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Responsabilità in caso di incidente stradale con investimento di un pedone: le norme sulla ripartizione delle colpe.
Camminare a bordo di una strada poco illuminata e priva della banchina è un comportamento rischioso e imprudente. Cosa succede se un’auto non si accorge del passante e lo travolge? Se un pedone viene investito in una strada senza marciapiedi chi ha ragione e chi paga i danni?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5594/2025, ha fornito un interessante chiarimento sulla ripartizione delle colpe in caso di incidente. Approfondiamo l’argomento, analizzando la sentenza e le normative pertinenti.
Quando il pedone investito non ha diritto al risarcimento?
L’art. 2054, comma 1, del Codice Civile stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questo implica una presunzione di colpa a carico del conducente in caso di investimento di un pedone.
La responsabilità del conducente è esclusa solo quando:
il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da costituire una causa eccezionale e non prevedibile dell’incidente;
il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
Affinché la condotta del pedone possa escludere il diritto al risarcimento, essa deve essere:
- imprevedibile: il pedone si è comportato in modo tale che il conducente non poteva ragionevolmente prevedere la sua presenza o i suoi movimenti, apparendo all’improvviso in mezzo alla strada;
- anormale: il comportamento del pedone è stato eccezionale, atipico e contrario alle regole del Codice della Strada.
Ecco alcuni esempi di condotta imprevedibile e anormale:
- il pedone attraversa improvvisamente la strada, sbucando da un ostacolo che ne impediva la visibilità, in un punto non consentito e senza prestare attenzione al traffico;
- il pedone si getta sulla carreggiata in modo repentino e inaspettato, rendendo impossibile al conducente evitare l’impatto;
- il pedone si trova su strada ad alta percorrenza, in un luogo non illuminato, non spostato sul lato destro della carreggiata;
- il pedone attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali senza prestare attenzione al traffico e senza dare la precedenza ai veicoli in transito.
Ecco invece alcuni esempi in cui il pedone ha diritto al risarcimento:
- il pedone attraversa sulle strisce pedonali e il conducente non rispetta il diritto di precedenza. In questo caso, la presunzione di colpa del conducente non è superata;
- il pedone attraversa in un punto dove non ci sono strisce pedonali, ma il conducente procede a velocità eccessiva o non presta attenzione alla strada: il pedone avrà diritto al risarcimento, se il conducente non riesce a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente;
- anche se il pedone ha una parte di responsabilità, ad esempio attraversando fuori dalle strisce pedonali, se il conducente non ha rispettato le norme di prudenza e diligenza, egli può comunque avere diritto a un risarcimento ridotto, proporzionale alla colpa del conducente.
Onere della prova a carico del conducente
Spetta al conducente provare che:
- la condotta del pedone è stata la causa esclusiva dell’incidente;
- egli ha rispettato tutte le norme del Codice della Strada e ha adottato tutte le misure necessarie per evitare il sinistro.
Il pedone ha diritto al risarcimento anche su strada senza marciapiede?
La Cassazione ha stabilito che il pedone investito su una strada senza marciapiede ha diritto al risarcimento se era visibile e l’auto non ha adottato la dovuta cautela.
L’assenza dello spazio dedicato a chi cammina a piedi non esclude la responsabilità dell’automobilista.
Pertanto il pedone può rivolgersi all’assicurazione del conducente per chiedere i danni fisici e morali patiti a seguito dell’investimento.
Perché il pedone ha diritto al risarcimento?
L’assenza di un marciapiedi non elide la responsabilità dell’automobilista che comunque è tenuto a prevenire anche le altrui condotte colpevoli, laddove possibile. Tant’è che, secondo la giurisprudenza, ha diritto al risarcimento anche chi attraversa fuori dalle strisce pedonali.
Come si ripartiscono le colpe?
Il giudice deve effettuare una valutazione comparativa delle colpe, considerando:
- la condotta di entrambi i soggetti coinvolti;
- il contributo causale di ciascuna condotta all’incidente;
- la gravità delle rispettive colpe.
La valutazione è di tipo “contro fattuale”, cioè il giudice deve immaginare cosa sarebbe successo se ognuna delle parti avesse adottato una condotta prudente.
Un pedone cammina a bordo strada in una zona scarsamente illuminata e viene investito da un’auto che sopraggiunge a velocità elevata. In questo caso, la responsabilità principale sarà dell’automobilista, ma potrebbe essere riconosciuto un concorso di colpa del pedone per la sua condotta imprudente.
Un pedone cammina sul bordo della strada mantenendosi il più possibile vicino al margine di essa. Un’auto lo colpisce con lo specchietto. In questo caso non può esserci concorso di colpa del pedone.
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