I NUOVI CODICI ATECO 2025 – Una prima analisi in ambito fiscale

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Dal 1° aprile 2025 sono in vigore i nuovi CODICI ATECO 2025 che rappresentano un importante restyling di quelli sino ad ora in vigore.

A tal riguardo, con un comunicato congiunto ISTAT, AGENZIA DELLE ENTRATE ed UNIONCAMERE è stato precisato quanto di seguito riportato:

  • ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL SISTEMA CAMERALE – Per le finalità amministrative, le Camere di commercio hanno sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio. Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti. Inoltre, la comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili senza costi dall’app Impresa Italia, scaricabile dai principali app store online. Sul sito “impresa.italia.it” (http://impresa.italia.it/) sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.

  • ADEMPIMENTI FISCALI – Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salvo diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Come previsto con la Risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008 (relativamente alla classificazione ATECO 2007 all’epoca introdotta), l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Al riguardo, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, si ricorda che:

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  • se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;

  • se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

Pertanto, una prima riflessione concerne il fatto che i contribuenti non sono tenuti a presentare Modelli di variazione dati ai fini IVA. Al riguardo si evidenzia anche la Risoluzione n. 20/E del 2022 dell’Agenzia (pubblicata in occasione dell’ultimo aggiornamento dei codici ATECO 2007) che, oltre a ricordare che i nuovi CODICI vanno utilizzati negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate (per i CODICI ATECO 2025 dal 1° aprile 2025), specificava che i contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d’identità elettronica (CIE). All’interno dell’area riservata occorrerà selezionare il servizio “Cassetto fiscale” e aprire la sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre attività” per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.

UNO SGUARDO D’INSIEME SUI NUOVI CODICI ATECO

La nuova codifica ISTAT rappresenta una profonda rivisitazione di quella precedente.

I nostri uffici restano a disposizione per tutti i chiarimenti.



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