Supporto Formazione e Lavoro, Via libera alla proroga di 12 mesi

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L’Inps chiarisce anche gli effetti delle nuove soglie di reddito per i nuclei che risiedono in un’abitazione in locazione. Sfl prorogabile solo se alla scadenza delle 12 mensilità il beneficiario stia frequentando un corso di formazione.

Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) prorogabile di 12 mesi ma solo per completare la fruizione del corso di formazione e comunque nei limiti della sua durata residua. I tirocini e le altre misure di politica attiva, invece, non danno titolo alla proroga della durata massima del Sfl. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 595/2025 in cui spiega che dalla proroga sono, comunque, esclusi i beneficiari che abbiano esaurito le prime 12 mensilità di Sfl nel 2024.

Come noto la legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha ampliato i criteri per la concessione dell’Adi e l’Sfl incrementando, peraltro, il sostegno mensile passato dai precedenti 350€ a 500€ (630€ per le famiglie con ultra 67enni o disabili). Nelle more dell’aggiornamento dei modelli di domanda Adi e Sfl e dei modelli ADI-Com l’Inps ricorda alcuni aspetti delle novità in vigore da quest’anno.

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L’assegno di inclusione

Dal 1° gennaio 2025 il valore massimo di ISEE (in corso di validità) per avere titolo all’Adi è aumentato da 9.360€ a 10.140€ ed il valore massimo di reddito familiare è salito a 6.500€ dai precedenti 6.000€ (8.190€ dai precedenti 7.560€ per i nuclei composti da persone tutte d’età non inferiore a 67 anni e/o da persone di tale età e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza).

Ebbene l’Inps spiega che la nuova soglia di 10.140€ viene intesa anche come soglia di accesso per il beneficio da parte dei nuclei familiari che risiedono in un’abitazione in locazione.

Per queste famiglie, come noto, l’Adi si sostanzia in due benefici. Il primo, erogato come quota di integrazione del reddito familiare, si calcola moltiplicando il massimale del reddito familiare (6.500€ o 8.190€ a seconda dei casi) e la scala di equivalenza meno il reddito del nucleo familiare. Se il valore della differenza è negativo non spetta alcuna integrazione. Il secondo, erogato come integrazione del canone di locazione, è riconosciuto sino all’importo massimo di 3.640€ (1.950€ se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).

Per cui, ipotizzando una scala di equivalenza pari ad uno, ove il reddito familiare sia zero e si paghi un canone di locazione superiore a 3.640€ annui, l’Inps erogherà il massimo: 541,67 al mese a titolo di integrazione del reddito (6.500/12) e 303,33€ a titolo di contributo per le spese di locazione (3.640€/12) per un totale di 845€ al mese. Invece, se il reddito familiare raggiunge o splafona i 6.500€ annui la quota di integrazione del reddito familiare si azzera mentre resta erogata solo quella a titolo di integrazione del contributo di locazione (sempre che l’ISEE non superi a 10.140€). Per cui se pari a 3.000€ l’integrazione sarà di 250€ al mese (3.000€/12); se pari a 3.640€ spetteranno 303,33€ (3.640/12).

Il Supporto Formazione e Lavoro

La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità di una proroga dell’indennità di partecipazione per altri 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi il beneficiario stia seguendo un corso di formazione non ancora terminato.

In merito l’Inps spiega che la proroga riguarda solo i beneficiari non abbiano terminato la fruizione delle 12 mensilità nel corso del 2024. Inoltre la proroga non riguarda i soggetti che abbiano in corso iniziative di politica attiva, compresi i tirocini. La proroga sarà disposta d’ufficio se rilevata, tramite la piattaforma del Siisl, la presenza di un corso di formazione la cui scadenza sia successiva alle prime 12 mensilità di indennità e l’aggiornamento del patto di servizio personalizzato. La proroga, in tal caso, è concessa nel limite della durata del corso di formazione senza possibilità di avviarne uno successivo ancorché non siano decorsi i successivi 12 mesi di proroga.

Se l’Inps non rileverà l’aggiornamento del patto di servizio personalizzato entro l’ultima delle 12 mensilità di fruizione del beneficio la domanda sarà sospesa in attesa dell’aggiornamento del patto di servizio personalizzato che dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni. In caso contrario la domanda sarà postà in stato terminata.

Documenti: Messaggio Inps 595/2025

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