Contributi colf e badanti: scadenze e tabelle nuovi importi 2025

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Sono ufficiali i nuovi importi dei contributi colf e badanti per il 2025. Lo scorso 16 gennaio l’Istat ha diffuso un comunicato stampa annunciando l’ aumento dello 0,8% nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Aumento riferito alla variazione registrata tra il periodo gennaio-dicembre 2023 e il periodo gennaio-dicembre 2024.

Di conseguenza, le fasce di retribuzione utilizzate per calcolare i contributi previdenziali dovuti per l’anno 2024 dai datori di lavoro domestico sono state aggiornate. I nuovi valori di riferimento sono stati ufficializzati dall’INPS nella Circolare n. 29 del 30 gennaio 2025.

Ecco in dettaglio le tabelle ufficiali dei contributi colf e badanti 2025, complete di scadenze per quest’anno.

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I contributi colf e badanti

Le assicurazioni di cui beneficiano i lavoratori domestici (Invalidità, vecchiaia e superstiti; Indennità antitubercolare; Disoccupazione involontaria; Maternità; Infortuni sul lavoro e malattie professionali) sono finanziate grazie al versamento, ad opera del datore di lavoro, dei contributi dovuti per ciascun trimestre dell’anno: i contributi colf e badanti.

L’importo delle somme da liquidare all’INPS (il quale provvede a sua volta ad accreditare all’INAIL i contributi a competenza di quest’ultimo) si ottiene moltiplicando il numero di ore lavorate entro l’ultimo sabato del trimestre per il contributo orario.

Il contributo è fisso se l’orario di lavoro supera le 24 ore settimanali.

Al contrario, se l’impegno lavorativo non eccede le 24 ore settimanali, il contributo è commisurato in virtù di tre fasce di retribuzione effettiva. In tal caso l’ammontare della contribuzione varia in base alla retribuzione effettiva oraria corrisposta al lavoratore, comprensiva delle quote relative alla tredicesima mensilità e al valore del vitto-alloggio.

Del carico contributivo complessivo una quota parte è in capo al lavoratore, trattenuta direttamente dalla retribuzione spettante. Il datore di lavoro, dal canto suo, è responsabile del versamento dei contributi tanto per la quota a suo carico quanto per quella conto lavoratore.

Importo contributi tempo indeterminato

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 l’importo del contributo orario per i lavoratori domestici a tempo indeterminato è quello risultante dalla seguente tabella:

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Retribuzione oraria Contributo orario
Effettiva Convenzionale Comprensivo di quota CUAF Senza quota CUAF
Fino a 9,48 euro 8,40 euro 1,68 euro (di cui 0,42 euro a carico del lavoratore) 1,69 euro (di cui 0,42 euro a carico del lavoratore)
Oltre 9,48 euro e fino a 11,54 euro 9,48 euro 1,89 euro (di cui 0,48 euro a carico del lavoratore) 1,90 euro (di cui 0,48 euro a carico del lavoratore)
Oltre 11,54 euro 11,54 euro 2,30 euro (di cui 0,58 euro a carico del lavoratore) 2,32 euro (di cui 0,58 euro a carico del lavoratore)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali 6,11 euro 1,22 euro (di cui 0,31 euro a carico del lavoratore) 1,23 euro (di cui 0,31 euro a carico del lavoratore)

Si precisa che il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto “solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge” (Circolare INPS).

Leggi anche > Tredicesima e ferie colf e badanti: il simulatore di calcolo online

Importo dei contributi tempo determinato

I contributi colf e badanti 2025, per i lavoratori domestici con contratto a termine, sono riportati in una tabella a parte dal momento che, rispetto ai rapporti a tempo indeterminato, i datori di lavoro devono farsi carico del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, Legge numero 92/2012:

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Retribuzione oraria Contributo orario
Effettiva Convenzionale Comprensivo di quota CUAF Senza quota CUAF
Fino a 9,48 euro 8,40 euro 1,79 euro (di cui 0,42 euro a carico del lavoratore) 1,80 euro (di cui 0,42 euro a carico del lavoratore)
Oltre 9,48 euro e fino a 11,54 euro 9,48 euro 2,03 euro (di cui 0,48 euro a carico del lavoratore) 2,04 euro (di cui 0,48 euro a carico del lavoratore)
Oltre 11,54 euro 11,54 euro 2,47 euro (di cui 0,58 euro a carico del lavoratore) 2,48 euro (di cui 0,58 euro a carico del lavoratore)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali 6,11 euro 1,31 euro (di cui 0,31 euro a carico del lavoratore) 1,31 euro (di cui 0,31 euro a carico del lavoratore)

Le aliquote contributive

Il calcolo dei contributi colf e badanti orari sopra descritti avviene applicando alla retribuzione convenzionale un’aliquota percentuale pari a:

  • 19,9675% per i lavoratori domestici con CUAF a tempo indeterminato;
  • 20,0875% per i lavoratori domestici senza CUAF a tempo indeterminato.

Al contrario, l’aliquota percentuale comprensiva del contributo addizionale (1,40%) di cui alla Legge numero 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a termine è pari a:

  • 21,3675% per i lavoratori domestici con CUAF;
  • 21,4875% per i lavoratori domestici senza CUAF.

Grazie alla ripartizione dei contributi fornita dalla Circolare INPS numero 29/2025 possiamo notare che dell’aliquota complessiva la maggior parte della contribuzione (superiore alla metà) è destinata al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), nello specifico il 17,4275%.
I restanti contributi sono destinati a:

  • Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASpI (disoccupazione);
  • Assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • Fondo di garanzia per il Trattamento di fine rapporto;
  • Contributo addizionale rapporti a termine (escluso per i lavoratori assunti in sostituzione di altri soggetti assenti).

Sono ridotti a zero i contributi destinati al finanziamento della CUAF e delle prestazioni di maternità.
Come ricorda la Circolare INPS in parola si conferma per l’anno corrente la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) da parte dei datori di lavoro soggetti al contributo CUAF.

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Sgravio contributi IVS

La Legge di bilancio 2025 ha previsto all’articolo 1, comma 161 che i lavoratori dipendenti per i quali risultano maturati, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso anticipato alla pensione (pensione anticipata flessibile di cui al Decreto – legge numero 4/2019 o pensione anticipata di cui al Decreto legge numero 201/2011) possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a loro carico.

In conseguenza della rinuncia viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro alle forme assicurative citate, limitatamente alla quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza la somma corrispondente alla quota IVS a carico del lavoratore è corrisposta interamente a quest’ultimo in busta paga e beneficia altresì del regime di esenzione fiscale di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Con successiva circolare l’INPS fornirà le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda di accesso allo sgravio IVS.

Scadenze contributi colf e badanti 2025

I contributi colf e badanti INPS hanno una cadenza di versamento trimestrale, nel rispetto dei seguenti termini:

  • Dal 1° al 10 aprile, per i contributi di competenza del trimestre gennaio – marzo;
  • Dal 1° al 10 luglio, per i contributi del trimestre aprile – giugno;
  • Dal 1° al 10 ottobre, per il trimestre luglio – settembre;
  • Dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo, per il trimestre ottobre – dicembre.

Il pagamento può avvenire, in alternativa:

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  • Online, tramite il portale dei pagamenti del sito “inps.it”;
  • Con avviso di pagamento pagoPA;
  • Tramite l’applicazione per smartphone e tablet “IO”, con l’apposito servizio integrato dall’INPS.

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Foto copertina: istock/DMP



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