«I lavoratori sono tutti uguali»

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Tutti i lavoratori sono uguali e hanno gli stessi diritti, anche dietro le sbarre. In base a questo principio la Cassazione ha condannato l’Inps a pagare la Naspi, l’indennità che spetta ai dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, a un detenuto. Tanto più, spiegano i giudici, che il lavoro durante la detenzione non è considerato come un tempo un obbligo ma costituisce uno strumento per la riabilitazione. «Il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi», si legge nelle motivazioni della sentenza della sezione Lavoro che ha dato ragione al recluso che si era rivolto al tribunale per avere l’indennità.

I diritti

«Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria – scrivono i giudici – va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa». E aggiungono: «La disciplina del lavoro intramurario ha subìto modifiche con l’evoluzione dei diritti del lavoratore e l’attuazione del principio costituzionale della finalità rieducativa delle pene detentive. Il lavoro svolto all’interno degli istituti carcerari e alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria era inizialmente configurato come parte integrante della pena e si affermava che in ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l’obbligo del lavoro». Ma oramai, si sottolinea, il lavoro ha perso il carattere di afflittività «per divenire uno strumento centrale del trattamento del detenuto, nella globale finalità rieducativa e di reinserimento nella collettività, per la sua non desocializzazione in conseguenza dello stato di reclusione». La Corte ricorda come siano stati riconosciuti al lavoratore detenuto vari diritti soggettivi e si sia stabilito che il lavoro penitenziario non abbia carattere afflittivo e sia remunerato. Per questo l’organizzazione e i metodi, spiega la sentenza, «devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale». E così, visto che la durata delle prestazioni lavorative non deve essere superiore ai limiti stabiliti dalle leggi, si prevedono il riposo festivo, le ferie retribuite, le tutele assicurative e previdenziali, anche la disoccupazione va pagata.

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La vicenda

La Corte d’Appello di Torino aveva già respinto l’appello dell’Inps confermando la condanna a pagare all’oramai ex detenuto la Naspi per la fine dell’attività lavorativa svolta durante la permanenza nel carcere di Ivrea, con contratto a termine. In primo grado il Tribunale non aveva escluso la tesi dell’Inps secondo il quale il rapporto era “sospeso” e non “cessato” alla scadenza del termine, ma il detenuto aveva dimostrato che con la cessazione del progetto di assegnazione al lavoro il contratto era scaduto e la possibilità di continuare le prestazioni rimessa alla direzione del carcere. Per il tribunale, come adesso per la Cassazione, è del tutto irrilevante che l’attività lavorativa inframuraria fosse prestata secondo criteri predeterminati di rotazione ed avvicendamento per consentire, nel rispetto della funzione riabilitativa, l’accesso al lavoro di un maggior numero di detenuti, sicché alla scadenza del termine, non ravvisandosi la volontà dell’amministrazione di privarsi definitivamente delle prestazioni del soggetto, verrebbe meno il requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione. Per i giudici invece il requisito dell’involontarietà dello stato di disoccupazione risulta riconducibile all’iniziativa del datore, alla sua sfera di influenza ed alle sue prerogative imprenditoriali, quindi all’amministrazione penitenziaria. Tanto più che non c’erano prove che alla scadenza contrattuale l’attività fosse stata affidata a un altro detenuto in ragione dei criteri di rotazione; ha anche ritenuto che lo stato di disoccupazione da lavoro penitenziario sia equiparabile a quanto consegue alla perdita del lavoro “libero”, precisando anche che «la detenzione non costituisce decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione che spetta anche al lavoratore che abbia perso il posto per aver iniziato un periodo di detenzione.

Le motivazioni

La Corte sottolinea che «Il fine di rieducazione e reinserimento sociale non influisce, dunque, sui contenuti della prestazione e sulla modalità di svolgimento del rapporto, anzi – dicono – si può affermare che il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi». Nella sentenza si ricorda che l’amministrazione penitenziaria versa all’Inps i contributi per la disoccupazione anche per i detenuti lavoratori, «elemento – si legge – utile a corroborare la soluzione che riconosce all’ex-detenuto la tutela previdenziale richiesta». Mentre non è rilevante, si sottolinea, che l’amministrazione penitenziaria non persegua scopi di lucro perché, ricorda la Corte, la Naspi spetta a tutti i lavoratori anche se dipendenti da enti che non perseguono scopi di lucro, come gli enti del terzo settore. E il collegio respinge anche l’altro argomento addotto dall’Inps, ossia che i posti di lavoro vengano assegnati ai detenuti «a rotazione», modalità necessaria per conciliare l’impegno dell’amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro, ma dalla notoria scarsità quantitativa dell’offerta di lavoro in carcere, sottolineano i giudici, «non può dipendere alcuna conseguenza in termini di trattamento previdenziale».

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