Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con comunicato del 31 gennaio 2025 informa del via libera della Commissione Europea ai bonus Giovani e Donnea, aggiungendo che l’approvazione della Commissione europea consente l’approvazione dei decreti attuativi previsti dagli articoli 22 e 23 del decreto-legge del decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, convertito con modifiche, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 che disciplinano, rispettivamente, il Bonus Giovani ed il Bonus Donne. È opportuno ricordare le regole che disciplinano i due incentivi. Bonus Giovani. L’articolo 22 del d.l. n. 60/2024 ha introdotto un esonero contributivo del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Sono espressamente esclusi quelli di lavoro domestico e di apprendistato. L’esonero si applica nel caso di assunzioni effettuate da datori di lavoro privati, anche a tempo parziale, con qualifica diversa da quella di dirigente, di soggetti di età inferiore a 35 anni a condizione che il giovane, alla data dell’assunzione incentivata, non sia mai stato occupato a tempo indeterminato. Non costituisce causa ostativa una precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, il comma 4 dell’art. 22 prevede che nel caso in cui l’assunzione agevolata non sia stata fruita per l’intera durata prevista, un altro datore di lavoro che assume il medesimo giovane potrà fruirne per il periodo residuo. Si è detto che l’esonero totale spetta nel limite massimo di importo pari a 500 euro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Tuttavia, il massimale di esonero mensile è elevato a 650 euro nel caso di assunzione in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ai fini sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Naturalmente, in caso di lavoro a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto. Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Considerato che lo scopo è quello di favorire l’occupazione stabile, si debbono ritenere esclusi dall’agevolazione i contratti di lavoro intermittente anche se stipulati a tempo indeterminato. All’agevolazione si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 anche se l’Inps potrebbe ritenere irrilevanti alcune di tali condizioni. Va ricordato, infatti, che con riferimento all’esonero strutturale di giovani previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che presenta forti analogie con quello che ci occupa relativamente alle condizioni soggettive del lavoratore (requisito anagrafico, anche se il limite previsto è di avere un’età inferiore a 30 anni, ed assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato pregressi), nella circolare INPS n. 40/2018 l’Istituto ha ritenuto che, stante lo scopo di promuovere l’inserimento stabile dei giovani al lavoro e la stabilizzazione di rapporti, non si applichino le previsioni dell’articolo 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015. Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell’ambito della presente circolare, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge di Bilancio 2018, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Parimenti l’istituto ha ritenuto che non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Per la fruizione dell’incentivo è in ogni caso necessario rispettare le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una condizione aggiuntiva è poi quella prevista dall’articolo 22, comma 5, del d.l. n. 60/2024, che prevede l’assenza nei sei mesi precedenti l’assunzione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Oltre alle condizioni indicate, il successivo comma 6 prevede la decadenza dall’esonero contributivo, con recupero delle quote di esonero già fruite, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con fruizione dell’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero da parte di altri datori di lavoro.Â
Bonus Donne. Anche l’agevolazione all’assunzione di donne svantaggiate consiste in un esonero contributivo dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice assunta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi (da riproporzionare in caso di contratto a tempo parziale), per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati da datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età , prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Più specificamente, pertanto, l’agevolazione si applica alle tre seguenti categorie di lavoratrici:
-donne residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sicilia, Sardegna ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali Ue (cfr. Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale Decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2/12/2021 e decisione della CE C(2022) 1545 final 18/3/2022), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cfr. D.M. 17 ottobre 2017);
-donne occupate in professioni o svolgano lavoro in settori con accentuata disparitaÌ€ occupazionale di genere (cfr. D.I. n. 3217 del 30 dicembre 2024), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;Â
-donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (cfr. D.M. 17 ottobre 2017).
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico ed i contratti d’apprendistato. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015. Inoltre, l’articolo 23, comma 3, del decreto prevede che le assunzioni agevolate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006. Le modalità attuative delle due agevolazioni, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l’INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa, sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definite Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già annunciato – come già rilevato – che l’approvazione del regime di aiuti della Commissione europea, ufficializzato il 31 gennaio 2025, consente l’approvazione dei decreti attuativi. I due esoneri contributivi non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. È invece prevista la compatibilità con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione dalle imposte sui redditi in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 e, si ritiene, anche dell’estensione temporale prevista dall’articolo 1, commi 399 e 400, della legge n. 207/2024.
Fonte: QUOTIDIANO PIU’ – GFLÂ
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link