Superbonus, sconto in fattura e general contractor: nuova risposta del Fisco

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Impedire che i soggetti che rientravano nelle deroghe previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto Cessioni – avendo effettuato anteriormente al 17 febbraio 2023 gli adempimenti ivi previsti – conservino il diritto all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio se non hanno pagato alcuna spesa al 30 marzo 2024, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

È questa la ratio della norma che, in merito agli interventi che danno diritto al Superbonus, è stata introdotta dal decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il quale ha ridefinito il perimetro di operatività dell’esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente a talune detrazioni, disciplinato dall’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimodulando le condizioni già previste dall’articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (cd. decreto Cessioni).

Un quesito all’Agenzia delle entrate

In proposito, un quesito è stato sottoposto all’Agenzia delle entrate da un condominio che, con verbale di Assemblea straordinaria dell’8 ottobre 2022, ha deliberato l’esecuzione di interventi per i quali intende fruire delle detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus), affidandoli a un general contractor che si è dichiarato disponibile ad applicare il cd. sconto in fattura di cui al successivo articolo 121.

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Con riferimento ai predetti interventi, in data 25 novembre 2022, è stata presentata la relativa CILAS, successivamente aggiornata, per sopraggiunta impossibilità del soggetto originariamente incaricato dell’esecuzione dei lavori, con un nuovo general contractor con indicazione di inizio lavori al giorno 6 novembre 2023.

Il condominio Istante dichiara, inoltre, che, ai sensi del comma 8bis dell’articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020, intende usufruire per le spese sostenute nel 2024 del Superbonus con l’aliquota di detrazione del 70 per cento con l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura di cui al successivo articolo 121, rientrando nei casi di deroga previsti dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11.

Ciò posto, il condominio istante chiede se, al fine di continuare ad applicare lo sconto in fattura anche sulle spese sostenute successivamente all’entrata in vigore del successivo decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, la condizione che sia «sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» possa ritenersi soddisfatta benché, al 30 marzo 2024,«non esistessero fatture dirette tra General Contractor e Condominio, di fatti i lavori risultavano già effettuati e le relative fatture risultavano emesse in favore del General Contractor dagli appaltatori».

La risposta del Fisco

Con la Risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato la complessa normativa sul tema, chiarisce che “l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a «lavori già effettuati»”.

Inoltre, “resta fermo che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato”.

L’Agenzia delle entrate conclude che “nella fattispecie in esame, l’Istante potrà continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, nel presupposto che il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente”.



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