Fallimento: Il credito prescritto va escluso dal computo del calcolo ai fini del superamento della soglia di cui alla lett. c) dell’art. 1 comma 2 l. fall

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La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 29008 dell’ 11 novembre 2024, intervenendo in tema di superamento della soglia dimensionale concernente l’ammontare dei debiti del fallendo, ha confermato il principio secondo cui così come il pagamento o la compensazione, la prescrizione è fatto sostanzialmente estintivo del debito, che rende il credito non più esigibile e che ben può essere eccepito dal curatore: ritenere che l’intervenuta prescrizione di un credito (ovviamente di importo tale da essere determinante per il superamento della soglia di cui alla lett. c) dell’art. 1 comma 2 l. fall., e sempre che, (…), sia pacifico il mancato raggiungimento delle altre due soglie) non sia fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento e che pertanto non sia compito del giudice del procedimento ex artt. 15 e 18 l. fall. verificare, incidenter tantum, se sia o meno fondata la deduzione difensiva svolta in tal senso dal debitore, pur nella consapevolezza che quel credito (quand’anche oggetto di una domanda ex art. 93 l. fall.) non sarà ammesso al passivo, appare allora frutto di una logica in qualche misura “punitiva” dell’imprenditore fallendo, totalmente estranea allo spirito della legge di riforma

Per gli Ermellini nel caso di eccezione in merito a crediti prescritti il giudice della c.d. istruttoria prefallimentare o del reclamo, ove l’intervenuta prescrizione del credito non costituisca fatto pacifico (perché, ad es., ammessa dal creditore) avrà il dovere di accertare la fondatezza dell’eccezione sulla base non solo delle prove acquisite, ma anche di quelle acquisibili d’ufficio (a norma dell’art. 15, 4° comma, o dell’art. 18, 10° comma, l. fall.): in un caso quale quello in esame ben potrà dunque richiedere all’ente impositore, che non è parte del giudizio, informazioni urgenti, anche in ordine all’esistenza di eventuali atti interruttivi.

Il Supremo consesso evidenzia che l’orientamento consolidato evidenzia che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’art. 1, 2° comma l. fall., pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l’altro, nell’acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 8965/2019, Cass. n. 24721/2015).”

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