C’è tempo fino al prossimo 14 marzo per aggiornare i dati che compaiono sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). La proroga, rispetto alla scadenza originaria prevista del 31 gennaio, è stata comunicata dal Dipartimento per lo Sport con lettera inviata a tutti gli Organismi Sportivi affilianti ovvero alle Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico
L’obbligo di aggiornare i dati è previsto dall’art. 6, comma 3, del D.lgs. 39/2021 e dall’art.7, comma 2 del Regolamento di funzionamento del Registro, secondo cui eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all’ente sportivo dilettantistico iscritto per il tramite di Organismo sportivo, ivi compreso l’aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.
Il Dipartimento ricorda che scaduto il termine del 14 marzo non sarà più possibile modificare i dati e la documentazione relativi al 2024 e laddove risultino per l’anno 2024 ASD o SSD affiliate ma senza tesserati l’iscrizione al RASD, il Dipartimento per lo Sport procederà alla loro cancellazione, anche in virtù di quanto previsto dall’art 11 del d. lgs 39/2021.
Nel caso di affiliazioni e tesseramenti infrannuali, non coincidenti con l’anno solare, dal 14 marzo non sarà più possibile aggiornare quelle con data di inizio 2024.
Anche per le attività sportive, didattiche e formative infrannuali, dal 14 marzo non sarà possibile aggiornare quelle terminate nel 2024 ma saranno consentiti solo gli invii o gli aggiornamenti delle attività concluse nel 2025 o 90 giorni dalla conclusione dell’evento.
Quali sono i dati da aggiornare
Le ASD e SSD devono:
- Aggiornare i dati comunicati in fase di iscrizione al Registro e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente. I dati da aggiornare che possono aver subito variazione sono:
- Denominazione sociale
- natura giuridica (per effetto di trasformazione o riconoscimento della personalità giuridica)
- codice fiscale ed eventuale Partita IVA;
- statuto;
- Sede legale e recapiti;
- data del vigente statuto;
- generalità del Legale Rappresentante
- composizione dell’organo amministrativo
- dati dei tesserati.
- Dichiarare le attività sportive, didattiche e formative svolte nel corso del 2024.
Perché è importante aggiornare i dati
L’aggiornamento è indispensabile per:
- Mantenere l’iscrizione al RASD, requisito essenziale per accedere ai benefici fiscali, previdenziali e normativi previsti per gli enti sportivi dilettantistici;
- Dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa;
- Evitare contestazioni sulla genuina natura sportiva dell’ente.
- Garantire la regolarità dei compensi sportivi erogati a collaboratori e istruttori, che devono corrispondere alle attività dichiarate nel Registro.
Definizione delle attività sportive, didattiche e formative (art. 2 Regolamento del Registro)
Con “attività sportiva” si intende l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro oppure approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico e ne riconosce i risultati.
Con “attività didattica” si intende l’organizzazione e/o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e alla pratica della disciplina sportiva organizzati da ente sportivo dilettantistico iscritto al Registro e/o dall’Organismo sportivo o dall’ente sportivo dilettantistico ad esso affiliato purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi e delle competenze necessari per l’organizzazione dei corsi e/o definiti e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute, a condizione che gli istruttori siano in possesso delle competenze tecniche e professionali richieste per quella specifica disciplina sportiva per la quale svolgono l’attività didattica.
Con “attività formativa” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi definiti e delle competenze decisi e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link