Riduzioni di prezzo o sconti applicati al momento dell’acquisto sui farmaci con obbligo di ricetta non rientrano tra le forme di pubblicità vietate dalle norme europee. Lo sono invece altre promozioni come buoni sconto o premialità per acquisti futuri, anche sotto forma di tagli prezzo su farmaci otc o prodotti dell’healthcare. È quanto afferma la sentenza (pubblicata oggi) con cui la Corte di giustizia europea si è espressa sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla Corte federale di giustizia tedesca (Bundesgerichtshof) nella causa tra l’Ordine dei farmacisti della Renania settentrionale (Apothekerkammer Nordrhein) e la farmacia online olandese DocMorris. In sintesi, secondo la Corte la discriminante è l’effetto che la promozione esercita sul comportamento del consumatore: uno sconto diretto e immediato sul prezzo di acquisto, anche quando il farmaco è soggetto a ricetta, incide soltanto sulla scelta della farmacia cui rivolgersi e non incentiva al consumo, quindi non è vietato. Se invece stimola una domanda aggiuntiva di farmaci, come buoni sconto o premi vari, la promozione diventa pubblicità ed è vietata.
La vicenda giudiziaria da cui scaturisce la sentenza trae origine da diverse campagne promozionali lanciate in Germania da DocMorris per diversi anni, che includevano sconti diretti sul prezzo del farmaco ordinato, con riduzioni fino a 10 euro; buoni sconto per acquisti futuri, validi per altri prodotti da banco e dell’healthcare; programmi di referral con premi per i clienti e gli amici che facevano entrare nel programma fedeltà.
In un primo momento le autorità tedesche avevano ritenuto che tali iniziative violassero la normativa nazionale sulla pubblicità dei medicinali ed erano intervenute per bloccarle. Tuttavia, nel 2017, dopo un primo intervento della Corte di giustizia Ue nella causa C-148/15, quattro su cinque di queste ordinanze erano state revocate, da cui un ricorso per danni da parte di DocMorris e un nuovo contenzioso che ora è approdato alla Corte di giustizia Ue.
La sentenza, di fatto, ribadisce che gli Stati membri possono adottare restrizioni alla pubblicità dei medicinali, purché esse siano proporzionate e giustificate dalla tutela della salute pubblica. In questo contesto, non rientrano nella nozione di pubblicità per medicinali le promozioni che offrono riduzioni di prezzo e sconti immediati sui medicinali soggetti a prescrizione (laddove immediati significa che al momento dell’ordine il cliente paga meno di quanto originariamente previsto). Rientrano invece nella nozione di pubblicità le campagne che offrono buoni per l’acquisto successivo di altri prodotti, compresi medicinali non soggetti a prescrizione. Non sono quindi illegittime per la legislazione comunitaria le norme di uno Stato membro che sui farmaci con obbligo di prescrizione vietano pubblicità consistenti nell’offerta di vantaggi futuri, perché l’effetto è quello di incentivare il cliente a incrementare i consumi (con potenziali rischi per la salute pubblica). Nel caso invece di sconti o riduzioni di prezzo immediati, la legge nazionale può legittimamente vietarli se il loro valore non è immediatamente chiaro all’acquirente, come accadeva nel caso di una delle campagne promosse da DocMorris.
Come si può intuire, la sentenza è rilevante per il mercato tedesco dove i farmaci con obbligo di ricetta sono autorizzati alla vendita via internet e le farmacie online con sede in altri Paesi (olanda in particolare) detengono quote importanti. Per uno Stato Ue come l’Italia, dove invece l’online riguarda soltanto i farmaci senza ricetta, le ricadute sono limitate. Anche perché, come noto, la legge italiana già consente di effettuare sconti sui prezzi dei farmaci di fascia A e C (a patto che siano rivolti all’intera clientela e non soltanto ad alcune categorie o individui). Piuttosto, ci si potrebbe chiedere se la sentenza della Corte europea non “sdogani” forme di promozione come l’abbuono del ticket da parte della farmacia (che lo paga al posto del cliente). Ma per Quintino Lombardo, di Lombardo e Cosmo Iusfarma Studio Legale, la risposta è negativa. «Il ticket è una misura cui ricorre lo Stato sui farmaci rimborsati per ricordare all’assistito il valore di ciò che riceve e quindi responsabilizzarlo» è il suo commento «la farmacia che lo versa al posto del cliente vanifica la finalità ed è per questo che tale opzione è vietata. In altre parole, siamo su un pano del tutto diverso».
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