L’acronimo RSPP indica il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Si tratta di un collaboratore del datore di lavoro che si adopera per la sicurezza aziendale coinvolto nella stesura e nell’aggiornamento della valutazione dei rischi, dei quali individua i fattori ed elabora procedure di sicurezza.
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Questa figura professionale, ad oggi obbligatoria per ogni realtà aziendale in base all’art 2 del D.Lgs. 81/2008, ha il compito di coordinare tutti gli strumenti e le procedure per la prevenzione dei rischi e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro.
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Nello specifico, la nomina spetta al datore di lavoro ed avviene tramite un modulo firmato da entrambe le parti che assegna l’incarico. La scelta può ricadere tra una figura:
- interna all’azienda: in presenza di dipendenti in possesso dei requisiti;
- esterna all’azienda: in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti;
- il capo stesso, post corso di formazione, nei casi specifici di aziende artigiane, agricole, industriali o zootecniche fino a 30 lavoratori, imprese della pesca fino a 20 lavoratori, altre fino a 200 lavoratori.
L’eventuale mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione comporta il datore di lavoro una multa tra 2.500 € e 6.400 € o, nei casi peggiori, l’arresto da 3 a 6 mesi.
Come abbiamo visto finora, a livello generale, il RSPP si occupa di coordinare e gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione.
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Nello specifico, tra i compiti principali di un professionista è necessario citare.
- individuare ed analizzare i fattori di rischio all’interno dell’azienda;
- affiancare il datore di lavoro e un eventuale medico competente in fase di valutazione;
- raccogliere dati aziendali e non conformità o segnalazioni di rischio;
- elaborare misure adatte a mantenere gli ambienti di lavoro in linea con la vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- procedere alla stesura del documento DVR per garantire adeguati livelli di salute e sicurezza;
- elaborare misure e sistemi di prevenzione, protezione e controllo che interessano le varie attività aziendali;
- monitorare le dinamiche che si sviluppano a riguardo dello stato delle risorse strutturali, tecnologiche, organizzazione, prassi di lavoro, ambienti di lavoro, impianti, macchinari ed attrezzature;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- programmare sorveglianza sanitaria ed attuare misure per la tutela di salute ed integrità psico-fisica dei lavoratori;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- presenziare e partecipare alla riunione periodica annuale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- informare i lavoratori sui risultati emersi nel DVR.
Come diventare RSPP: percorso formativo
Per diventare RSPP è obbligatorio, in base all’ art. 32 del D.Lgs. 81/08, essere dotati di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Dopodiché è necessario seguire uno specifico percorso di formazione specificato nell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07/07/2016 teso al rilascio di un attestato sulla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
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Esso è strutturato in tre moduli differenti:
- A: corso base della durata di 28 ore propedeutico per l’accesso agli altri due moduli successivi;
- B: corso correlato ai rischi presenti sul luogo di lavoro della durata di 48 ore. Si tratta di un modulo comune a tutti i settori produttivi tranne a quelli di agricoltura-pesca, cave-costruzioni, sanità residenziale e chimico-petrolchimico per i quali è prevista una formazione aggiuntiva specializzante;
- C: corso della durata di 24 ore finalizzato all’acquisizione di competenze/abilità relazionali e gestionali.
Inoltre, per mantenere il ruolo di responsabile del servizio prevenzione e protezione è necessario effettuare degli aggiornamenti formativi ogni 5 anni.
Infine, occorre precisare che per chi ricopre il ruolo di RSPP esiste la possibilità di incorrere in responsabilità di tipo penale e civile, seppur priva di sanzioni specifiche in base al D.Lgs. 81/2008.
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Il RLS, acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, svolge il ruolo di consultazione, controllo e tutela dei diritti dei lavoratori di cui è il rappresentante. Nello specifico si occupa di:
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- partecipare ai protocolli di sicurezza aziendali;
- visionare la documentazione aziendale riferite alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione;
- individuare, elaborare e attuare delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
- promuovere proposte avanzate dai lavoratori o proprie riguardo ai temi della sicurezza sul lavoro;
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- partecipare alle riunioni con i responsabili di sicurezza e interagire con le autorità esterne di controllo;
- eleggere il responsabile ed addetti ai servizi di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- farsi promotore di attività di formazione e informazione del personale;
- avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività ;
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- verificare che la valutazione dei rischi ad opera dei soggetti preposti sia svolta nel migliore dei modi.
Come è quindi evidente, si tratta di di due figure del servizio di prevenzione e protezione con caratteristiche e obblighi diversi che non coincidono.
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