Puc: la copertura INAIL per il lavoro nei Comuni

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E’ stato pubblicato il 18 gennaio 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro  n. 156/ 2023  con   le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (decreto-legge n. 48 del 2023.)

I percorsi personalizzati previsti dalle due misure di sostegno economico per i meno abbienti  possono infatti includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività (PUC), predisposti  dai Comuni o da altri enti con essi  convenzionati  in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Il Decreto  e relativo allegato  specificano le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza . 

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In particolare nell’allegato sono forniti esempi di ambiti di intervento con i PUC  e lo schema per la predisposizione  dei progetti .

Con la circolare 19 del 27 febbraio 2025 INAIL  ha fornito le istruzioni per la copertura assicurativa contro gli infortuni di questi lavoratori

Vediamo qualche dettaglio ulteriore.

Partecipazione ai Progetti utili alla collettività PUC

Nell’ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell’AdI, può essere prevista la  partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere:

  •  a titolo gratuito, 
  •  presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo, presso i Comuni  dell’Ambito Territoriale o
  •   presso enti del Terzo settore  d’intesa con il Comune.

 La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’AdI, tenuti agli obblighi, (se previsti nel Patto di inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio) comporta la decadenza dal beneficio.

La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi.

Lo svolgimento delle attività è a titolo gratuito  ma  per i percettori di  Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso al beneficio economico,art. 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Il Comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC  deve istituire preventivamente per ogni progetto un apposito registro cartaceo o elettronico per la registrazione della presenze dei percettori di ADI o SFL.

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Le assenze per malattia o per motivi personali  devono essere giustificate e  documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all’Allegato 1, salvo l’eventuale recupero delle ore in accordo con l’ente ospitante.

Il soggetto attuatore ha la facoltà di sostituire il partecipante in caso di criticità.

Le attività escluse per percettori di ADI e SFL

I soggetti obbligati non possono:

  •  svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico 
  •  ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione  
  • essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico 
  • partecipare a lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto.

Il catalogo dei PUC  va comunicato dal Comune al  SIUSL  Piattaforma GEPI,  ai  CPI territorialmente competenti e alle Agenzie di servizi per il lavoro  e vanno inoltre comunicati gli abbinamenti  tra i percettori e i progetti.

La copertura INAIL: calcolo del premio 

La  circolare Inail 19 2025  disciplina il premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per i partecipanti ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), stabilendo le modalità di applicazione e gli obblighi relativi.

1. Premio Speciale Unitario Giornaliero

Con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 68, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito la determina dell’INAIL del 26 marzo 2024, n. 73, stabilendo per l’anno 2024 un premio speciale unitario di 1,04 euro per ogni giornata di attività prestata. A tale importo si aggiunge l’addizionale ANMIL pari all’1% come previsto dall’art. 181 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

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Il calcolo del premio si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera minima, fissata per il 2024 a 46,87 euro, e sulle attività svolte nei PUC. Tale premio viene aggiornato automaticamente in relazione a eventuali variazioni della retribuzione giornaliera minima.

Poiché non vi sono modifiche nelle caratteristiche dei PUC rispetto a quanto stabilito nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il premio speciale unitario è stato calcolato seguendo i medesimi criteri adottati con il decreto del 14 gennaio 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Soggetti Assicurati INAIL per progetti utili alla collettività

Sono assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali i seguenti soggetti:

  • Beneficiari dell’Assegno di inclusione obbligati a partecipare ai PUC;
  • Beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità, di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti in percorsi di protezione per violenza di genere, che partecipano volontariamente ai PUC;
  • Beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
  • Soggetti in condizione di povertà individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che partecipano volontariamente ai PUC.

L’attività viene svolta presso il Comune di residenza o, previa sottoscrizione di un accordo, in altri Comuni dello stesso ambito territoriale. L’impegno richiesto è compatibile con altre attività del partecipante, con un minimo di otto ore settimanali, incrementabili fino a sedici ore settimanali previo consenso delle autorità competenti.

Prestazioni in Caso di Infortunio o Malattia Professionale

I partecipanti ai PUC hanno diritto alle medesime prestazioni assicurative previste per la generalità dei lavoratori, incluse:

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Indennità per inabilità temporanea assoluta; Prestazioni per danno permanente (in capitale o rendita);Prestazioni per i superstiti; Cure sanitarie, protesiche e riabilitative.

Sono coperti anche gli infortuni avvenuti in itinere . Il calcolo delle prestazioni si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita.

Obblighi dell’Assicurato

L’assicurato è tenuto a comunicare qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, e a denunciare eventuali malattie professionali, fornendo al Comune o all’Amministrazione titolare del PUC i dettagli del certificato medico trasmesso all’INAIL per via telematica.

Soggetti Assicuranti

I titolari dei PUC sono considerati datori di lavoro ai fini assicurativi, in conformità all’art. 9 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e sono soggetti alle relative disposizioni.. Possono essere titolari dei PUC:

Comuni, singoli o associati;

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Amministrazioni pubbliche convenzionate con i Comuni;

Società partecipate dai Comuni, nel rispetto di specifici criteri normativi.

I Comuni e le amministrazioni convenzionate sono responsabili della gestione assicurativa nei confronti dell’INAIL, inclusa l’attivazione della copertura e la trasmissione periodica delle giornate lavorate.

Attivazione della Copertura Assicurativa

I Comuni e le amministrazioni pubbliche devono attivare la copertura assicurativa secondo l’art. 4 del DM 15 dicembre 2023, n. 156, e trasmettere trimestralmente all’INAIL il numero delle giornate lavorate tramite la piattaforma GePI, interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Se il PUC è gestito da un’amministrazione pubblica convenzionata, l’obbligo di assicurazione resta in capo a essa, mentre il Comune si fa carico degli adempimenti verso l’INAIL. Le modalità operative sono disciplinate dalla circolare INAIL 27 marzo 2020, n. 10.

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