Il nuovo testo in vigore da giugno fa sintesi in un testo più snello di tutte le Carte sulla professione. E introduce alcune novità, a partire da una rinnovata attenzione ai temi di genere
di Patrizia Pertuso
Semplificazione, nuove tecnologie, declinazione di genere e introduzione della categoria “persona”. Dalla necessità di affrontare questi aspetti è nato il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti che sostituisce il Testo Unico dei Doveri. Approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti lo scorso 11 dicembre, entrerà in vigore dal primo giugno 2025. Fino al 31 maggio, quindi, si continuerà a fare riferimento all’attuale Testo unico della deontologia. Obiettivo del nuovo Codice: aggiornare il quadro storico delle regole della professione.
Questo nuovo documento sintetico è nato dal confronto condotto dalla Commissione giuridica, presieduta da Enrico Romagnoli, con enti, sindacati e associazioni che, negli anni, hanno collaborato con l’Ordine dei Giornalisti siglando Carte importanti, tutte inglobate nel nuovo Codice. Tutte le Carte deontologiche sono state così storicizzate e continueranno ad essere la cornice all’interno della quale si muove il lavoro giornalistico.
Suddiviso in VIII titoli (Fonti normativi e principi generali, Ambiti di applicazione, Doveri nei confronti delle persone, Doveri in tema di informazione, Formazione e lavoro giornalistico, Procedimenti, Sanzioni, Disposizioni finali) e 40 articoli, il nuovo Codice recepisce dunque i principi generali attinti dalle fonti normative e dai documenti deontologici approvati dal Consiglio nazionale dell’Ordine: dal Protocollo sulla trasparenza della pubblicità, alle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’ambito all’attività giornalistica, passando per la Carta di Treviso, la Carta dei doveri, il Protocollo di intesa sui Sondaggi demoscopici, la Carta di Perugia, la Carta di Roma, il Decalogo dei giornalisti sportivi, il Codice di autoregolamentazione dei processi in tv, la Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa, la Carta di Firenze, la Carta di Milano e, ovviamente, il Testo Unico dei doveri del giornalista approvato dal CNOG nel 2016 e poi aggiornato nel 2021.
«La situazione in cui ci trovavamo – spiega Enrico Romagnoli, Presidente della Commissione giuridica dell’OdG nazionale – necessitava di un’opera di razionalizzazione e semplificazione. La stesura del nuovo Codice ci ha impegnato per 14 mesi nel corso dei quali abbiamo ricevuto circa 450 emendamenti da consiglieri nazionali, Consigli di disciplina, Consigli territoriali. Abbiamo avuto diverse audizioni e numerosi confronti con il Garante per la protezione dei dati personali, con la Garante per l’adolescenza e l’infanzia, con le associazioni di categoria, con la Fnsi, e via dicendo. È stato un lavoro estremamente stimolante e di mediazione. Alla fine, lo abbiamo siglato con un voto all’unanimità: è stata una bella soddisfazione. Da una parte, si sentiva la necessità di razionalizzare le norme deontologiche e, in qualche modo, di aiutare chi si occupa della parte istruttoria e sanzionatoria. Dall’altra, ci si voleva rivolgere agli stessi giornalisti, ai ragazzi delle scuole e, più in generale – e questo sarebbe l’obiettivo più importante – all’opinione pubblica che ha il diritto di sapere cosa il giornalista può riportare e cosa no. In fin dei conti, la deontologia è il rigore che la categoria si dà».
La declinazione di genere
Nel nuovo Codice sono confluite tutte le Carte deontologiche e tutto ciò che era presente nel Testo Unico. Inoltre, ci sono tutta una serie di novità assolute. La prima è la declinazione di genere mantenuta in tutto il testo. «Questo – dice ancora Romagnoli – è il primo Codice deontologico italiano che viene declinato in entrambi i generi».
Nell’articolo 13, Rispetto delle differenze di genere, si tratta espressamente di casi di «femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e di fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale». E si sancisce la deontologia giornalistica che deve «evitare stereotipi di genere, espressioni, immagini e comportamenti lesivi della dignità della persona». Deve puntare a non rendere identificabili, neppure indirettamente, «le vittime di atti di violenza, salvo esplicita e motivata richiesta delle vittime stesse, purché maggiorenni». Deve mantenere alta l’attenzione su un «linguaggio rispettoso, corretto e consapevole, l’attenzione all’essenzialità dell’informazione e alla continenza, evitando spettacolarizzazioni». Sempre nello stesso articolo 13 è sancito “il divieto di usare espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto o colpevolizzino la vittima” e, infine, l’attenzione va anche verso i familiari o verso le altre persone coinvolte nei fatti che devono essere trattate attraverso «una cronaca rispettosa».
Suicidi e autolesionismo
Altra novità riguarda i «Suicidi, tentati suicidi e atti di autolesionismo» a cui è dedicato l’articolo 15. Oltre alle disposizioni sulla tutela di minori e dei soggetti deboli, nel nuovo testo vengono incluse le persone malate, con disabilità o in condizioni di vulnerabilità. E vengono specificate le modalità di trattamento delle informazioni che le riguardano: si rafforza il rispetto dell’identità personale, l’aggiornamento delle notizie stesse e il diritto all’oblio sottolineando l’importanza di evitare riferimenti non essenziali al passato delle persone e facilitando anche processi di de-indicizzazione online.
In caso di suicidi, tentati suicidi e atti di autolesionismo, «la/ilgiornalista – si legge nell’articolo 15 del nuovo Codice – diffonde l’identità del soggetto interessato, o elementi utili a individuarla, solo in presenza di evidente interesse pubblico e rilevanza sociale o giudiziaria; si attiene all’essenzialità dell’informazione ed evita sensazionalismi anche nei titoli e nelle immagini; non ricorre a semplificazioni sulle motivazioni; evita di descrivere in modo dettagliato i luoghi e le modalità dell’evento e ogni particolare che potrebbe determinare comportamenti emulativi; usa con cautela collegamenti ai social network; assicura una cronaca rispettosa dei familiari e delle altre persone vicine alla vittima e ne diffonde l’identità solo nei casi di evidente interesse pubblico; favorisce la diffusione di informazioni sulla prevenzione dei suicidi e sull’attività dei centri di aiuto».
La categoria di “persona”
«Finalmente c’è un’indicazione importante – afferma Romagnoli – che riguarda la vittima e anche i familiari. Questo lavoro si coniuga con un’altra novità: a livello deontologico abbiamo sempre parlato di minori o minorenni, di migranti, di disagiati. Sulla scorta di un lavoro che ha fatto l’OdG nazionale che riguardava le persone fragili, abbiamo pensato che fosse importante, anche da un punto di vista linguistico, aggiungere il suffisso “persona” (art. 11, 12 e 14 ndr): ora sono persone fragili, persone migranti, sono persone malate, persone minorenni. La loro categoria non è più quella che inquadra la difficoltà o il disagio, ma c’è la volontà di ricordare ai giornalisti che, nel nostro lavoro quotidiano, abbiamo a che fare con le persone».
L’articolo 14 è dedicato alle persone migranti, rifugiate, richiedenti asilo e vittime della tratta. Nei loro confronti, il lavoro giornalistico deve usare «termini rispettosi e appropriati» evitando «la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte»; non «ricorre a espressioni denigratorie o discriminatorie» e «salvo diversa volontà espressa dal soggetto, tutela la persona, non consentendo l’identificazione di coloro che accettano di esporsi ai media in tutte le circostanze in cui ciò possa arrecare danno ai diretti interessati o ai loro congiunti». Inoltre, «si assicura, quando la persona accetti di essere identificata, che abbia piena consapevolezza della diffusione mediatica dei suoi dati personali e delle possibili conseguenze per sé e per i suoi familiari».
Intelligenza Artificiale
Dalle persone all’innovazione tecnologica. L’articolo 19 del nuovo Codice è interamente dedicato all’Intelligenza Artificiale che, si legge, «non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica». Qualora se ne faccia uso, è obbligatorio renderne «esplicito l’utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo». Inoltre, «la/il giornalista è chiamato alla verifica delle fonti e della veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati» e «in nessun caso il ricorso all’Intelligenza Artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici».
«L’idea era quella di non consegnare le tavole della legge – spiega Romagnoli – ma qualcosa di elastico, dinamico e di conseguenza modificabile per essere sempre al passo coi tempi vista la fluidità della materia».
Nessun riferimento diretto all’intelligenza artificiale generativa perché, prosegue Romagnoli «a livello deontologico non vorremmo spingerci troppo su argomenti che sono prettamente tecnico scientifici. Dobbiamo sempre considerare che di fronte a un Codice resta l’insindacabilità dei giudizi dei Consigli di disciplina a cui si danno dei riferimenti, ma poi saranno loro a verificare e a decidere in piena autonomia».
Entrata in vigore
Ed è proprio per facilitare il lavoro dei Consigli di Disciplina che questo nuovo Codice entrerà in vigore il primo giugno, «per dar tempo ai colleghi di recepirlo a fondo e per portare a conclusione i procedimenti disciplinari già avviati in precedenza», sottolinea Romagnoli, così come stabilito negli ultimi due articoli, il 39 e il 40. Fino al 31 maggio, quindi, resterà in vigore l’attuale Testo Unico della Deontologia.
Box: Il sistema della giustizia sanzionatoria
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