Risarcimento per diffamazione a mezzo stampa

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Microcredito

per le aziende

 


Diffamazione a mezzo stampa: risarcimento danni per diffamazione – Diffamazione a mezzo stampa risarcimento danni

La diffamazione a mezzo stampa è un tema molto delicato e attuale, soprattutto in un’epoca in cui la comunicazione passa sempre più attraverso i media tradizionali, le testate online e i social network. La diffamazione, soprattutto quando avviene tramite giornali o mezzi di comunicazione di massa, può avere effetti devastanti sulla reputazione della vittima. È quindi fondamentale comprendere come la legge italiana tutela gli individui dal danno reputazionale e quali sono gli strumenti giuridici da azionare per ottenere un risarcimento. Nel corso di questo testo, analizzeremo:

CONTATTACI SUBITO

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Quando si parla di diffamazione a mezzo stampa?

Per diffamazione, in generale, si intende l’offesa alla reputazione di una persona mediante comunicazione con più persone. Il Codice Penale italiano (art. 595) definisce la diffamazione come il reato commesso da chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. Nel momento in cui l’offesa avviene tramite mezzi di comunicazione di massa – giornali, riviste, televisioni, radio, ma anche siti web o blog – si parla di diffamazione a mezzo stampa o comunque con altri mezzi idonei a fornire pubblicità e diffusione all’offesa (si tratta di fattispecie aggravata dell’illecito previsto dall’art. 595 cp – sul punto GUARDA I NOSTRI SERVIZI)

I requisiti fondamentali della diffamazione

  1. Elementi oggettivi: deve esserci un’offesa rivolta a una persona (fisica o giuridica) riconoscibile. Nel caso della stampa, questo requisito si configura quando l’articolo, il servizio giornalistico o il contenuto online rendono identificabile la vittima (anche se non viene menzionato il nome, ma vi sono indizi che conducano a una precisa identità).
  2. Elemento soggettivo (dolo): l’autore deve avere la volontà di comunicare a più persone contenuti offensivi. Non è necessario che abbia l’intenzione di arrecare un danno specifico, ma basta che sia cosciente del contenuto diffamatorio e dell’ampia diffusione della notizia.

Il confine tra libertà di stampa e diffamazione

In Italia, la libertà di stampa è un diritto costituzionalmente garantito (art. 21 Cost.), ma non è assoluto. Il giornalista, o chiunque diffonda informazioni, deve rispettare alcuni principi:

  1. Verità, oggettiva o comunque “putativa”, della notizia: la notizia pubblicata deve avere un fondamento di verità o, quantomeno, deve essere frutto di un serio e diligente lavoro di verifica delle fonti.
  2. Rilevanza sociale: l’argomento trattato deve possedere un interesse pubblico; non deve trattarsi di mero gossip gratuito o di affermazioni lesive.
  3. Continenza espressiva: l’esposizione dei fatti deve avvenire con un linguaggio rispettoso e sobrio, privo di termini offensivi e inutilmente provocatori.

Quando un articolo – o qualsiasi altra forma di comunicazione a mezzo stampa – supera queste soglie di tutela costituzionale, si può configurare il reato di diffamazione. In tal caso, la vittima ha il diritto di agire sia in sede penale, sporgendo querela, sia in sede civile, per chiedere il risarcimento dei danni.

Quali sono le prove per dimostrare la diffamazione?

La dimostrazione della diffamazione a mezzo stampa risarcimento è un passaggio centrale per ottenere un giudizio favorevole e, di conseguenza, un risarcimento. Come in molte fattispecie penali, anche nella diffamazione è la parte offesa – o il Pubblico Ministero, nel caso di un procedimento penale avviato d’ufficio, sebbene la diffamazione di solito richieda querela – che deve fornire le prove necessarie. Ecco gli elementi essenziali da raccogliere:

  1. Copia dell’articolo, della pubblicazione o del contenuto online
    È fondamentale conservare l’articolo o il post incriminato, meglio se in forma autentica (o con strumenti digitali che certifichino data, ora e fonte). In particolare, per i contenuti sul web, è consigliabile effettuare screenshot completi di data e URL o, in caso di articoli online, acquisire una copia cache o tramite apposite piattaforme di web archiving.
  2. Prova della diffusione
    Nel contesto di “diffamazione a mezzo stampa risarcimento danni”, occorre dimostrare che il contenuto sia effettivamente raggiungibile da un numero significativo di persone. Nel caso di una testata giornalistica, la tiratura o la distribuzione sono parametri che attestano la “pubblicità” del messaggio. Nel caso di siti internet e social media, invece, l’accesso potenziale – e i relativi indicatori di traffico – possono costituire prova della diffusione.
  3. Collegamento tra il contenuto e la persona offesa
    Anche se il nome non è espressamente citato, le “danni per diffamazione” possono essere richiesti se esistono riferimenti tali da rendere la vittima identificabile. È necessario dimostrare che lettori o utenti abbiano potuto ricondurre quella specifica dichiarazione alla persona offesa.
  4. Eventuali testimoni
    Se la diffamazione è stata diffusa via radio o televisione, l’aiuto di testimoni che abbiano ascoltato o visto la trasmissione può rafforzare la tesi difensiva. Anche i lettori che abbiano interpretato correttamente il riferimento alla persona possono essere utili per la costituzione in giudizio di apposite prove testimoniali.
  5. Prova del danno
    Per ottenere un risarcimento in sede civile, non basta dimostrare la diffamazione in sé, ma occorre provare di aver subito un danno concreto, patrimoniale e/o non patrimoniale (danno morale, danno esistenziale, ecc.). Spesso questo aspetto può risultare più complesso, poiché i “danni per diffamazione” hanno natura prevalentemente non patrimoniale e devono essere valutati dal giudice in base a una serie di fattori: la gravità delle affermazioni, il contesto, la diffusione mediatica, l’eventuale lesione di affetti e relazioni sociali.

Responsabilità solidale del direttore responsabile, del giornalista e dell’editore

Nel caso di diffamazione a mezzo stampa, in Italia sussiste una responsabilità specifica sia a carico dell’autore dell’articolo, sia a carico del direttore o vice-direttore responsabile della testata. Quest’ultimo ha il dovere di controllare il contenuto degli articoli pubblicati. Se manca questa “vigilanza”, il direttore risponde in solido con l’autore per i “danni per diffamazione”. È inoltre possibile che venga chiamato in causa l’editore, qualora abbia contribuito o non abbia impedito la diffusione del contenuto diffamatorio.

Diffamazione a mezzo stampa: risarcimento danni – A quanto ammonta il risarcimento danni per diffamazione?

La quantificazione del risarcimento danni per “diffamazione a mezzo stampa risarcimento” è uno degli argomenti più dibattuti e complessi in sede giudiziaria. Non esiste una tabella fissa per stabilire a priori l’importo che il giudice liquiderà alla vittima, in quanto molto dipende dalle circostanze del caso concreto. Tuttavia, nel corso della mia trentennale esperienza forense, ho identificato alcuni criteri principali che orientano i giudici:

  1. Gravità dell’offesa e diffusione mediatica
    Più l’offesa è grave e più è diffusa (ad esempio, giornali con tiratura nazionale, siti molto visitati o programmi televisivi seguiti), maggiore sarà l’impatto sulla reputazione della vittima. La lesione alla dignità personale viene considerata più elevata e, di conseguenza, aumenta il quantum del risarcimento.
  2. Rilevanza sociale dell’argomento
    Se il tema trattato è di scarso interesse pubblico e si rivela un attacco personale gratuito, i giudici tendono a valutare con maggior severità il comportamento del diffamatore. Al contrario, se l’articolo affronta un tema di rilevanza generale, il risarcimento potrebbe risultare più contenuto, purché siano stati rispettati i principi di verità, continenza e pertinenza.
  3. Posizione sociale e professionale della vittima
    Un professionista noto o un personaggio pubblico, danneggiato nella propria reputazione, potrebbe subire conseguenze economiche e personali più elevate rispetto a chi ha una visibilità sociale minore. Ciò non significa che la diffamazione verso un privato cittadino sia meno grave: semplicemente, il giudice valuta in che misura il danno reputazionale incida sulla vita e sulla carriera della vittima.
  4. Recidiva o condotta successiva del diffamatore
    Se l’autore persiste nella condotta diffamatoria, o non rettifica le notizie false e offensive, il giudice può aumentare la misura del risarcimento. Un’eventuale pubblicazione di smentite, rettifiche o scuse può invece contribuire a ridurre l’entità del danno.

Esempi pratici di quantificazione

Nell’ambito di “diffamazione a mezzo stampa risarcimento danni”, la prassi giurisprudenziale vede somme che possono variare da poche migliaia di euro sino a centinaia di migliaia di euro, a seconda della notorietà della persona offesa e della gravità dell’offesa stessa. Ecco alcuni esempi indicativi:

  • Professionisti o personaggi pubblici: per diffamazioni molto gravi, con ampio risalto mediatico, non è raro che i risarcimenti superino i 50.000 – 100.000 euro, soprattutto se la vittima riesce a provare un’effettiva perdita di contratti o un danno economico quantificabile.
  • Privati cittadini: le cifre possono aggirarsi tra i 5.000 e i 30.000 euro, a seconda dell’incisività dell’offesa, dell’impatto sui rapporti personali, professionali e sociali, nonché dell’eventuale eco mediatica dell’articolo.

Diffamazione a mezzo stampa: Risarcimento danni – danno morale, esistenziale e patrimoniale

La richiesta di risarcimento per diffamazione può comprendere diverse voci di danno, che talvolta si sovrappongono:

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

  1. Danno morale: è la sofferenza psicologica subita a causa dell’offesa. In genere, è valutato in base all’intensità dell’offesa e alla sua diffusione.
  2. Danno esistenziale: riguarda la compromissione della vita di relazione e il turbamento significativo delle abitudini di vita. La giurisprudenza italiana ha oscillato sulla configurabilità autonoma di questo tipo di danno, ma in generale può essere riconosciuto quando la diffamazione ha conseguenze negative sulle relazioni familiari o sociali della vittima.
  3. Danno patrimoniale: si manifesta quando la diffamazione provoca una concreta perdita economica (per esempio, la cessazione di un contratto di lavoro o la riduzione di opportunità professionali). Qui il danneggiato deve fornire prove tangibili, come la disdetta di accordi commerciali o la perdita di clienti, collegabili in modo diretto alle dichiarazioni diffamatorie.

La valutazione equitativa del giudice e le c.d. Tabelle Milanesi

Data l’impossibilità di misurare in maniera matematica l’impatto sulla reputazione, spesso il giudice effettua una “valutazione equitativa” (art. 1226 c.c.), tenendo conto dei parametri oggettivi (diffusione della notizia, gravità dell’offesa) e soggettivi (profilo della vittima, conseguenze realmente subite). Questo significa che, in sede civile, la sentenza è il risultato di un giudizio di bilanciamento tra la tutela dell’onore e della reputazione e la libertà di espressione. Per la valutazione equitativa la giurisprudenza suole utilizzare le c.d. Tabelle Milanesi, ovvero una serie di criteri di massima elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano dopo aver censito una notevole mole di pronunce in materia di diffamazione (CONSULTA LE TABELLE MILANESI)

Diffamazione a mezzo stampa: risarcimento – La procedura per ottenere il risarcimento danni per diffamazione

Per avviare una causa di diffamazione a mezzo stampa finalizzata al risarcimento, la vittima deve solitamente procedere come segue:

  1. Invio di una diffida o richiesta di rettifica: prima di avviare un’azione legale, è consigliabile inviare una lettera formale (diffida) alla testata o all’autore, chiedendo una rettifica o una smentita. Questo passaggio, pur non essendo obbligatorio in ogni caso, è spesso utile per dimostrare la volontà di ridurre la portata offensiva della pubblicazione.
  2. Querela in sede penale: la vittima ha tempo tre mesi dalla scoperta del fatto diffamatorio per sporgere querela. Una volta presentata querela, si aprirà un procedimento penale che può portare – in caso di condanna – all’applicazione di una pena (multa o reclusione) e al risarcimento del danno.
  3. Citazione in sede civile: in alternativa o in parallelo, si può agire in sede civile per ottenere un risarcimento. In questo caso, è consigliabile raccogliere fin da subito tutte le prove necessarie (articoli, screenshot, testimonianze, documentazione di eventuali perdite economiche) e rivolgersi a un avvocato specializzato in materia.
  4. Procedimento di mediazione: contestualmente o preventivamente rispetto all’avvio del procedimento giudiziario occorre anche avviare una procedura di mediazione, finalizzata al tentativo di conciliazione tra le parti. Detta procedura è oggi prevista quale condizione di procedibilità: ciò significa che in prima udienza, il Giudice, rilevata l’eventuale mancata attivazione di questa procedura, impone alle parti di svolgerla.

Tempi e costi del procedimento

Le tempistiche per ottenere un risarcimento in caso di “diffamazione a mezzo stampa risarcimento” possono variare notevolmente. Un giudizio civile può durare da uno a diversi anni, a seconda del carico di lavoro dei tribunali. I costi comprendono:

  • Spese legali: onorari dell’avvocato e costi di notifica, bolli, contributo unificato.
  • Eventuali consulenze tecniche: in alcuni casi, possono essere richieste per stabilire la diffusione effettiva del contenuto o l’incidenza del danno economico.
  • Risarcimento delle spese legali all’avversario: se la vittima dovesse soccombere in giudizio, potrebbe essere condannata a pagare le spese processuali alla controparte.

Tuttavia, la prospettiva di ottenere un risarcimento e di ristabilire la propria reputazione spesso vale l’impegno, soprattutto quando l’offesa è particolarmente lesiva.

Consigli pratici per vittime e testate giornalistiche

Per le vittime:

  1. Conservare ogni prova: screenshot, articoli, copie cartacee, video, registrazioni audio.
  2. Evitare reazioni impulsive: rispondere con insulti o diffamazioni può trasformarvi da parte lesa a parte in causa.
  3. Rivolgersi a un avvocato esperto: la materia richiede competenze specialistiche e una strategia di difesa ben strutturata.
  4. Valutare la trattativa stragiudiziale: in alcuni casi, si può concordare un risarcimento senza passare da un lungo processo.

Per i giornalisti e le testate:

  1. Verificare le fonti: la verità della notizia è il primo scudo difensivo contro l’accusa di diffamazione.
  2. Mantenere un tono sobrio: anche in presenza di fatti negativi, evitare attacchi personali, termini offensivi o linguaggio denigratorio.
  3. Rispettare la privacy: non divulgare dati personali se non strettamente pertinenti all’informazione d’interesse pubblico.
  4. Procedere con rettifiche tempestive: in caso di errori, rettificare il prima possibile per evitare di incorrere in responsabilità ulteriori.

Diffamazione a mezzo stampa: risarcimento danni – Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da oltre un ventennio di diffamazione a mezzo stampa e, più di recente, anche di diffamazione sui social network e di come cancellare la diffamazione online, assistendo imprese e privati cittadini nella tutela dei propri diritti nell’ambito di procedure di mediazione finalizzate a rimuovere la diffamazione dal web ed all’ottenimento di un risarcimento del danno e la deindicizzazione sul web, e, poi, di procedure giudiziarie finalizzate sia all’inibitoria della ulteriore trasmissione di video e/o post lesivi, sia al risarcimento del danno da diffamazione sui social. Di seguito alcuni nostri casi recenti:

Hai bisogno di una consulenza in materia di diffamazione? Contattaci subito 051.0420508

Oppure scrivici da qui

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link