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Con ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, si รจ occupata di un contenzioso fiscale che vedeva coinvolte una societร contribuente e lโAgenzia delle Entrate.
Al centro del contenzioso vi era la validitร della notifica di alcune cartelle di pagamento e la presunta decadenza dellโente impositore dal potere di riscossione.
Notifica PEC: secondo invio solo se la casella รจ satura, la Cassazione chiarisce
Il caso esaminato
La controversia nasce dallโimpugnazione, da parte della societร , di unโintimazione di pagamento riferita a diverse cartelle esattoriali.
Lโimpresa aveva contestato lโomessa notifica di alcune di esse, sostenendo che la pretesa fiscale dellโamministrazione fosse ormai prescritta o decaduta.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e, successivamente, la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, rigettando lโimpugnazione dellโAgenzia delle Entrate.
L’Agenzia aveva quindi presentato ricorso per Cassazione, denunciando unโerronea interpretazione della normativa sulla notifica via PEC e sulla decadenza dellโazione di riscossione.
Decisione della Corte di Cassazioneย ย
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso dellโAgenzia delle Entrate, accogliendo lโimpugnazione e cassando la sentenza della CTR.
Secondo i giudici di legittimitร , la notifica era stata effettuata in modo corretto, poichรฉ lโindirizzo PEC utilizzato risultava ufficialmente indicato nel registro INIPEC, ma la trasmissione era stata respinta per invaliditร dellโindirizzo stesso.
In tali circostanze, la normativa prevede un iter specifico che consente di completare la notifica attraverso il deposito telematico presso InfoCamere, la pubblicazione di un avviso per quindici giorni e lโinvio di una raccomandata informativa.
La CTR aveva erroneamente ritenuto necessaria una seconda trasmissione via PEC prima di poter procedere con questi adempimenti, equiparando la situazione a quella della casella di posta elettronica satura.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che il secondo invio รจ richiesto esclusivamente in caso di saturazione della casella PEC, mentre, nel caso di un indirizzo non valido o inattivo, il procedimento alternativo si attiva immediatamente senza necessitร di ripetere la trasmissione elettronica.
Di seguito il principio di diritto enunciato, sul punto, dalla Suprema corte:
“In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalitร di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della societร InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalitร riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perchรฉ la relativa casella risultava satura al primo tentativo”.
Nessuna decadenza per l’Agenzia Entrate
Altro punto centrale della decisione riguarda la presunta decadenza dellโente impositore dal potere di riscossione.
Secondo la normativa vigente, il termine per la notifica delle cartelle esattoriali รจ di tre anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso specifico, trattandosi di dichiarazioni relative al periodo dโimposta 2014, presentate nel 2015, la scadenza per la notifica era fissata al 31 dicembre 2018.
Poichรฉ, nella specie, le cartelle erano state notificate il 29 gennaio e il 15 febbraio 2018, la Corte ha escluso la decadenza, confermando la tempestivitร dellโazione dellโAgenzia delle Entrate.
Conclusioni della Corteย ย
La Cassazione, in definitiva, ha accolto il ricorso dellโAgenzia delle Entrate, annullando la decisione della CTR e decidendo direttamente nel merito.
Il ricorso originario della contribuente รจ stato rigettato, con conferma della validitร della notifica delle cartelle ancora oggetto di contestazione.
La societร , inoltre, รจ stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimitร , oltre agli oneri accessori, mentre le spese relative ai gradi di merito sono state compensate tra le parti.
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