Videocorso del: 12 Febbraio 2025 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 230275 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott. Lelio Cacciapaglia Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
L’INPS, con il Messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha fornito ulteriori precisazioni sulla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento in caso di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali. L’aggiornamento si rende necessario alla luce della norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, introdotta dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024.
L’INPS, con la Circolare n. 38 del 7 febbraio 2025, ha comunicato le aliquote contributive e le modalità di calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti per l’anno 2025. La circolare illustra le novità in materia di contribuzione previdenziale, incluse le riduzioni per alcune categorie e le modalità di versamento.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 21/2025, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta di bollo alla certificazione di idoneità al maneggio delle armi, rilasciata dalle sezioni di tiro a segno nazionali. Il quesito nasce dall’interpretazione dell’articolo 27-bis della Tabella allegata al DPR n. 642/1972, che esenta dall’imposta di bollo gli atti, documenti e certificazioni emessi da federazioni sportive riconosciute dal CONI e associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 23/2025, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle operazioni di riaddebito dei costi comuni da parte di un’Associazione di medicina di gruppo ai propri medici associati. Il documento affronta la qualificazione ai fini IRES, IRAP e IVA, esaminando se tali operazioni possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 2, del DPR n. 633/1972.
Con la Risposta n. 22/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fondamentali relativi al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023. In particolare, il documento si concentra sulle condizioni per accedere alla tassazione agevolata per i soggetti che rientrano in Italia dopo un periodo di residenza all’estero e sulla rilevanza del rapporto contrattuale con il precedente datore di lavoro estero.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 2/2025, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 1, commi 180-182, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), destinato alle lavoratrici madri con tre o più figli. In particolare, l’interpello risponde al quesito posto dall’ANPIT – Associazione Nazionale per Industria e Terziario, che ha chiesto se l’agevolazione sia applicabile anche alle lavoratrici con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
La legge di bilancio 2025 ha esteso al triennio 2025-2027 la riduzione al 5 (in luogo del 10) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati da datori di lavoro del settore privato. L’imposta sostitutiva si applica: sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ad alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa nel limite di . 3.000 (. 4.000 se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell’organizzazione del lavoro) e solo a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad . 80.000 nell’anno 2024.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono sospendere il rimborso dei crediti anche in presenza di un semplice Processo Verbale di Constatazione (PVC), indipendentemente dall’emissione di un atto di contestazione, irrogazione di sanzioni o provvedimento impositivo. Questa posizione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2025.
Il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte s’identifica con il valore dei beni in grado di fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase. Per evitare la sproporzione fra la misura del vincolo e l’importo che può poi essere assoggettato all’ablazione, l’effettiva entità del profitto confiscabile deve essere calcolata in base ai parametri della riscossione coattiva: per gli immobili l’importo pari al doppio del credito per cui si procede, mentre per i beni mobili l’importo del credito precettato aumentato della metà.
Illegittimo l’accertamento induttivo puro se c’è una sola irregolarità nella contabilità, per quanto grave. L’Agenzia delle entrate può prescindere completamente dalla contabilità soltanto se le violazioni sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture nel loro complesso.
A partire dal 1 gennaio 2025, cambiano le regole di territorialità dell’IVA per i servizi forniti in streaming o attraverso altre modalità virtuali. Queste nuove disposizioni riguardano: attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili. accesso a manifestazioni di natura culturale, artistica, sportiva, scientifica, educativa, ricreativa e simili (art. 7-quinquies lett. a) del DPR 633/72).
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0, fissando un tetto di spesa per gli incentivi destinati agli investimenti in beni strumentali nuovi, e abrogando il beneficio per alcuni beni immateriali legati al piano Industria 4.0. Il provvedimento, contenuto nei commi 445-448 dell’articolo 1, modifica il regime agevolativo delineato dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, commi 1051 e seguenti), intervenendo sui termini di validità dell’agevolazione, sulle tipologie di investimenti ammissibili e sui limiti di spesa disponibili. 1.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 326 dell’8 gennaio 2025, ha ribadito che un socio uscente da una società in nome collettivo (SNC) continua a rispondere delle obbligazioni sociali fino a quando la modifica della compagine societaria non venga formalmente iscritta nel Registro delle Imprese. La mancata pubblicità della cessione della quota rende l’uscita inopponibile ai terzi, inclusa l’Amministrazione finanziaria, che può continuare a imputare al socio uscente le obbligazioni fiscali della società.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7038” per consentire alle imprese beneficiarie del credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) di utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24. Il codice, introdotto con la Risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025, permetterà alle aziende di visualizzare l’importo fruibile direttamente nel proprio cassetto fiscale. 1.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link