Rimborso delle riserve di capitale ai soci

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Fatto salvo il caso in cui non si applichi la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili, o delle riserve di utili, di cui all’art. 47, comma 1 del TUIR, l’importo finanziario derivante dalla distribuzione delle riserve di capitale dovrebbe comportare una riduzione del reddito imponibile per la società ricevente.

Valutazione civilistica della partecipazione

È ovvio che, in seguito alla registrazione del provento finanziario, la società partecipante dovrà anche valutare, sotto il profilo civilistico, se, a causa della distribuzione, si verifichi una perdita di valore della partecipazione, con l’obbligo di procedere alla svalutazione.

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Così la Norma di Comportamento n. 228 del 26 febbraio 2025, con cui l’AIDC (L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha esaminato il trattamento fiscale relativo al rimborso delle riserve di capitale.

L’Associazione sottolinea le situazioni in cui il denaro e/o il valore di mercato dei beni ricevuti a titolo di rimborso delle riserve di capitale dalla società partecipata non contribuiscono a determinare il reddito del socio che svolge attività d’impresa.

Regimi contabile e fiscale applicabili

Si analizzano i regimi contabile e fiscale applicabili.

Regime contabile

Dal punto di vista contabile, la normativa di riferimento è quella stabilita dal documento OIC 21 (§ 58), che stabilisce, in linea generale, che il provento deve essere rilevato quando si acquisisce il diritto alla riscossione, a seguito della delibera assembleare di distribuzione dell’utile dell’esercizio e/o delle riserve.

In particolare, il principio contabile sopra menzionato stabilisce che tali somme devono essere registrate come proventi finanziari, classificati sotto la voce “C15) Proventi da partecipazioni”, a prescindere dalla natura delle riserve distribuite.

Per la distribuzione delle riserve di capitale, la tecnica contabile prevede quindi che i proventi finanziari derivanti dalle partecipazioni vengano iscritti nel conto economico, senza che si verifichi una riduzione del valore contabile della partecipazione iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale; ciò vale anche nel caso in cui l’assemblea decida di rimborsare riserve costituite da precedenti apporti dei soci.

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L’Associazione dei commercialisti sottolinea come sia rilevante il fatto che venga registrato un provento (nel bilancio della società partecipante) in seguito alla distribuzione di una parte del patrimonio netto della società partecipata, non derivante da un utile conseguito da quest’ultima.

Infatti, il documento OIC 21 (§ 58) impone alla società partecipante di accertarsi che, dopo la distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia sceso a tal punto da rendere necessaria la registrazione di una perdita di valore.

Aspetti fiscali relativi alle distribuzioni delle riserve

Lato fiscale, tali somme (salvo che non scatti la presunzione di distribuzione di utili o riserve di utili ai sensi dell’art. 47, comma 1, del TUIR) vengono considerate come distribuzioni di riserve di capitale ai sensi dell’art. 47, comma 5, del TUIR, secondo la quale non vengono considerati utili le somme e i beni che i soci ricevono a titolo di distribuzione di riserve (o di altri fondi) che provengono da sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, da interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, da versamenti effettuati dai soci a fondo perduto o come conferimenti in conto capitale, nonché da saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

In questi casi, si applica una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute, pari all’importo delle somme o al valore normale dei beni ricevuti.

Plusvalenze derivanti dalla distribuzione

Va anche tenuto conto dell’articolo 86, comma 5-bis del TUIR: questo stabilisce che le somme o il valore dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di capitale e riserve di capitale ai sensi dell’art. 47, comma 5 del TUIR, generano plusvalenze solo per la parte che supera il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.

Secondo la normativa fiscale, quindi, la distribuzione di riserve di capitale ha rilevanza fiscale per il socio (come plusvalenza relativa alla partecipazione) soltanto nel caso in cui l’importo rimborsato superi il valore fiscale della partecipazione posseduta. In caso contrario, la legge prevede esclusivamente una riduzione del valore fiscale della partecipazione.

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Riduzione del reddito d’impresa

Di conseguenza, entro i limiti del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale provento (registrato per l’intero importo nel Conto economico nella voce pertinente) deve essere ridotto nel modello REDDITI al fine di determinare il reddito d’impresa e sottratto dalla base imponibile.



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