Tutte le pensioni di invalidità

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Ti spiego in questo post quali sono e come funzionano tutte le pensioni di invalidità: previdenziali, civili e da lavoro. I requisiti e la procedura. – Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Tutte le pensioni di invalidità

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È un’espressione generica che può indicare sia le prestazioni di invalidità previdenziali (introdotte dalla legge 222/1984, come l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione di inabilità assoluta), sia le prestazioni per invalidi civili, che non dipendono dai contributi versati.

Tra le prestazioni per invalidi civili rientrano l’assegno mensile di invalidità (per invalidità tra il 67% e il 99%), la pensione di inabilità civile (se l’invalidità è al 100%), l’indennità di frequenza (per i minori di 18 anni) e l’indennità di accompagnamento (per la persona non autosufficiente). Ci sono anche aiuti specifici previsti per ciechi civili e sordi civili.

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Quali sono le prestazioni previdenziali

Chi ha un rapporto assicurativo con un fondo pensionistico ha diritto a prestazioni previdenziali. L’importo di queste pensioni dipende dai contributi versati e dallo stipendio ricevuto nel corso della vita lavorativa.

Con la legge 222/1984 sono nate due prestazioni principali: l’assegno ordinario d’invalidità e la pensione di inabilità. Queste si applicano a lavoratori dipendenti privati, autonomi e a chi è iscritto alla gestione separata Inps.

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I lavoratori del pubblico impiego, che hanno gestioni diverse da quella obbligatoria, ricevono trattamenti specifici. Ad esempio, esiste l’inabilità alle mansioni o al proficuo lavoro (ma non l’assegno ordinario d’invalidità) e la pensione di inabilità per inabilità assoluta, simile a quella dei lavoratori privati.

Come viene riconosciuta la causa di servizio

Se l’invalidità dipende da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, i lavoratori privati coperti dall’assicurazione contro gli infortuni hanno diritto alla rendita Inail. In alternativa, possono ottenere i trattamenti privilegiati di invalidità (assegno ordinario privilegiato e pensione di inabilità privilegiata) previsti dall’articolo 6 della legge 222/1984.

Queste prestazioni non richiedono un minimo di contributi: basta un solo giorno di lavoro, se l’invalidità è collegata all’attività lavorativa.

Per i dipendenti pubblici, l’articolo 6 del decreto legge 201/2011 ha abolito il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, l’equo indennizzo, il rimborso delle spese di degenza e la pensione privilegiata.

Rimane l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che si applica solo ad alcune attività considerate pericolose dall’ordinamento Inail.

I lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico non rientrano in questa modifica e continuano a usufruire dei trattamenti previsti nel loro settore.

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La tabella delle pensioni di invalidità

Tipo Categoria Disabilità media Disabilità grave Non autosufficienza
Invalidità Civile Invalidi civili tra 18 e 65 anni Invalidi dal 67% al 99%: Assegno mensile di invalidità (L.118/1971) Invalidi totali (100%): Pensione di inabilità (L.118/71, art.2 e 12) Cittadini totalmente inabili tra 18 e 65 anni: Indennità di accompagnamento (L.508/88, art.1)
Invalidi civili minori di età Minori con difficoltà persistenti nelle normali attività dell’età: Indennità di frequenza (L.118/71, art.17) Indennità di accompagnamento
Invalidi civili con più di 65 anni Persone con più di 65 anni e invalidità dal 67% al 100%: Assegno sociale (sostituisce la pensione di invalidità civile) Indennità di accompagnamento
Ciechi civili Ciechi civili parziali (ipovedenti): Pensione e indennità speciale (L.508/88, art.3; L.289/90) Ciechi civili assoluti: Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento (L.382/70) Indennità di accompagnamento
Sordi civili Indennità di comunicazione (L.508/88) e Pensione Speciale non reversibile (L.381/70, L.33/80)
Invalidità previdenziale Inps Invalidi con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo: Assegno ordinario di invalidità (L.222/84) Invalidi totali al lavoro: Pensione di inabilità assoluta (L.222/84) Assegno per l’assistenza personale e continuativa (L.222/84)
Inps gestione ex Inpdap Pensione di inabilità alle mansioni (L.379/55, Dpr 73/92, Dl 117/2011) Pensione di inabilità assoluta (L.274/91, art.1.3)
Invalidità del lavoro Trattamenti erogati dall’Inail Inabilità temporanea assoluta o inabilità permanente parziale, con indennizzo per la menomazione e pensione per inabilità permanente Prestazioni per l’assistenza personale e continuativa (Dpr 1124/65, art.66)
Invalidi di servizio Trattamenti di privilegio – Logge Gestione Inps Assegno ordinario di privilegio (L.222/1984) Pensione di inabilità privilegiata (L.222/84)
Trattamenti di privilegio tabellare Pensione privilegiata ordinaria e tabellare (art.67 Dpr 1092/1973) Assegno di superinvalidità (Dpr 915/1978) Indennità di assistenza e accompagnamento (art.107 Dpr 1092/73)
Invalidi di guerra Trattamenti di guerra (Dpr 915/1978) Pensione di guerra ordinaria tabellare + assegni aggiuntivi in base al grado di menomazione Indennità di assistenza e accompagnamentoAssegno di superinvalidità (art.107 Dpr 915/1978)
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Nell’immagine un uomo si informa all’INPS per sapere sulla prestazioni di invalidità riconosciute in Italia.

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