Le novità della Legge di Bilancio 2025 per gli enti finanziari (Parte I)

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Nel corso degli anni, il quadro normativo relativo alla deduzione di specifici componenti negativi di reddito da parte delle banche, delle imprese assicurative e, in generale, di tutti gli enti creditizi e finanziari, ha subito numerosi interventi.

Come ogni Legge di Bilancio, anche quella del 2025, non fa eccezione: le disposizioni contenute nei commi da 14 a 20 dell’articolo 1, L. 207/2024, prevedono, infatti:

  1. nuovi differimenti della deducibilità di componenti negativi (quali svalutazioni e perdite su crediti verso clienti);
  2. modifiche alla disciplina dell’utilizzo delle perdite pregresse e dell’eventuale eccedenza ACE residua;
  3. la rideterminazione degli acconti dovuti e;
  4. limitazioni alle compensazioni in sede di versamento degli acconti rideterminati.

Per garantire una maggiore chiarezza espositiva, nel prosieguo dell’articolo, i riferimenti temporali (ad esempio 2025) si intenderanno riferiti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre delle annualità indicate.

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I commi 14 e 15 si inseriscono nel solco di precedenti interventi volti a differire e dilazionare la deduzione delle quote di svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio 2015 e rinviate in quelli successivi, secondo appositi “piani di ammortamento” definiti dall’articolo 16, comma 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), D.L. 83/2015 e ss.mm. In particolare, le disposizioni prevedono:

  • il differimento della deduzione della quota dell’11%, prevista per il periodo d’imposta 2025, in 4 quote costanti del 2,75% ciascuna, al periodo d’imposta 2026 ed ai tre successivi;
  • il rinvio della quota del 4,70%, deducibile nel periodo d’imposta 2026 (che non tiene conto della “prima rata” del 2,75% relativo al 2025), in tre quote costanti dell’1,56% ciascuna, ai periodi 2027, 2028 e 2029.

Nella seguente tabella, vengono riportate le percentuali di deducibilità delle quote di svalutazioni e perdite su crediti come risultanti prima e dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025:

La disposizione del successivo comma 16 introduce un analogo trattamento a quello previsto per le svalutazioni e perdite su crediti, estendendolo all’ammortamento delle quote relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (non ancora dedotte al 31.12.2018), la cui deduzione era prevista, ai sensi dell’articolo 1, comma 1049, L. 145/2018 e dell’articolo 1, comma 714, L. 160/2019, in misura pari al 13% per ciascuno dei periodi 2025 e 2026. In particolare:

  • la quota originariamente deducibile nel periodo d’imposta 2025 è differita, in 4 quote costanti del 3,25% ciascuna, al periodo d’imposta 2026 ed ai tre successivi;
  • la deduzione della quota originariamente prevista per il periodo d’imposta 2026 è rinviata, in 3 quote costanti del 4,33% ciascuna, ai periodi 2027, 2028 e 2029. Potrà, pertanto, essere dedotta solo la “prima rata” del 3,25% rinviata dal 2025.

Anche in questo caso, si riepilogano di seguito le percentuali di deducibilità delle quote ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali:

Il comma 17, interviene, per la prima volta, sul “piano di ammortamento”, introdotto dall’articolo 1, comma 1067 e 1068, L. 145/2018, secondo cui i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del principio contabile internazionale IFRS 9, sono deducibili, sia ai fini Ires che Irap, in dieci quote costanti, a decorrere dal periodo d’imposta di prima adozione del citato principio. In particolare, la Legge di Bilancio 2025 dispone che:

  • la quota originariamente deducibile nel periodo d’imposta in 2025 è differita, in 4 quote costanti del 2,50% ciascuna, al periodo d’imposta 2026 ed ai 3 successivi;
  • la deduzione della quota originariamente prevista per il periodo d’imposta 2026 (sempre ad eccezione del 2,50% del 2025) è rinviata in 3 quote costanti del 3,33% ciascuna, ai periodi 2027, 2028 e 2029.

Si riportano, nella seguente tabella, le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali in esame, ipotizzando, a titolo esemplificativo, che l’esercizio di prima adozione dell’IFRS 9 sia stato il 2018 e che, pertanto, residuino ancora 3 quote da dedurre (inclusa quella del 2025):

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In un prossimo articolo, verranno approfondite le ulteriori novità che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto per gli enti finanziari.



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