Divieto di dimora, Cassazione: “Include anche il divieto di accesso nel medesimo luogo”

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Con la sentenza n. 2363 dello scorso 20 gennaio, la VI sezione penale della Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi in tema di divieto di dimora – ha ritenuto che, pur in difetto di una esplicita menzione da parte del Giudice, nel divieto di dimora deve ritenersi incluso anche il divieto di accesso ad un determinato luogo.

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Si è, difatti, precisato che “due prescrizioni – anche in difetto di un esplicito richiamo al divieto di accesso – devono ritenersi simultanee in quanto logicamente coordinate in funzione delle finalità di tutela sottese alla norma, nel senso che dall’applicazione del divieto di dimora in un determinato luogo, preordinato ad agevolare le possibilità di controllo dell’indagato non può che discendere anche il divieto di accesso al medesimo luogo, suscettibile di venire meno solo dietro esplicita autorizzazione del giudice, rischiando ogni contraria interpretazione, che ritenga il divieto di dimora non inclusivo del divieto di accesso nel senso prospettato dalla difesa, di frustrare le esigenze di tutela e di agevolare atteggiamenti strumentali“.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza, applicava la misura coercitiva del divieto di avvicinamento verso l’ex fidanzata di un uomo, reo del reato di lesioni aggravate, poste in essere in danno della donna.

In particolare, veniva disposta la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima con esplicita contestuale applicazione, altresì, della misura del divieto di dimora, la cui efficacia veniva condizionata all’ipotesi di “temporanea indisponibilità tecnica del dispositivo di controllo“. 

Successivamente, mentre ricorreva tale specifica condizione, l’uomo veniva rinvenuto nei pressi dell’abitazione dell’ex fidanzata, ad una distanza di poco superiore ai 500 metri e, successivamente, dopo essere stato accompagnato dai Carabinieri in caserma, veniva nuovamente rinvenuto nel cortile di accesso del condominio della persona offesa.

Alla luce di tali circostanze, il Tribunale del riesame di Roma, accertate plurime violazioni del divieto di dimora poste in essere dall’indagato, sostituiva la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, cumulata il divieto di dimora, con la misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo, stabilendo, inoltre, in caso di mancato consenso all’applicazione di tale dispositivo, la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Ricorrendo in Cassazione, l’indagato censurava la decisione per violazione dell’art. 283 c.p.p., deducendo come era tenuto a rispettare, in caso di mancanza di “braccialetto elettronico”, soltanto il “divieto di dimora” nel Comune di domicilio o residenza.

La Cassazione non condivide le doglianze formulate.

Gli Ermellini evidenziano che l’art. 283 c.p.p. stabilisce che con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. 

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L’art. 283 c.p.p. prevede il divieto di accesso ad un determinato luogo come corollario del divieto di dimora, rendendolo suscettibile di deroga solo dietro esplicita autorizzazione del giudice: le due misure (divieto di dimora e di accesso) devono essere intese in modo unitario, in quanto la previsione della possibilità di deroga soltanto in caso di esplicita autorizzazione da parte del giudice include testualmente entrambe le prescrizioni, del divieto di dimora e divieto di accesso.

Con la sentenza in commento la Cassazione precisa, altresì, che, pur in difetto di una esplicita menzione da parte del Giudice, nel divieto di dimora deve ritenersi incluso anche il divieto di accesso ad un determinato luogo.

La giurisprudenza ha, difatti, precisato che le due prescrizioni – anche in difetto di un esplicito richiamo al divieto di accesso – devono ritenersi simultanee in quanto logicamente coordinate in funzione delle finalità di tutela sottese alla norma, nel senso che dall’applicazione del divieto di dimora in un determinato luogo, preordinato ad agevolare le possibilità di controllo dell’indagato non può che discendere anche il divieto di accesso al medesimo luogo, suscettibile di venire meno solo dietro esplicita autorizzazione del giudice, rischiando ogni contraria interpretazione, che ritenga il divieto di dimora non inclusivo del divieto di accesso nel senso prospettato dalla difesa, di frustrare le esigenze di tutela e di agevolare atteggiamenti strumentali.

In relazione al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come – anche in considerazione delle ragioni genetiche della misura adottata – il venire meno della possibilità di utilizzo del presidio di controllo elettronico determinava logicamente che il divieto di dimora nel luogo di residenza della persona offesa fosse inteso come comprensivo anche del divieto di accedere ai medesimi luoghi interdetti senza debita autorizzazione del giudice.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

 

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