, la presenza del distretto della giostra che raggruppa parte delle suddette aziende”, si legge nella relazione del progetto di legge.

L’obiettivo principale di tale iniziativa legislativa “è quello di promuoverne e proteggerne la valenza sia imprenditoriale che sociale, mettendo in rilievo l’importanza di una adeguata tutela del lavoro, oltreché delineare uno scenario compatibile col quadro esistente di programmazione locale, incentivando le amministrazioni locali a sviluppare le strategie di collaborazione e sinergia con tale categoria. Un’attività tramandata da generazioni, caratterizzata da passione, sacrificio, storicità e un radicamento nel territorio, meritevole senza alcun dubbio di un’apposita tutela normativa regionale”.

Centrale, nel testo del progetto di legge, è l’articolo 6 che riconosce la funzione imprenditoriale degli operatori degli spettacoli: al primo comma è prevista “l’assegnazione di contributi a beneficio di Comuni, anche nel caso svolgano servizi o funzioni in gestione associata, titolari di licenza per l’attività dello spettacolo viaggiante, giovani operatori che avviano tale attività ed enti di formazione accreditati. Mentre al secondo comma del medesimo articolo 6 è disposta la concessione di finanziamenti agevolati, anche comprensivi di contributi a fondo perduto, e operazioni di leasing, agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante per l’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ovvero per l’adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente, promuovendo così anche il rilancio delle imprese che producono giostre e attrazioni”.

L’articolo 4 invece si sofferma su un altro punto importante: la promozione della professionalità degli operatori delle attività di spettacolo viaggiante, “sostenendone la formazione e l’aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle iniziative in materia di tutela della sicurezza sia degli operatori del settore che del pubblico ad esclusione della formazione obbligatoria”.

Viene anche istituito l’Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante, quale organismo di supporto per la promozione e la definizione delle politiche regionali riguardanti le attività del comparto.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – Ecco, di seguito, il testo integrale del progetto di legge presentato dal consigliere Roberto Bet.

Art. 1 – Finalità.

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La Regione del Veneto riconosce la valenza delle attività di spettacolo viaggiante quale espressione della cultura popolare e ne promuove lo sviluppo e la formazione professionale degli operatori. 2. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, e i trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”.

Art. 2 – Obiettivi.

1. La Regione sostiene le attività di spettacolo viaggiante e ne riconosce il ruolo di espressione della cultura popolare e di aggregazione sociale anche con l’erogazione di contributi ai comuni che mantengono o promuovono la presenza delle attività di spettacolo viaggiante all’interno dei centri abitati e in particolare nelle aree ad esse tradizionalmente assegnate. 2. La Regione sostiene inoltre la formazione e l’aggiornamento professionale, le forme di associazione, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento.

Art. 3 – Elenco regionale degli operatori di settore.

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, che provvede alla sua tenuta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, l’elenco regionale degli operatori titolari della licenza di cui all’articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante. 2. L’elenco è aggiornato annualmente e le sue risultanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4 – Interventi di formazione.

1. La Giunta regionale, promuove la professionalità degli operatori delle attività di spettacolo viaggiante iscritti all’elenco di cui all’articolo 3, sostenendone la formazione e l’aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle iniziative in materia di tutela della sicurezza sia degli operatori del settore che del pubblico ad esclusione della formazione obbligatoria. 2. I corsi di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”.

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Art. 5 – Criteri per l’individuazione delle aree comunali.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in armonia e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 e dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, stabilisce i criteri in base ai quali 4 i comuni individuano le aree pubbliche disponibili per l’installazione temporanea di attrazioni di spettacolo viaggiante, da assegnare agli esercenti interessati previo rilascio di specifiche concessioni, anche di durata pluriennale. 2. Nell’individuazione delle aree di cui al comma 1 sono privilegiati gli spazi tradizionalmente concessi all’interno dei centri abitati, anche già destinati a manifestazioni legate a tradizioni locali, quali feste e sagre paesane, rispetto a dislocazioni periferiche non coerenti con la funzione di aggregazione sociale e di cultura popolare dello spettacolo viaggiante. 3. I comuni individuano le aree da destinare alle attività di spettacolo viaggiante entro i centottanta giorni successivi alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 1. 4. I comuni comunicano alla Regione, con periodicità annuale, il calendario delle manifestazioni delle attività di spettacolo viaggiante e le aree ad esse destinate. 5. In prima applicazione della presente legge, la comunicazione di cui al comma 4 viene effettuata nei termini di cui al comma 3. 6. Presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo è tenuto un elenco delle manifestazioni delle attività di spettacolo viaggiante e delle aree comunali individuate come ad esse destinate.

Art. 6 – Interventi di sostegno.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi: a) ai comuni che individuano ed attrezzano aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante o provvedono alla ristrutturazione di aree già esistenti. Costituisce titolo di preferenza per l’assegnazione dei contributi l’ubicazione in aree già esistenti all’interno dei centri abitati; b) ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante iscritti all’elenco di cui all’articolo 3, per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento. La frequenza dei corsi di cui all’articolo 4 da parte degli operatori costituisce titolo di preferenza per l’assegnazione dei contributi; c) ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante iscritti all’elenco di cui all’articolo 3 e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”; d) agli enti di formazione accreditati che svolgono gli interventi di formazione di cui all’articolo 4; e) ai comuni che semplificano i procedimenti attraverso la digitalizzazione delle attività amministrative per il rilascio della concessione di cui al comma 1 dell’articolo 5, con servizi o funzioni in gestione associata. 2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti agevolati, anche combinati a contributi a fondo perduto, ovvero sostenere operazioni di leasing, agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante titolari della licenza e iscritti all’elenco di cui all’articolo 3 per l’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all’elenco di cui all’articolo 4 della legge n. 337 del 1968, nonché per l’adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le attività dello spettacolo viaggiante. 3. La Giunta regionale individua con riferimento agli interventi di cui ai commi 1 e 2, le tipologie di spese ammissibili a contributo, i criteri per la 5 assegnazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 7 – Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante.

1. È istituito l’Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per la promozione e la definizione delle politiche regionali riguardanti le attività di spettacolo viaggiante. 2. L’Osservatorio è costituito con provvedimento della Giunta regionale e rimane in carica per cinque anni. 3. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni: a) promuovere la sensibilizzazione della popolazione regionale sulle attività previste dalla presente legge; b) analizzare problematiche specifiche inerenti le attività di spettacolo viaggiante; c) promuovere progetti volti ad uniformare le procedure di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo; d) effettuare il monitoraggio di esperienze significative nel territorio regionale; e) promuovere studi per prevenire il fenomeno dell’abbandono di tali attività; f) esprimere pareri alla Giunta regionale in merito alla valutazione dei progetti presentati dai comuni per la individuazione e ristrutturazione delle aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante; g) iniziative per il riconoscimento di forme di effettività del diritto-dovere allo studio per i figli degli attrazionisti viaggianti. 4. L’Osservatorio è composto da: a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive, cultura e spettacolo che assicurano le funzioni di presidenza; b) da un rappresentante per ogni provincia designato d’intesa fra le associazioni e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle attività di spettacolo viaggiante presenti sul territorio regionale. 5. Alle riunioni dell’Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle materie all’esame dell’Osservatorio. 6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di spettacolo. 7. In fase di prima attuazione, l’Osservatorio è costituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

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Art. 8 – Iniziative per il contrasto alla dispersione scolastico formativa.

1. In attuazione delle misure di concorso al contrasto alla dispersione scolastico formativa, così come disciplinato dalla lettera g) comma 1 articolo 4 della legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere protocolli d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto volti a garantire forme di continuità della formazione degli alunni, figli degli esercenti dello spettacolo viaggiante e percorsi di aggiornamento professionale, didattico e pedagogico, del personale docente.

Art. 9 – Compatibilità comunitaria.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in 6 cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 10 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025. 2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, Pmi e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. 3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 1, lettera e), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. 4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.





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