Nei giorni scorsi si รจ diffusa la notizia che sono oggetto di indagine, da parte della Procura della Repubblica di Milano, alcune operazioni poste in essere da Amazon Italia srl, venendo contestata la presentazione di una dichiarazione IVA fraudolenta per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Secondo quanto emerso dagli organi di stampa, lโindagine รจ stata condotta dalla Guardia di Finanza di Monza la quale, con lโutilizzo di un elaboratore di calcolo fornito da Sogei, ha ricostruito lโammontare dellโIVA non dichiarata (il dato diffuso รจ di circa un miliardo e 200 milioni di euro) in relazione ai beni che Amazon ha messo in vendita sul proprio marketplace per conto di operatori extra Ue.
La contestazione deriverebbe essenzialmente dal fatto che Amazon Italia srl ha intermediato, mediante il proprio marketplace, le vendite a distanza che fornitori extra Ue hanno realizzato in Italia, senza porre in essere le dovute comunicazioni allโAmministrazione finanziaria. Con la supposta condotta omissiva, dunque, secondo lโaccusa Amazon avrebbe permesso a ciascun fornitore extra Ue di non applicare lโIVA sui beni ceduti nel territorio dello Stato.
Poichรฉ gli anni oggetto delle indagini corrispondono al periodo 2019-2021, รจ plausibile ritenere che gli organi inquirenti abbiano contestato la disapplicazione, da parte di Amazon Italia, della disciplina di cui allโart. 13 del DL 34/2019.
Secondo tale disposizione, efficace sino al 30 giugno 2021 (prima dellโentrata in vigore delle regole speciali di carattere unionale previste dallโattuale art. 2-bis del DPR 633/72), i soggetti passivi IVA nazionali che facilitano le vendite a distanza di beni importati mediante piattaforme digitali o altre interfacce elettroniche erano tenuti a trasmettere trimestralmente allโAgenzia delle Entrate, per ciascun fornitore, i dati delle operazioni che sono state intermediate.
Lโobbligo comunicativo aveva a oggetto essenzialmente i dati di ciascun fornitore (denominazione, residenza o domicilio, identificativo univoco per effettuare le vendite online, indirizzo email, numero totale delle unitร vendite in Italia, prezzo di vendita, ecc.) ed era dovuto per le operazioni dal 1ยฐ maggio 2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019) al 30 giugno 2021.
Le modalitร attuative di comunicazione dei dati allโAmministrazione finanziaria sono state definite dal provv. dellโAgenzia delle Entrate n. 660061/2019, ove รจ affermato che, per โvendite di beni a distanzaโ, sโintendono, per quanto qui di interesse (essendo i fornitori soggetti extra Ue), le โcessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dellโacquirenteโ. Importanti indicazioni applicative sono contenute nella circolare n. 13/2020, tra cui la necessitร , per chi gestisce la piattaforma, di โun adeguato sistema interno di due diligence finalizzato al controllo della qualitร dei dati e alla prevenzione del rischioโ.
Lโelemento piรน significativo, e al contempo problematico, della predetta disciplina attiene al regime di responsabilitร attribuita al marketplace intermediario. In base a quanto disposto dallโart. 13 comma 3 del DL 34/2019, il soggetto passivo tenuto agli obblighi comunicativi si considera debitore dellโIVA per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati presenti sulla piattaforma, se non dร prova del fatto che lโimposta รจ stata assolta in Italia dal fornitore estero.
Sulla base del quadro normativo descritto risulterebbe essere stata contestata dalla Procura, ad Amazon Italia srl, la c.d. dichiarazione fraudolenta โmediante altri artificiโ ex art. 3 del DLgs. 74/2000, ossia la fattispecie in cui il soggetto passivo, non avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti e al di sopra determinate soglie, al fine di evadere lโIVA (o le imposte sui redditi) abbia compiuto โoperazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare lโaccertamento e ad indurre in errore lโamministrazione finanziariaโ, indicando in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.
A decorrere dal 1ยฐ luglio 2021, la disciplina รจ stata integralmente riformata, essendo stata introdotta, in recepimento del c.d. โVAT e-commerce packageโ, in capo ai soggetti che facilitano le vendite a distanza, mediante interfacce elettroniche, una finzione giuridica per effetto della quale essi sono tenuti ad applicare lโIVA in qualitร di โfornitori presuntiโ, ai sensi dellโart. 2-bis del DPR 633/72, sebbene entro alcuni limiti.
Anche questa disciplina sarebbe accompagnata da un, seppure differente, obbligo comunicativo (art. 1 comma 151 della L. 197/2022), per il quale non consta essere ancora stato emanato il relativo provvedimento di attuazione.
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