Ai sensi dellโart. 32 D.lgs.ย n. 151/2001, il congedo parentale retribuito รจ destinato a garantire al minore il sostegno affettivo e materiale dei genitori nei primi anni di vita. Trattasi inoltre di diritto potestativo del lavoratore, il che implica che il dipendente, nellโesercizio di questo diritto, non puรฒ vedersi negato il beneficio dallโazienda, nรฉ lโente previdenziale puรฒ opporsi alla sua erogazione, purchรฉ siano rispettate le condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi. Il diritto potestativo permette al lavoratore di avvalersi autonomamente del congedo, analogamente a quanto accade per le dimissioni o altri permessi legali. Tuttavia, lโesercizio di tale diritto non รจ illimitato: รจ vincolato al rispetto delle finalitร per cui il beneficio รจ stato istituito.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un dipendente, beneficiario del congedo, era stato colto sul fatto mentre gestiva unโattivitร di compravendita di automobili. La scoperta รจ stata possibile grazie alle prove raccolte da un investigatore privato, assunto appositamente dallโazienda. In particolare, tale attivitร veniva svolta dal dipendente in modo continuativo e non occasionale.
Lโimpresa, sospettando un impiego illegittimo del congedo parentale, contestava non solo lโinosservanza delle regole specifiche del congedo, ma anche la violazione degli obblighi di lealtร e fedeltร sanciti dallโart. 2105 del c.c. e dallโart. 43 del contratto collettivo di riferimento, il quale impone al lavoratore lโobbligo di comunicazione preventiva di eventuali altre attivitร lavorative.
Il tradimento del rapporto fiduciario ha spinto lโazienda a procedere con un licenziamento disciplinare, decisione che il lavoratore ha impugnato in sede giudiziaria, contestando la legittimitร delle prove e lamentando la non proporzionalitร della sanzione.
Tuttavia, la legittimitร del licenziamento veniva confermata sia dal Tribunale che dalla Corte dโAppello: entrambi i giudici di merito, infatti, ritenevano che la condotta del dipendente costituisse una palese violazione degli obblighi contrattuali. I giudici hanno altresรฌ riconosciuto che lโagenzia investigativa operava nel pieno rispetto delle autorizzazioni previste, respingendo le tesi sulla presunta illegittimitร dei controlli.
Nonostante il rigetto del ricorso nelle sedi precedenti, il lavoratore ha ritenuto opportuno rivolgersi alla Suprema Corte, auspicando unโinterpretazione piรน favorevole alla sua posizione.
La Cassazione, con la sentenza 2618/2025, ha ribadito il ragionamento espresso dalla Corte dโAppello, evidenziando che le risultanze processuali avevano chiaramente documentato lo svolgimento sistematico di unโattivitร retribuita durante il periodo di congedo parentale. Tale attivitร , svolta in maniera continuativa, non si limitava a episodi sporadici, ma costituiva un vero e proprio impiego parallelo, in palese contrasto con lo scopo del beneficio.
La Suprema Corte ha rimarcato come il congedo parentale imponga al genitore beneficiario il dovere di dedicare il proprio tempo e le proprie energie al benessere del minore. Lโutilizzo di tale periodo per perseguire interessi economici esterni รจ stato qualificato come un abuso del diritto, in quanto devia dalle finalitร istituzionali previste dal legislatore e si configura come una manipolazione strumentale dellโistituto.
I magistrati hanno posto particolare enfasi sul duplice impatto negativo di questo comportamento: da un lato, la violazione degli obblighi di correttezza e fedeltร che, in un rapporto di lavoro, sono imprescindibili; dallโaltro, il danno organizzativo ed economico subito dallโazienda, che si trova costretta a sostenere costi aggiuntivi e sacrifici organizzativi per garantire il beneficio del congedo.
La sentenza, pertanto, non solo giustifica il licenziamento per giusta causa, ma sottolinea anche come la violazione di tali obblighi costituisca un inaccettabile tradimento della fiducia riposta nel rapporto lavorativo. La decisione costituisce un avvertimento chiaro: lโabuso del congedo parentale, inteso come strumento di tutela familiare, comporta conseguenze disciplinari rilevanti.
In definitiva, la sentenza n. 2618 della Cassazione ribadisce, in termini inequivocabili, che il congedo parentale non puรฒ essere strumentalizzato per perseguire attivitร economiche estranee alla sua funzione primaria. La decisione, che ha confermato il licenziamento del lavoratore, evidenzia come il mancato rispetto degli obblighi di lealtร e di correttezza โ insieme allโabuso di un diritto potentemente tutelato โ comporti rischi reali e irreversibili per il rapporto di lavoro.
Lโorientamento espresso dalla Suprema Corte, infatti, si configura come un chiaro richiamo alla necessitร di onorare le finalitร istituzionali del congedo parentale, ricordando che lโutilizzo fraudolento del beneficio comporta conseguenze economiche, organizzative e disciplinari di notevole portata. In tal modo, il provvedimento si propone come strumento di tutela sia per il minore che per lโimpresa, rafforzando il messaggio che ogni abuso in questo ambito non potrร rimanere senza sanzione.
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