Ocm Vino, investimenti: domande entro il 30 aprile – Economia e politica

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Agea Coordinamento ha pubblicato ieri, 10 febbraio 2025, la Circolare n 0009910 del 7 febbraio 2025 titolata “Decreto Ministeriale 635212 del 2 dicembre 2024 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, par. 1, lettera b) Regolamento (Ue) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del sostegno previsto per gli investimenti” ovvero la Disciplina del Regime di Aiuto per gli Investimenti nella Ocm Vino, a firma del direttore Salvatore Carfì.

 

Tali norme consentiranno alle regioni di poter aprire regolarmente i bandi per assegnare gli aiuti: ci sono oltre 57,6 milioni di euro di finanziamenti per gli investimenti nel settore vino messi a disposizione per la campagna 2025-2026, come previsto dal piano di riparto approvato con il Decreto Dipartimentale del 13 dicembre 2024 firmato da Giuseppe Blasi, capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea del Masaf.

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Ecco i tratti salienti della Circolare n 0009910 del 7 febbraio scorso sulle nuove norme che regoleranno, a partire dalla campagna 2025-2026, il regime di aiuto agli investimenti nel settore vino. Per le procedure di selezione e i controlli, nonché per le demarcazioni tra interventi Ocm e dello Sviluppo Rurale, si rinvia ad una attenta lettura della Circolare n 0009910 del 7 febbraio 2025.

 

Abrogazioni e divieti

Intanto la Circolare del 7 febbraio scorso abroga la Circolare Agea n 7374 del 1° febbraio 2023, inoltre il contributo agli investimenti, secondo quanto disposto dall’articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento Ue 2021/2115, è corrisposto “anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale ed i trattamenti sostenibili“.

 

Come di consueto è ribadito il divieto di doppio finanziamento di uno stesso investimento da parte dei fondi Ocm Vino e degli interventi per lo sviluppo rurale (Psr e Csr), mentre per quanto riguarda la demarcazione tra i vari interventi, la circolare rinvia a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 635212 del 2 dicembre 2024 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) Regolamento (Ue) n 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione del sostegno previsto per gli investimenti.

 

Poteri delle regioni nell’emanazione dei bandi

Le regioni nei bandi potranno:

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  • definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
  • limitare la percentuale di contributo erogabile;
  • prevedere la concessione dell’anticipo e fissare la relativa percentuale;
  • individuare i beneficiari dell’aiuto;
  • escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all’Allegato VII parte II del Regolamento (Ue) n 2021/2115, oggetto dell’investimento;
  • ammettere modifiche ai progetti approvati, secondo quanto stabilito all’articolo 4 commi 7 e 8 del Dm 635212 del 2 dicembre 2024;
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  • definire la durata annuale o biennale dei progetti;
  • individuare ulteriori criteri di priorità facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione sulla base della strategia e sugli obiettivi specifici scegliendo tra quelli indicati nel Psp al punto 7 della scheda Investimenti, Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento riportati all’allegato III del Dm 635212 del 2 dicembre 2024.

Quando presentare domanda

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 30 marzo di ciascun anno e, per la sola campagna 2025-2026, al 30 aprile 2025. Gli organismi pagatori non hanno facoltà di anticipare tale data, ma sono tenuti a garantire l’apertura dei propri sistemi informativi con almeno 60 giorni di anticipo rispetto al termine di presentazione della domanda per consentire ai beneficiari richiedenti di disporre di un tempo congruo per la presentazione della domanda.

 

Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande di aiuto è fissato al 30 giugno di ogni anno, e, per la campagna 2025-2026, al 30 novembre 2025. Le domande, per poter beneficiare del sostegno, sono presentate all’organismo pagatore competente, oppure presso le regioni, qualora espressamente previsto, sulla base delle modalità descritte nelle rispettive istruzioni operative degli organismi pagatori.

 

Cosa devono contenere le domande

La domanda di aiuto contiene, almeno, i seguenti elementi:

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a) nome, ragione sociale del richiedente e Codice Unico di Azienda Agricola (Cuaa);

b) descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;

c) la dimostrazione che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;

d) la dimostrazione che l’investimento proposto non costituisca una mera sostituzione di quanto già presente in azienda;

e) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto;

f) la prova che il proponente non sia un’impresa in difficoltà;

g) relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

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A valle del processo di selezione, di competenza delle regioni, il sostegno è versato solo se, a seguito dei controlli in loco, il progetto risulta integralmente realizzato nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto.

 

Intensità e limitazioni dell’aiuto

Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate”, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

 

Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro. Per le medesime imprese operanti in regioni classificate come Regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

 

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Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta. Le regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.

 

Condizioni per la richiesta dell’anticipo

È consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto concesso, per un importo che non può superare l’80% del contributo dell’Unione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo. Le regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l’eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell’80%. 
La dotazione nazionale per il finanziamento dell’intervento è garantita fino all’esercizio finanziario 2026-2027, cioè il 15 ottobre 2027.

 

Termini per realizzare gli investimenti

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto e presentazione delle domande di pagamento di saldo è disposto alla data del 31 maggio dell‘anno di riferimento della campagna della domanda di aiuto, per i progetti di durata annuale, ed alla data del 31 maggio dell’anno di riferimento successivo a quello della campagna della domanda di aiuto, per i progetti di durata biennale. Per la sola campagna 2025-2026, la data del termine per la presentazione delle domande di pagamento saldo, per i progetti durata annuale, è stabilito alla data del 30 giugno 2026.

 

Gli organismi pagatori devono comunicare ad Agea per il successivo inoltro alla Commissione Ue i dati relativi al numero delle domande ammissibili all’aiuto ed i relativi importi, entro il termine del 15 marzo di ciascun anno; entro il 20 febbraio di ciascun anno gli stessi organismi pagatori devono comunicare il numero delle imprese beneficiarie, il volume totale dell’investimento, il numero dei progetti annuali e di quelli biennali, nonché il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie.

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