Profili procedurali aggiornati negli accordi di transazione fiscale

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 


L’art. 16 comma 6 del DLgs. 136/2024 (decreto correttivo-ter), applicabile alle proposte di transazione fiscale e previdenziale formulate, successivamente al 28 settembre 2024, nell’ambito delle trattative per la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ha sostituito l’art. 63 del DLgs. 14/2019 (“CCII”), apportando diverse variazioni, alcune formali e altre maggiormente sostanziali, al fine di superare alcune problematiche applicative.

Al comma 1, è stato chiarito, in primo luogo, che i debiti oggetto di negoziazione comprendono anche i “premi” amministrati dagli enti gestori di “assicurazioni obbligatorie” – facendo, pertanto, indiretto riferimento all’INAIL – e sono quelli “sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione”. Quest’ultima novità normativa dovrebbe, pertanto, indurre a desumere che i debiti fiscali e previdenziali sorti successivamente debbano, naturalmente, essere regolarmente e integralmente soddisfatti alle relative scadenze.

È stato, inoltre, specificato che l’attestazione del professionista indipendente si deve riferire anche ai crediti assicurativi, esprimendosi sulla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è previsto la continuità dell’impresa. Tale attestazione è stata, pertanto, equiparata a quella richiesta nell’ambito del concordato preventivo (art. 88 comma 2 del CCII).

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Nel comma 2 dell’art. 63 del CCII, sono, invece, state inserite nuove indicazioni, a partire dal riferimento normativo (comma 5, anziché comma 3, dell’art. 88 del CCII) per l’identificazione degli uffici presso i quali depositare la proposta di transazione fiscale e previdenziale, individuati – sempre sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore – per l’Agenzia delle Entrate nella Direzione provinciale o regionale, per l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli nelle Direzioni territoriali e nella Direzione territoriale interprovinciale (ovvero nella Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi), per gli enti previdenziali e assicurativi nella Direzione provinciale. È stata anche stabilita l’applicabilità dell’art. 88 comma 5, terzo e quarto periodo, del CCII, in merito agli adempimenti degli enti conseguenti al deposito della proposta.

È stato, altresì, aggiunto il principio originariamente delineato dall’art. 1-bis comma 1, secondo periodo, del DL 69/2023, introdotto dall’art. 4-quinquies comma 5 del DL 145/2023, relativo al caso in cui la proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore al 70% e, contestualmente, a 30.000.000 di euro (provvedimento n. 21447/2024). Al ricorrere di tale ipotesi, l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio crisi di impresa (provvedimento n. 456918/2024), istituito – unitamente al Settore Coordinamento contenzioso, riscossione e gestione crisi d’impresa di cui fa parte, nell’ambito della Divisione contribuenti – con atto n. 330807/2024, avente efficacia dal 1° novembre 2024, come indicato dal provvedimento n. 375245/2024.

Il nuovo comma 2 dell’art. 63 del CCII è stato interessato pure dalla puntualizzazione che, per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS, l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente, su decisione del Direttore Regionale.

Relativamente al termine ordinario per l’adesione (90 giorni), è stato disciplinato il caso della modifica della proposta della transazione, stabilendone l’estensione di 60 giorni, aumentati a 90 giorni, da conteggiarsi rispetto al predetto termine iniziale, qualora la modifica contenga una nuova proposta.

Coerentemente con quest’ultimo aspetto, il decreto “Correttivo ter” ha chiarito, nel nuovo comma 3 dell’art. 63 del CCII, che la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, comprendente la proposta di transazione fiscale e previdenziale, può essere depositata in Tribunale, e iscritta nel Registro delle imprese, soltanto dopo aver ottenuto l’adesione degli enti fiscali, previdenziali ed assistenziali destinatari della stessa, oppure – in mancanza di assenso – quando sono decorsi i predetti termini per l’adesione.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Source link