L’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore comporta la necessaria nomina del gestore della crisi che, individualmente o anche collegialmente, svolge concretamente tutte le funzioni e le attività che il legislatore riserva all’Organismo di composizione della crisi (c.d. OCC).
Questi, in particolare, è chiamato a svolgere il proprio incarico con imparzialità, neutralità, competenza, professionalità e diligenza mantenendo sempre il riserbo su ogni informazione che emerga nel corso della procedura.
Inoltre, la sua centralità e indispensabilità si mostrano sin dalla fase di accesso e fino alla fase di esecuzione della proposta e del piano, attraverso l’espletamento di numerose attività (anche di vigilanza) che vanno ben oltre la redazione della relazione particolareggiata ex art. 68 comma 2 del DLgs. 14/2019.
Ai sensi dell’art. 71 comma 4 del DLgs. 14/2019, come modificato dal DLgs. 136/2024, all’OCC spetta un compenso da determinarsi sulla scorta dei parametri di cui al DM 202/2014; la liquidazione è rimessa al giudice, al suo controllo e alla sua valutazione, previa verifica dell’integrale e corretta esecuzione del piano.
Ciò determina l’inammissibilità della proposta che preveda una corresponsione integrale dei compensi, eventualmente pattuiti tra le parti, senza che vi sia stato l’intervento da parte del giudice (Trib. Forlì 13 luglio 2023).
La liquidazione del compenso, inoltre, tiene conto, in ogni caso, della diligenza prestata dall’OCC nello svolgimento delle proprie funzioni (art. 71 comma 6 del DLgs. 14/2019).
Il diritto al compenso matura anche nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito ovvero, nonostante le prescrizioni poste dal giudice ai sensi dell’art. 71 comma 5 del DLgs. 14/2019, il debitore non vi abbia provveduto, determinando la revoca dell’omologazione.
In tal caso, il compenso è liquidato in ragione dell’attività concretamente svolta dall’OCC, fermo il riferimento ai parametri di cui al DM 202/2014.
Il compenso ha natura prededucibile per espressa indicazione dell’art. 6 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019 e, in caso di successiva conversione della procedura in liquidazione controllata, non richiede che si proceda con il suo accertamento, mediante il procedimento di ammissione al passivo di cui all’art. 275-bis del medesimo decreto.
Tuttavia, come indicato dal Tribunale di Forlì, con circolare del 23 ottobre 2024, a tale accertamento deve ugualmente procedersi nel caso in cui il ruolo di gestore della crisi e di liquidatore non sia ricoperto dallo stesso professionista.
Per effetto delle modifiche operate dal DLgs. 136/2024, diversi sono i chiarimenti e le novità introdotte, a partire dall’esplicito richiamo ai parametri di cui al DM 202/2014 per la liquidazione dei compensi.
L’intento perseguito non è quello di escludere la possibilità di una pattuizione privatistica tra il debitore e l’OCC di cui, anzi, ove esistente, il giudice può tener conto, fino ad autorizzarne il pagamento (art. 71 comma 4 secondo periodo del DLgs. 14/2019).
Piuttosto, è da ritenere che la precisazione consenta, anche nella procedura del consumatore, l’applicazione del medesimo principio giurisprudenziale formatosi nell’ambito della liquidazione controllata, secondo cui il giudice può tener conto di quanto eventualmente pattuito tra le parti, solo nel caso in cui le determinazioni siano inferiori o uguali ai parametri di legge (Trib. Torino 7 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024 e Trib. Palermo 10 maggio 2023).
Onde evitare che il gestore della crisi operi gratuitamente sino alla fine della procedura (Relazione illustrativa al DLgs. 136/2024), è introdotta la possibilità che il giudice provveda a liquidare un acconto sul compenso a favore dell’OCC, sempre che sia stato eseguito un progetto di ripartizione parziale (art. 71 comma 4 ultimo periodo del DLgs. 14/2019).
Tale possibilità, già prima delle modifiche rese dal DLgs. 14/2019, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza prevalente, sebbene ancorata alla valutazione dello stato di avanzamento della procedura (e non di un riparto parziale eseguito) (Trib. Nocera Inferiore 10 gennaio 2024, Trib. Catania 19 luglio 2023 e, da ultimo, il Trib. Bologna con circolare del 23 luglio 2024).
In ogni caso, posto che la liquidazione del compenso è posticipata al termine della fase esecutiva, è necessario che il piano preveda l’accantonamento delle somme necessarie a coprire le spese in prededuzione (Trib. Rimini 5 gennaio 2024), alle scadenze previste e sul conto intestato alla procedura (Trib. Nocera Inferiore 10 gennaio 2024 e Trib. Catania 19 luglio 2023).
In verità, quest’ultimo indirizzo potrebbe porre delle criticità di ordine pratico posto che, presumibilmente, debba essere il gestore della crisi ad occuparsi della sottoscrizione del contratto di conto corrente (purché debitamente autorizzato dal giudice), facendo attenzione a verificare che gli oneri connessi siano stati indicati nel piano.
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