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Il Quadro VP della dichiarazione IVA 2025 contiene l’indicazione delle LIPE, le comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA.

Questa sezione, infatti, deve essere compilata dai titolari di partita IVA che comunicano i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024 nella dichiarazione annuale.

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Il modello IVA può essere trasmesso entro la scadenza del 30 aprile 2025, ma per evitare l’invio separato delle LIPE relative al quarto trimestre 2024, la dichiarazione IVA va inviata entro il termine del 28 febbraio 2025.

Ecco istruzioni e consigli operativi per la compilazione del Quadro VP della dichiarazione IVA 2025..

Quadro VP dichiarazione IVA 2025: le istruzioni per la compilazione

I titolari di partita IVA tenuti all’adempimento possono inviare la dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, dal 1° febbraio ed entro la scadenza del 30 aprile.

La dichiarazione da compilare si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, qui il relativo file:

Agenzia delle Entrate – Modello IVA 2025
Scarica il Modello IVA 2025 relativo al periodo d’imposta 2024

I professionisti tenuti all’adempimento devono compilare la dichiarazione seguendo le apposite istruzioni per la compilazione:

Agenzia delle Entrate – Modello IVA 2025
Scarica le istruzioni per la compilazione

Il Quadro VP della dichiarazione IVA 2025, come detto, deve essere compilato dai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge n. 78 del 2010, cioè la possibilità di comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre con la dichiarazione annuale.

In tal caso, però, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio, quindi entro il giorno 28. Il Quadro VP, pertanto, non può essere compilato se la dichiarazione viene presentata oltre tale termine.

La scelta resta comunque in capo al contribuente, che potrà decidere se inviare la comunicazione delle LIPE del quarto trimestre 2024 con la dichiarazione IVA, trasmettendo il modello entro il 28 febbraio, oppure se trasmettere il tutto separatamente.

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In quest’ultimo caso resta fisso il termine di fine febbraio per le comunicazioni IVA di ottobre, novembre e dicembre e quello del 30 aprile per la dichiarazione annuale.

Quadro VP dichiarazione IVA 2025: da compilare anche per integrazioni o correzioni prima del 28 febbraio

Il contribuente può compilare il Quadro VP anche nel caso in cui voglia integrare oppure correggere i dati omessi, incompleti o errati.

Attenzione, però, perché il Quadro VP per integrazioni o correzioni va compilato solamente se la dichiarazione viene inviata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto).

Se la dichiarazione è presentata oltre febbraio, infatti, bisogna compilare il Quadro VH.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

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Le sanzioni in caso di LIPE non inviata, incompleta o errata

Le sanzioni sulle liquidazioni periodiche IVA non inviate, tardive, incomplete o errate vanno dai 500 ai 2.000 euro e la cifra dovuta si riduce alla metà nel caso di invio entro 15 giorni dalla scadenza della comunicazione delle liquidazioni IVA.

Ricordiamo, in primo luogo, che anche alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) si applica il ravvedimento operoso, disciplinato dal Decreto Legislativo 471/1997.

Ecco la tabella di sintesi con gli importi da considerare e con le regole per fare il calcolo delle sanzioni applicate in base al tipo di omissione:

Sanzione invio tardivo Lipe Data di versamento
27,80 euro (1/9 sanzione ordinaria di 250 euro) entro 15 giorni dalla data dell’omissione o errore
55,56 euro (1/9 sanzione ordinaria di 500 euro) entro 90 giorni dalla data dell’omissione o errore
62,50 euro (1/8 sanzione ordinaria di 500 euro) entro un anno dalla data dell’omissione o errore
71,43 euro (1/7 sanzione ordinaria di 500 euro) entro due anni dalla data dell’omissione o errore
83,33 euro (1/6 sanzione ordinaria di 500 euro) oltre due anni dalla data dell’omissione o errore
100 euro (1/5 sanzione ordinaria di 500 euro) dopo la constatazione della violazione



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