Con il decreto n. 1630 del 23 gennaio scorso, la Corte di Cassazione รจ tornata a esprimersi sullโambito di applicazione dellโarticolo 67 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 (noto come โDecreto Cura Italiaโ), in tema di sospensione Covid.
Con questo provvedimento, la Cassazione si รจ proposta di risolvere definitivamente la questione riguardante la portata applicativa della sospensione dei termini prevista dalla norma emergenziale.
La disputa, giร trattata in precedenti approfondimenti allโinterno di questa rubrica per la sua rilevanza, trae origine dallโinterpretazione dellโarticolo 67 del Dl n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attivitร di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. Il nodo critico da chiarire riguardava se questa sospensione si applicasse esclusivamente ai termini in scadenza entro il 2020 o anche a quelli che, pur scadendo negli anni successivi, erano giร in corso durante il periodo di sospensione.
La pronuncia rappresenta il punto di arrivo di un percorso giurisprudenziale particolarmente tortuoso, avviato, come spesso accade, dalle corti di merito, con orientamenti divergenti sullโestensione temporale ed oggettiva della sospensione prevista dalla richiamata normativa emergenziale.
Tra i contributi determinanti che hanno innescato lโintervento della Corte di Cassazione si colloca lโordinanza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, depositata il 18 novembre 2024. Lโordinanza ha sollevato una questione pregiudiziale ai sensi dellโarticolo 363-bis Cpc, riguardante lโambito applicativo della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dallโarticolo 67 del Dl n. 18/2020. Il giudice di merito si รจ interrogato sulla possibilitร di estendere la sospensione non solo ai termini in scadenza entro il 2020, ma anche a quelli che, sebbene in corso durante il periodo di sospensione, avrebbero avuto scadenza negli anni successivi.
Partendo da questa sollecitazione, la Corte di Cassazione ha esaminato la materia mettendone in luce gli elementi essenziali di seguito illustrati.
Il primo rinvio pregiudiziale รจ stato disposto nellโambito di un procedimento volto allโimpugnazione di un atto di recupero, derivante dal disconoscimento del credito dโimposta maturato ai sensi della legge n. 449 del 1997. La controversia riguardava per lโappunto la presunta nullitร di un accertamento, emesso oltre i termini di decadenza stabiliti dalla legge, con la contestazione della non applicabilitร della proroga di 85 giorni prevista per lโattivitร di accertamento dallโarticolo 67 Dl n. 18/2020, introdotta durante il periodo emergenziale legato al Covid-19. Analoga questione pregiudiziale รจ stata poi sollevata dalla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza datata 19 novembre 2024.
Per completezza di informazione, va altresรฌ segnalato come successivamente anche la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce avesse sollevato identica questione pregiudiziale, interpellando la Corte di Cassazione circa la corretta estensione del perimetro di applicazione del citato articolo 67.
A sostegno del dubbio interpretativo, le ordinanze di remissione pongono in evidenza come nella giurisprudenza di merito si siano nel tempo delineati due indirizzi in ordine allโambito di applicabilitร della sospensione in commento: un orientamento si รจ espresso per lโapplicabilitร della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (ma non ancora in scadenza) nel 2020; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dellโapplicabilitร della sospensione prevista dallโarticolo 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Secondo questโultimo orientamento di fatto la proroga degli 85 giorni avrebbe esplicato i propri effetti solo nel 2021 nei confronti degli accertamenti in scadenza al 31 dicembre 2020, mente non avrebbe trovato applicazione nelle annualitร successive.
Il rinvio pregiudiziale รจ stato perรฒ giudicato inammissibile in quanto, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di remissione, la questione pregiudiziale รจ stata giร affrontata e risolta dalla stessa Corte di Cassazione.
Con lโordinanza n. 960 del 15 gennaio scorso infatti, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha risolto la questione stabilendo che la normativa in oggetto deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attivitร da compiersi entro lโarco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle attivitร da porre in essere successivamente, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di legittimitร ha osservato, in particolare, che il dato letterale dellโarticolo 67 supporta questa interpretazione, in quanto richiama espressamente la previsione di carattere generale contenuta nellโarticolo 12, comma 1, del Dlgs n. 159 del 2015. Tale ultima disposizione ha stabilito che le misure relative alla sospensione dei termini di versamento dei tributi per i soggetti colpiti da eventi eccezionali, comportano altresรฌ, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, compresi quelli processuali, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni previste dallโarticolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Ed รจ proprio sulla scorta di queste argomentazioni che, sottolineando come la questione fosse giร stata risolta per mezzo dellโordinanza n. 960/2025, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali sollevati dalle Corti di giustizia tributaria di Gorizia e Lecce.
A margine di questo pronunciamento, รจ opportuno sottolineare che il principio enunciato dalla Cassazione per mezzo del decreto in commento, si applica a tutti gli atti i cui termini di decadenza o prescrizione erano in corso tra lโ8 marzo e il 31 maggio 2020, a prescindere dallโanno in cui tali termini avrebbero effettivamente raggiunto la scadenza. In pratica, ciรฒ implica che, per gli accertamenti relativi a periodi dโimposta precedenti al 2020, i cui termini ordinari di decadenza sarebbero scaduti dopo il 31 dicembre 2020, si applica la proroga di 85 giorni derivante dalla sospensione emergenziale. Ad esempio, un avviso di accertamento per omesso versamento Imu relativo al periodo dโimposta 2019, il cui termine ordinario di decadenza sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024 (ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dellโarticolo 1, comma 161, della legge 296/2006), beneficerร della proroga prevista dallโarticolo 67 del Dl 18/2020. Di conseguenza, il termine di decadenza sarร prorogato di 85 giorni, corrispondenti al periodo di sospensione emergenziale (8 marzo โ 31 maggio 2020), posticipando cosรฌ la scadenza al 26 marzo 2025.
Lโinterpretazione fornita dalla suprema Corte รจ chiaramente volta a garantire uniformitร e certezza nellโapplicazione delle disposizioni adottate durante lโemergenza Covid, riconoscendo lโesigenza di adeguare i termini procedurali alle straordinarie circostanze imposte dalla pandemia.
Sembra dunque che sia stata posta la parola fine al rilevante contenzioso emerso negli ultimi anni, dettato dallโincertezza circa i termini decadenziali e prescrizionali delineati dalla normativa emergenziale.
(*) Docente Anutel
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