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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 193 del 16 dicembre 2024 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” (di seguito “Legge Concorrenza 2023”), introduce diverse novità per le startup innovative e le PMI innovative, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai finanziamenti e offrire nuovi incentivi fiscali. Le novità sono contenute negli articoli 28 ss. della Legge in commento, quasi completamente riscritti dall’emendamento dei relatori approvato dalla Camera nella seduta 27 novembre 2024 (per esempio, si segnala che è stata eliminata la tanto discussa soglia del capitale sociale prevista dal testo originario del disegno di legge).

Come ribadito dagli atti parlamentari della Camera dei Deputati di commento alla Legge Concorrenza 2023, tali norme sono state formulate attraverso il confronto con il mondo produttivo e con le istanze pervenute dai principali portatori di interessi del sistema delle startup e cercano di dare attuazione agli obiettivi previsti dalla missione 1, componente 2, del PNRR, approvati dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, che, al punto M1C2-11, prevedono l’inserimento, nell’ambito della legge annuale sulla concorrenza, di norme volte ad effettuare il riesame e l’aggiornamento della legislazione in materia di startup al fine di razionalizzare la disciplina esistente, rivedendo la definizione di startup e promuovendo gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

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L’obiettivo di tale normativa è potenziare il sostegno agli investitori privati e favorire l’afflusso di capitali verso settori strategici ad alto potenziale tecnologico. Pur riconoscendo l’impatto positivo delle misure introdotte, si rilevano criticità strutturali che rischiano di comprometterne l’efficacia complessiva. Se da una parte abbiamo la volontà di incrementare gli incentivi alle startup e riconoscere a quest’ultime anche la fase evolutiva avanzata che ha raggiunto una maturità tale da essere pronta per una crescita significativa e un’espansione su larga scala (fase di scaleup), dall’altro vengono imposti nuovi requisiti e limitazioni, finalizzati a far sì che di tali strumenti possano godere le startup che si dimostrino effettivamente innovative e potenzialmente idonee a produrre un impatto significativo sull’economia e sull’innovazione.

In questo articolo a cura di Massimiliano Marchini, WST Law & Tax Firm commenta le principali modifiche e gli spunti che possono generare, dando un taglio centrale alla normativa entrata in vigore.

Definizione di startup innovative (art. 28 della Legge Concorrenza)

L’art. 28 della Legge Concorrenza 2023, interviene sulla nozione di startup innovativa dettata dall’art. 25 del cd. Start-up Act (i.e., Decreto-legge del 18/10/2012 n.179). In particolare, il comma 1 della Legge Concorrenza aggiunge ulteriori requisiti qualificanti il concetto di startup innovativa, quali il requisito secondo cui la startup innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) e specificando, nell’ambito del requisito dell’oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. 

Il comma 2, invece, introduce dei requisiti specifici che hanno il fine di provare la dinamicità e l’evoluzione dell’impresa. In particolare, ai fini della permanenza della startup innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’ articolo 2188 del codice civile, dopo la conclusione del terzo anno, questa può essere estesa fino a un massimo di cinque, se la società presenta almeno uno di questi requisiti: a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h, numero 1); b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione; c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno; d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1); e) ottenimento di almeno un brevetto.

Inoltre, tale termine potrà essere ulteriormente esteso per altri due anni e fino a un massimo di quattro, per il passaggio alla fase di scaleup e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell’impresa, che sono: i) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR, di importo superiore a un milione di euro, per ciascun periodo di estensione; ii) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1 del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 100% annuo.

Disposizioni transitorie per le startup già iscritte (art. 29 della Legge Concorrenza)

Il decreto in commento fissa le disposizioni transitorie per le startup innovative già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese. In particolare, l’art. 29 stabilisce che le startup innovative già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della Legge hanno diritto a permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei nuovi requisiti di cui alle lettere da a) a e) commentati nel paragrafo precedente (che richiamano l’art. 25, commi 2 e 3 dello Startup Act), avvenga:

  1. in caso di startup iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza dei tre anni; 
  2. in caso di startup iscritte da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza. Inoltre, le imprese non più in possesso dei requisiti di startup innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle PMI innovative.

Le startup innovative che perdano i requisiti per l’iscrizione a seguito dell’entrata in vigore della disciplina in considerazione potranno comunque iscriversi, in presenza dei relativi presupposti, nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle PMI innovative.

Modifiche alla definizione di incubatore certificato (art.30 della Legge Concorrenza)

In breve, la Legge Concorrenza 2023 punta a modificare la definizione di incubatore certificato, aggiungendo le attività di costituzione o incubazione di startup innovative, quelle di accelerazione e supporto delle medesime. Si prevede, inoltre, che gli incubatori certificati che svolgano attività di supporto e accelerazione di startup, siano iscritti in una sezione speciale del Registro delle imprese diversa da quella in cui sono iscritte le startup innovative.

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Nuove agevolazioni fiscali per gli investitori (art. 31 della Legge Concorrenza)

L’articolo 31 apporta ulteriori modifiche alla disciplina agevolative prevista dallo Startup Act. L’art. 29 e 29-bis del richiamato corpo normativo definiscono una serie di detrazioni IRPEF (c.d.  detrazione IRPEF ordinaria e detrazione IRPEF in de minimis). Nel dettaglio, l’art. 31 incrementa l’importo dell’agevolazione di cui all’art. 29-bis (in regime di de minimis), aumentando la percentuale di detrazione dal 50 al 65% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative. In relazione alla detrazione IRPEF in de minimis ricordiamo che la legge n. 162/2024 (in vigore dal 22 novembre 2024) consente, per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, di trasformare, in caso di incapienza del contribuente, l’eccedenza non detraibile in un credito d’imposta da utilizzare in dichiarazione o da fruire in compensazione.

Tuttavia, gli incentivi commentati al periodo precedente, non trovano applicazione nel caso in cui: i) l’investimento generi una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance; ii) il contribuente sia anche fornitore di servizi alla startup, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, per un fatturato eccedente il 25% dell’investimento agevolabile.

Inoltre, con riferimento alla sola detrazione de minimis (detrazione del 65%) viene previsto che: (i) la stessa possa trovare applicazione con riferimento alle sole start up nel primo triennio di iscrizione; (ii) non venga meno nei casi indipendenti dalla propria volontà (si pensi ad esempio ai casi di disinvestimento obbligato, quali l’attivazione di clausole di vendita forzata da parte del socio di maggioranza nei confronti del socio di minoranza); (iii) matura dalla data di disposizione del bonifico a favore della startup in caso di investimenti in strumenti finanziari convertendi (e non più dalla data in cui si verifica la conversione).

Viene, inoltre, previsto un’ulteriore agevolazione a favore degli incubatori e degli acceleratori che investano, direttamente o indirettamente, nel capitale di startup innovative (credito di imposta pari all’8% delle somme investite, per un importo massimo dell’investimento di euro 500.000/anno e con vincolo di mantenimento per almeno tre anni).

Infine, viene fissato quale termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative il 31 dicembre 2024.

Contributo sotto forma di credito d’imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati (art. 32 della Legge Concorrenza)

L’articolo 32 prosegue nell’obiettivo di incentivare l’investimento in startup innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore dei soggetti che supportano in fase iniziale o successiva lo sviluppo delle starup (incubatori e degli acceleratori certificati) che effettuino, direttamente o tramite altri organismi specializzati, investimenti in startup innovative. 

Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, nella misura dell’8% della somma investita entro il limite massimo di 500mila euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, prima dei tre anni produce come pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. 

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Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, nonché entro i limiti agli aiuti de minimis previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.

Disposizioni per favorire l’investimento istituzionale nelle startup innovative (art. 33 della Legge Concorrenza)

L’articolo 33, interamente sostituito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, interviene sui commi 90-94, dell’articolo 1, della legge n. 232/2016. Nel dettaglio, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5% (10% a partire dall’anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente. Con apposita clausola di salvaguardia, riconosce, in ogni caso, il beneficio fiscale, per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente. Inoltre, il regime di non imponibilità è applicabile ai redditi finanziari derivanti da investimenti effettuati, prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni, dalle Casse di previdenza private e dai Fondi pensione, a prescindere dalla composizione del paniere di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente. Infine, stabilisce che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di venture capital.

Incentivi per investitori stranieri (art. 35 della Legge Concorrenza)

L’art. 35 della legge in commento modifica il Testo unico immigrazione al fine di favorire l’ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di fondi di venture capital. In particolare, attraverso una modifica dell’ art. 26-bis D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), amplia le possibilità per gli investitori stranieri di ottenere permessi di ingresso e soggiorno in Italia al di fuori delle quote stabilite, prevedendo che tale possibilità sia concessa anche nel caso di investimento di almeno 500.000 euro in strumenti rappresentativi del capitale di un fondo di venture capital, oltre che di una società come già previsto dalla normativa vigente.  

Aspetti critici della nuova disposizione

Pur promuovendo l’innovazione, l’introduzione di criteri più restrittivi rischia di escludere alcune imprese emergenti che, pur avendo potenziale, non soddisfano parametri come l’aumento del capitale o l’incremento dei ricavi del 100% annuo.

Inoltre, si porta ad aumentare la complessità burocratica. Il sistema di incentivi e agevolazioni appare articolato e soggetto a diverse condizioni (per esempio, l’obbligo di mantenimento degli investimenti per almeno tre anni per incubatori e acceleratori), il che potrebbe rallentare l’accesso ai benefici.

La transizione delle startup a PMI innovative è regolata in modo rigido, con l’obbligo di soddisfare criteri finanziari stringenti. Questo potrebbe limitare la scalabilità di alcune aziende.

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Conclusione

La Legge Concorrenza 2023 rappresenta un passo avanti nel sostegno all’innovazione e agli investimenti, ma pone anche nuove sfide per le startup. Un monitoraggio attento e possibili interventi correttivi saranno fondamentali per evitare che la rigidità delle nuove regole ostacoli lo sviluppo di imprese emergenti con alto potenziale tecnologico. (foto di Trent Erwin su Unsplash)

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