Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi ed insolvenza da parte del revisore

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Lo scorso 28 settembre รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, il decreto correttivo ter al CCII (D.lgs 136/2024). Per il revisore legale, la modifica di maggior rilievo รจ stata introdotta dallโ€™art. 25-octies, comma 1 del Codice della crisi dโ€™impresa e dellโ€™insolvenza.

Viene attribuito oltre allโ€™organo di controllo, anche al revisore legale, nellโ€™esercizio delle rispettive funzioni, il compito di segnalare per iscritto, allโ€™organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti di cui allโ€™articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dellโ€™istanza di cui allโ€™articolo 17 del CCII. La segnalazione รจ motivata, รจ trasmessa con mezzi che assicurano la prova dellโ€™avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale lโ€™organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui allโ€™art. 2403 del codice civileย ยป.

Ci si chiede, in quali momenti il revisore potrebbe intercettare situazioni di superamento delle soglie di indebitamento previste dal CCII, tenuto conto dellโ€™inciso adottato dal legislatore, โ€œnellโ€™esercizio delle proprie funzioni?โ€

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Il compito cui รจ chiamato il revisore

Un supporto in questo approfondimento ci รจ fornito dal nuovo documento di ricerca (Ddr) n. 259 di Assirevi, pubblicato nello scorso mese di dicembre.

Lโ€™associazione italiana dei revisori legali, nel proprio documento, evidenzia come lo standard applicabile alla procedura di segnalazione posta in capo ai revisori, รจ costituito dai principi di revisione applicabili.

In particolare, i principi di revisione interessati sono:

  • Principio ISA Italia n. 570 โ€œcontinuitร  aziendaleโ€;
  • Principio SA Italia n. 250B โ€œLe verifiche della regolare tenuta della contabile socialeโ€.

ISA Italia 570 ed obbligo di segnalazione

Occorre subito rilevare che la nozione di continuitร  aziendale espressa nel Principio di revisione non risulta perfettamente coincidente con quella di โ€œcrisiโ€ di cui allโ€™art. 2 del CCII.

Tale mancata, piรน che in termini tecnici, appare nettamente sotto un punto temporale.

Infatti, gli elementi informativi acquisiti durante lo svolgimento delle procedure finalizzate a trarre una conclusione in merito allโ€™appropriatezza dellโ€™utilizzo del presupposto della continuitร  aziendale e circa lโ€™eventuale sussistenza di unโ€™incertezza significativa possono rappresentare un utile fondamento circa la valutazione sulla sussistenza o meno dei presupposti della segnalazione. Tali elementi sono rinvenibili durante lโ€™esercizio, ma occorre considerare che le verifiche da parte del revisore potranno essere svolte solo ex post (a consuntivo) in un momento necessariamente successivo al compimento degli atti gestori da parte dagli amministratori, generalmente al termine dellโ€™intero processo di revisione, prima dellโ€™espressione del proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso.

Il principio di revisione SA Italia 250B, relativo allo svolgimento delle verifiche periodiche in corso dโ€™esercizio

Elementi informativi sulla base dei quali fondare la propria segnalazione possono essere reperiti durante lโ€™esercizio mediante lo svolgimento delle verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilitร  sociale โ€“ principio SA Italia 250B.

Nonostante il principio non preveda lo svolgimento di procedure di analisi in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della societร  revisionata o alle prospettive future della stessa, sarร  opportuno pianificare dette verifiche considerato la rischiositร  associata allโ€™incarico e verificando (documentando nelle proprie carte di lavoro) eventuali superamenti delle soglie dโ€™indebitamento indicate dallโ€™art. 3, comma 4 del CCII, ovvero debiti scaduti verso: i) i dipendenti; ii) i fornitori; iii) gli istituti finanziari; iv) i creditori pubblici qualificati.

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Lo scambio dโ€™informazioni ai sensi dellโ€™art. 2409-septier del codice civile

Lโ€™obiettivo perseguito dal legislatore mediante il โ€œnovelloโ€ art. 25-ocites del CCII, appare quello di rafforzare i sistemi di allerta nelle imprese di minori dimensioni, prive di un organo di controllo (sindaco unico o collegio), le quali potranno godere di un rafforzamento nella propria struttura grazie alla nomina di professionisti di elevata formazione, i quali saranno responsabili di una valutazione sui potenziali indicatori della crisi pena una loro responsabilitร  diretta.

Nelle societร  nelle quali รจ stato incaricato lโ€™organo di controllo, mediante lo scambio di informazioni con lo stesso, il revisore avrร  un ulteriore possibilitร  di ottenere informazioni utili alla valutazione in merito alla presenta di eventuali indicatori della crisi.

Lo scambio dโ€™informazioni tra organi diventa pertanto ancora piรน importante.

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Maurizio Cataldo โ€“ Centro Studi CGN
Partner Alps Audit



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