ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE AGRICOLO: CASS. PEN., III, 30/07/24 N° 31108

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CON QUALI LIMITI E’ POSSIBILE ABBRUCIARE MATERIALE AGRICOLO?

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LA NORMATIVA

ART. 256-bis D.Lgs. 152/06 “Combustione illecita di rifiuti”

1.     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

OMISSIS

6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

ART. 182 D.Lgs. 152/06 “Smaltimento dei rifiuti”

OMISSIS

6-bis.    Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

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OMISSIS

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IL CASO

Due soggetti sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 256 e 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, per avere in più occasioni ed in concorso, effettuato attività di trasporto e smaltimento di rifiuti non autorizzati, provvedendo anche alla loro illecita combustione.

Si denuncia in Cassazione  la violazione degli artt. 256-bis, 184, comma 2, lettera e), e 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella versione vigente all’epoca dei fatti, sul rilievo che i fatti descritti nell’imputazione non potevano essere sussunti nelle fattispecie contestate, ricorrendo la deroga sanzionatoria di cui all’art. 256-bis, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006. A parere della difesa il materiale vegetale trasportato dagli imputati non era considerato rifiuto e non potevano essere applicate ai ricorrenti le sanzioni di cui agli artt. 256 e 256-bis, d.lgs. n. 152 del 2006.

Per i fatti contestati nel capo di imputazione sarebbe stata applicabile la sola sanzione amministrativa ex art. 255, del d.lgs. n. 152 del 2006. In ogni caso, anche volendo considerare la potatura oggetto di trasporto e combustione come rifiuto urbano, secondo l’attuale disciplina la pena da irrogare sarebbe stata quella prevista dall’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006 per il trattamento non autorizzato dei rifiuti, che sarebbe un reato contravvenzionale sanzionato con una pena di specie diversa da quella irrogata.

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LA CASSAZIONE

La CASS. PEN., III, 30/07/24 N° 31108 sottolinea come il fatto commesso non consiste nel “…mero abbruciamento di arbusti e potature, ovvero dei rifiuti che potrebbero rientrare nella previsione di cui all’art. 184, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006 nella versione vigente all’epoca dei fatti contestati, ma di aver utilizzato combustibile liquido e volantini pubblicitari; l’utilizzo dei quali esclude l’applicabilità del richiamato art. 184, comma 2, lettera e), che si riferisce esclusivamente ai materiali agricoli bruciati come tali, senza l’aggiunta di ulteriori materiali – anche se funzionale all’accensione o a un più rapido abbruciamento – quali, ad esempio, combustibili o volantini pubblicitari; e ciò, perché è evidente che la combustione dei materiali agricoli è consentita nella misura in cui genera per l’ambiente un pregiudizio contenuto. …”.

Giovanni Paris



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