Il superiore interesse del minore batte la privacy. Un ente pubblico, allo scopo di tutelare i soggetti deboli, può usare le informazioni sui maltrattamenti di bambini pervenuti da fonti confidenziali.
È quanto affermato dal Garante della privacy della Danimarca, con il provvedimento del 13 settembre 2024, reso nel caso n. 2024-32-0482, che ha deciso una vicenda relativa a un’amministrazione comunale.
Principi validi anche in Italia
I principi formulati dal Garante danese sono applicabili anche in Italia, in quanto si tratta dell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento UE sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr), direttamente operativo in tutti gli stati membri dell’Unione europea.
L’orientamento del Garante danese, inoltre, riguarda non solo gli enti locali, ma anche altri tipi di pubbliche amministrazioni, comprese quelle scolastiche, assoggettate dal Gdpr a un medesimo regime.
Cosa è successo nel caso specifico
Nel caso specifico, una persona ha presentato un reclamo al Garante danese affermando che un’amministrazione comunale, titolare del trattamento, si era rifiutato di cancellare i dati conservati senza giustificazione.
In dettaglio, all’ente locale sono arrivate alcune segnalazioni relative a possibili maltrattamenti ai danni di un bambino. Le segnalazioni avevano ad oggetto anche informazioni apprese mediante registrazioni telefoniche all’insaputa delle persone registrate.
L’amministrazione comunale, in un primo momento, aveva deciso di ignorare l’intercettazione e la trascrizione della stessa, ritenendo che i dati fossero stati carpiti illegalmente. Il comune, di conseguenza, ha cancellato tutti i dati.
Il segnalatore ha, però, ripetuto l’invio e stavolta l’amministrazione comunale ha cambiato idea e ha deciso di prendere in considerazione e utilizzare la registrazione telefonica.
Le motivazioni della decisione
L’ente pubblico ha basato questa sua decisione sulla necessità di tutelare i superiori interessi del bambino. A rafforzare questa seconda presa di posizione del comune è stata anche una comunicazione ricevuta dal tribunale della famiglia. Nella comunicazione, il tribunale aveva espresso preoccupazioni sulla situazione del bambino e aveva richiesto al comune di prendere in considerazione i dati derivanti dalle registrazioni telefoniche, indipendentemente dalla loro legittimità. Bilanciando gli interessi il comune ha ritenuto, quindi, di dare prevalenza all’esigenza di tutelare il soggetto più vulnerabile.
L’intervento del Garante della privacy
La persona autrice dei presunti maltrattamenti ha, però, presentato un reclamo al Garante della privacy, chiedendo la cancellazione di tutti i dati in possesso dell’amministrazione comunale.
Quest’ultimo ha inquadrato la situazione all’interno delle disposizioni del Gdpr.
Pur prendendo atto del fatto che le registrazioni erano state realizzate di nascosto e all’insaputa delle persone registrate, il Garante della privacy danese ha ritenuto di essere di fronte a un trattamento di dati da parte di una pubblica amministrazione basato sulla necessità di perseguire un interesse pubblico.
La conclusione del Garante è stata che l’amministrazione comunale ha agito nei limiti previsti dall’articolo 6, primo paragrafo lett. e) del Gdpr, e cioè proprio della norma che consente ai soggetti pubblici di trattare dati per motivi di interesse pubblico e nell’esercizio di pubblici poteri.
Il Garante, pertanto, ha ritenuto che, in casi di questo tipo, non ci sono ragioni per la cancellazione dei dati, in quanto il trattamento delle informazioni è avvenuto per proteggere gli interessi prevalente di una persona minore di età.
Interessi pubblici e interessi privati
Il tema affrontato dalla pronuncia del Garante danese riguarda il bilanciamento tra interessi pubblici e privacy. Si tenga presente che, nel fatto accaduto in Danimarca, l’amministrazione pubblica ha ricevuto notizie da fonte confidenziale e, quindi, l’ente pubblico non ha realizzato alcuna registrazione all’insaputa dei soggetti intenti a telefonare.
Allo stesso modo, si consideri che le informazioni non sono apparse manifestamente infondate, tanto che anche un’autorità giudiziaria ha invitato l’amministrazione comunale ad andare avanti. Questi due profili (notizie pervenute all’ente e, quindi, non attivamente raccolte dallo stesso ente con mezzi invasivi e natura di non manifesta infondatezza delle informazioni) hanno giustificato e giustificano gli approfondimenti necessari a verificare eventuali doverosi interventi dell’ente pubblico. In situazioni di questo tipo, non c’è violazione della privacy.
A maggior ragione, inoltre, quando il trattamento sia finalizzato a salvaguardare gli interessi vitali di una persona (articolo 6, primo paragrafo, lett. c) del Gdpr). E nel concetto di interessi vitali rientrano non solo situazioni in cui per il minore di età ci sia il rischio di morire, ma anche casi in cui sia messa a repentaglio l’incolumità psico-fisica del minore stesso.
Pertanto, nel caso di fonte confidenziale la scuola non deve a priori considerare irricevibile la notizia, ma deve verificare se la stessa contenga informazioni idonee a fondare il dubbio sulla possibile necessità di attivare interventi di propria competenza.
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