Pensioni, La costituzione della rendita vitalizia diventa imprescrittibile

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Se esercitata dal lavoratore o dai suoi superstiti decorsi i termini ordinari di prescrizione decennale. I chiarimenti dell’Inps in merito alla nuova facoltà introdotta dalla legge n. 203/2024.





Nessun termine di prescrizione al diritto del lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro o del committente, di riscattare con oneri a proprio carico i contributi omessi utili ai fini della quiescenza. L’articolo 30 della legge n. 203/2024 (cd. collegato lavoro) in vigore dal 12 gennaio 2025 ha introdotto una nuova facoltà di costituzione della rendita vitalizia esercitabile ove sia spirato l’ordinario termine decenale previsto dai commi 1 e 5 della legge n. 1338/1962. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 48/2025.

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La prescrizione

I contributi si prescrivono dopo cinque anni dal giorno di scadenza del versamento. Dopo tale termine, il datore di lavoro non ha alcuna possibilità di regolarizzare l’omissione, né l’Inps può più riceverli in pagamento. Tuttavia, qualora il lavoratore (o suo superstite) denunci il datore di lavoro per un’omissione contributiva entro tale termine di prescrizione (cinque anni), l’Inps può procedere al recupero entro 10 anni dall’omissione. Decorso il termine quinquennale (o decennale), l’articolo 13 della legge n. 1338/1962 consente al datore di lavoro o, in via sostitutiva, allo stesso lavoratore il ricorso alla costituzione di una rendita vitalizia. Questo diritto, tuttavia, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale.

In sostanza decorsi quindici o venti anni dall’omissione il datore di lavoro o, in via sostitutiva, il lavoratore perde il diritto alla rendita vitalizia.

La nuova facoltà

L’articolo 30 della legge n. 203/2024 cambia il predetto quadro giuridico introducendo una nuova facoltà di costituzione della rendita vitalizia in capo al lavoratore, in aggiunta a quella attualmente vigente, non soggetta a termine di prescrizione, attivabile quando i termini per le due richieste sopra citate siano prescritti.

In sostanza a seguito della modifica legislativa la costituzione della rendita vitalizia può realizzarsi attraverso tre modalità:

  1. richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta all’ordinaria prescrizione decennale (comma 1 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962);
  2. omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta all’ordinaria prescrizione decennale (comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962);
  3. richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico – una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (nuovo comma 7 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962)

L’Istruttoria

Dal punto di vista amministrativo l’Inps stressa che la nuova facoltà può essere esercitata solo quando siano spirati i termini ordinari di prescrizione. Per tale ragione se tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia non siano decorsi più di dieci anni la domanda di costituzione della rendita vitalizia presentata dal datore di lavoro o, in via sostitutiva dal lavoratore, o dai suoi superstiti, andrà esaminata secondo la consueta prassi istrutturia dell’Inps. Cioè con il preventivo confronto (o almeno il tentativo) con il datore di lavoro volto ad acquisire la sua posizione ufficiale e la disponibilità a farsi carico dell’onere salvo il risarcimento del danno nei confronti del lavoratore.

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Ove, invece, siano trascorsi più di dieci anni e, pertanto, i termini risultino prescritti la possibilità di inoltrare la domanda di costituzione della rendita può avvenire esclusivamente ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 203/2024. Essendo questa facoltà preclusa al datore di lavoro e non essendo qui tenuto al risarcimento del danno, l’Inps spiega che non è necessario il preventivo confronto fermo restando, comunque, la possibilità di contatti con il datore di lavoro per chiarimenti, riscontri e verifiche.

L’Inps, inoltre, spiega che se il diritto risulti prescritto solo in parte l’istanza deve essere considerata inoltrata in parte ai sensi della precedente lettera b) ed in parte ai sensi della precedente lettera c).

Gestione Pubbliche

La novità è destinata a trovare applicazione, teoricamente, anche alle gestioni pubbliche (Ex-Inpdap). Qui, tuttavia, va considerato che i termini di prescrizione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono stati sospesi sino al 31 dicembre 2025 (cfr. messaggio Inps 87/2025) e che la costituzione della rendita vitalizia riguarda solo gli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI). Per gli iscritti alla Casse CPDEL, CPS, CPUG e CTPS è, infatti, il datore di lavoro pubblico, sulla base dello speciale regime giuridico di cui all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, a dover a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione.   

A titolo esemplificativo, pertanto, per i periodi di lavoro con obbligo di iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) presso enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni (non rientranti nella sospensione del termine prescrizionale dei contributi sino al 31 dicembre 2025), con riferimento ai quali la prescrizione dei contributi è operativa a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi delle lettere a) e b) può essere presentata entro il 31 dicembre 2029. Solo successivamente a tale data il lavoratore può presentare la domanda ai sensi della lettera c).

Documenti: Circolare Inps 48/2025



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