Certificato introduttivo invalidità: firma non obbligatoria

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Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, titolato “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, ha introdotto importanti innovazioni nei criteri e nelle modalità di accertamento della condizione di disabilità. 

Tra queste, figura l’introduzione della “Valutazione di Base”, che sarà gestita in esclusiva dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2026.

Una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2024 è la modalità di avvio del procedimento  di valutazione dell’invalidità del richiedente.

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Questo sarà avviato tramite l’invio telematico del “certificato medico introduttivo”, che diventerà l’unica modalità per presentare l’istanza di accertamento della disabilità.

Non sarà più necessaria la successiva trasmissione della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o degli enti preposti (cfr. art. 8 del decreto). 

Le nuove procedure sono introdotte in forma sperimentale inizialmente in alcune provincie italiane. 

Di seguito  l’elenco dei territori e le modalità di   certificazione dei requisiti per i  medici, chiarite dall’Inps con messaggio 4364 del 19 dicembre 2024.

Con il messaggio 4465 del 27 dicembre 2024  INPS ha fornito una sintesi dettagliata della procedura.

Con il messaggio 662 del 20 febbraio è sTata fornita un ulteriore specificazione riguardante la firma digitale del medico, che non è obbligatoria (v. paragrafo 3) 

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1) Certificato medico disabilità sperimentale: le provincie delle sperimentazione

Con riferimento all’articolo 33 del suddetto decreto, è previsto l’avvio di una sperimentazione annuale dal 1° gennaio 2025, che coinvolgerà 9 province selezionate dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), ovvero :

  • Brescia
  • Trieste
  • Forlì-Cesena
  • Firenze
  • Perugia
  • Frosinone
  • Salerno
  • Catanzaro
  • Sassari.

Dal 1° gennaio 2025, in queste province, l’avvio del procedimento di accertamento della disabilità sarà possibile esclusivamente attraverso il nuovo “certificato medico introduttivo”in conformità al quadro normativo delineato dal decreto-legge n. 71/2024. v. sotto le modalità

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2) Requisiti e modalità operative per i medici certificatori

Per l’invio del certificato medico introduttivo, che deve essere rilasciato in modalità semplificata utilizzando l’apposito applicativo presente sul sito istituzionale www.inps.it ,  l’istituto chiarisce che, su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito della formazione necessaria , per i medici (…)  si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici  relativo al triennio 2023/2025.

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Quindi , il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), che gestisce l’Anagrafica nazionale dei crediti formativi ECM dovrà fornire all’Istituto riscontro, in modalità telematica, della formazione effettuata dai medici per la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dai medici certificatori,.

I  medici attualmente profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati  nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione utilizzando l’attuale autorizzazione (profilo medico certificatore) , tenendo conto che 

  • al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato.  il medico deve spuntare la dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”;
  • la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo.

 ATTENZIONE   Per i  medici  in servizio  “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione suindicata. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione.

3) Certificato introduttivo e procedura di riconoscimento della disabilità

Il   certificato medico introduttivo comprende:

  • Dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, cittadinanza, documento di identità, tessera sanitaria) e di eventuali tutori o genitori (per minori).
  • Domicilio per la convocazione a visita.
  • Diagnosi codificata (ICD), decorso, prognosi e documentazione diagnostica obbligatoria.
  • Segnalazioni specifiche: malattie neoplastiche, intrasportabilità (richiesta visita domiciliare), infermità derivanti da fatti illeciti, patologie particolari (es. ANFFAS).
  • Informazioni del medico certificatore: numero di iscrizione all’ordine o struttura sanitaria di appartenenza.

Il certificato viene firmato digitalmente dal medico certificatore e trasmesso all’INPS tramite il portale istituzionale, acquisendolo nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Inps ha precisato il 20 febbraio 2025 che  l’apposizione della firma digitale da parte del medico certificatore è facoltativa.  

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Pertanto, nella schermata della procedura denominata “Riepilogo” il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l’apposita casella visualizzabile al termine dell’iter.  

 La decorrenza delle prestazioni economiche riconosciute parte dal mese successivo alla trasmissione.

La ricevuta del certificato deve essere firmata dal richiedente e conservata dal medico. 

Eventuali integrazioni di documentazione medica possono essere inviate fino a 7 giorni prima della visita. Il certificato è consultabile sul “Portale della Disabilità”.

II certificato introduttivo ha  PRA valore per 90 giorni invece che 30 

Convocazione a visita

La lettera di convocazione, inviata con raccomandata A/R, specificherà data, orario e luogo della visita e precisa:

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  • L’obbligo di presentarsi con un documento di identità valido.
  • La possibilità di richiedere una nuova convocazione in caso di impedimenti.
  • L’avvertenza che l’assenza ingiustificata equivale alla rinuncia.

Le informazioni sulla convocazione sono visibili anche sul “Portale della Disabilità”.

4) Riconoscimento disabilità: l’accertamento sanitario, come e in che tempi

La disabilità viene accertata  nelle zone di sperimentazione attraverso un’unica procedura che copre: sostegno, invalidità civile, cecità e sordità civile, inclusione scolastica e altro.

L’accertamento è effettuato dalle Unità di Valutazione di Base (UVB) composte da:

  • Due medici nominati dall’INPS.
  • Un rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS).
  • Una figura professionale delle aree psicologiche/sociali.

Nel caso di minori, è previsto un medico specializzato in pediatria o neuropsichiatria infantile. La valutazione si conclude con un “certificato attestante la condizione di disabilità”, valido per ogni normativa vigente.

Tempistiche:

INPS prevede per i rilascio dell’autorizzazione:

  • 15 giorni per patologie oncologiche.
  • 30 giorni per minori.
  • 90 giorni per gli altri casi.

In caso di integrazioni documentali richieste, i termini si sospendono per 60 giorni (prorogabili di altri 60).

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Modalità per la trasmissione dei dati socio-economici

Dopo l’invio del certificato medico introduttivo, il richiedente può fornire all’INPS i dati socio-economici tramite il portale (SPID, CIE, CNS) o con l’assistenza di patronati.

I dati  richiesti sono: 

Informazioni personali, stato civile, reddito lordo, modalità di pagamento, eventuali ricoveri gratuiti superiori a 29 giorni, attività lavorativa.

Si ricorda che se la trasmissione viene effettuata da un patronato, è necessario conferire un mandato.

Inps precisa infine che eventuali dubbi normativi o procedurali possono essere segnalati alla casella dedicata: [email protected].

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