Lo scorso 28 settembre รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, il decreto correttivo ter al CCII (D.lgs 136/2024). Per il revisore legale, la modifica di maggior rilievo รจ stata introdotta dallโart. 25-octies, comma 1 del Codice della crisi dโimpresa e dellโinsolvenza.
Viene attribuito oltre allโorgano di controllo, anche al revisore legale, nellโesercizio delle rispettive funzioni, il compito di segnalare per iscritto, allโorgano amministrativo, la sussistenza dei presupposti di cui allโarticolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dellโistanza di cui allโarticolo 17 del CCII. La segnalazione รจ motivata, รจ trasmessa con mezzi che assicurano la prova dellโavvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale lโorgano amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui allโart. 2403 del codice civileย ยป.
Ci si chiede, in quali momenti il revisore potrebbe intercettare situazioni di superamento delle soglie di indebitamento previste dal CCII, tenuto conto dellโinciso adottato dal legislatore, โnellโesercizio delle proprie funzioni?โ
Il compito cui รจ chiamato il revisore
Un supporto in questo approfondimento ci รจ fornito dal nuovo documento di ricerca (Ddr) n. 259 di Assirevi, pubblicato nello scorso mese di dicembre.
Lโassociazione italiana dei revisori legali, nel proprio documento, evidenzia come lo standard applicabile alla procedura di segnalazione posta in capo ai revisori, รจ costituito dai principi di revisione applicabili.
In particolare, i principi di revisione interessati sono:
- Principio ISA Italia n. 570 โcontinuitร aziendaleโ;
- Principio SA Italia n. 250B โLe verifiche della regolare tenuta della contabile socialeโ.
ISA Italia 570 ed obbligo di segnalazione
Occorre subito rilevare che la nozione di continuitร aziendale espressa nel Principio di revisione non risulta perfettamente coincidente con quella di โcrisiโ di cui allโart. 2 del CCII.
Tale mancata, piรน che in termini tecnici, appare nettamente sotto un punto temporale.
Infatti, gli elementi informativi acquisiti durante lo svolgimento delle procedure finalizzate a trarre una conclusione in merito allโappropriatezza dellโutilizzo del presupposto della continuitร aziendale e circa lโeventuale sussistenza di unโincertezza significativa possono rappresentare un utile fondamento circa la valutazione sulla sussistenza o meno dei presupposti della segnalazione. Tali elementi sono rinvenibili durante lโesercizio, ma occorre considerare che le verifiche da parte del revisore potranno essere svolte solo ex post (a consuntivo) in un momento necessariamente successivo al compimento degli atti gestori da parte dagli amministratori, generalmente al termine dellโintero processo di revisione, prima dellโespressione del proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso.
Il principio di revisione SA Italia 250B, relativo allo svolgimento delle verifiche periodiche in corso dโesercizio
Elementi informativi sulla base dei quali fondare la propria segnalazione possono essere reperiti durante lโesercizio mediante lo svolgimento delle verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilitร sociale โ principio SA Italia 250B.
Nonostante il principio non preveda lo svolgimento di procedure di analisi in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della societร revisionata o alle prospettive future della stessa, sarร opportuno pianificare dette verifiche considerato la rischiositร associata allโincarico e verificando (documentando nelle proprie carte di lavoro) eventuali superamenti delle soglie dโindebitamento indicate dallโart. 3, comma 4 del CCII, ovvero debiti scaduti verso: i) i dipendenti; ii) i fornitori; iii) gli istituti finanziari; iv) i creditori pubblici qualificati.
Lo scambio dโinformazioni ai sensi dellโart. 2409-septier del codice civile
Lโobiettivo perseguito dal legislatore mediante il โnovelloโ art. 25-ocites del CCII, appare quello di rafforzare i sistemi di allerta nelle imprese di minori dimensioni, prive di un organo di controllo (sindaco unico o collegio), le quali potranno godere di un rafforzamento nella propria struttura grazie alla nomina di professionisti di elevata formazione, i quali saranno responsabili di una valutazione sui potenziali indicatori della crisi pena una loro responsabilitร diretta.
Nelle societร nelle quali รจ stato incaricato lโorgano di controllo, mediante lo scambio di informazioni con lo stesso, il revisore avrร un ulteriore possibilitร di ottenere informazioni utili alla valutazione in merito alla presenta di eventuali indicatori della crisi.
Lo scambio dโinformazioni tra organi diventa pertanto ancora piรน importante.
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Maurizio Cataldo โ Centro Studi CGN
Partner Alps Audit
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