L’articolo di oggi vuole essere un contributo in prevenzione rispetto alle conseguenze. Spesso non si percepisce come alcuni comportamenti, di rilevanza penale ma non attinenti né l’uso delle armi né la violenza, possano influenzare il rilascio o il mancato rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi. Il caso tipico è costituito dalla violazione della contravvenzione di cui all’art. 186 del Codice della Strada, ovvero la guida in stato di ebbrezza anche nell’ipotesi meno grave di cui alla lett. b) che prevede un tasso alcolico ricompreso tra 0,80-1,50 gr/l.
La vicenda penale
Il caso giudicato dal T.A.R. (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, Sent., (data ud. 22/04/2024) 17/05/2024, n. 1851) aveva ad oggetto il decreto del 2019 della Questura con il quale era respinta l’istanza con la quale il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Perché la Questura aveva respinto l’istanza?
Il ricorrente che era titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo si vedeva recapitare l’atto del 7 maggio 2018 ove si comunicava l’avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’ istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo atteso che risultava avere riportato una condanna al pagamento dell’ammenda a seguito di decreto penale emesso il 30 marzo 2012 divenuto esecutivo il 30 maggio 2012; successivamente il ricorrente si attivava ottenendo la riabilitazione in data 6 luglio 2016.
Il diniego amministrativo
Questa, in sintesi, la vicenda penale con due scansioni temporali determinanti: condanna per guida in stato di ebbrezza divenuta irrevocabile il 30.05.2023 e riabilitazione ottenuta il 6 luglio 2016.
La Questura considerando che “l’abuso di bevande alcoliche a norma del D.M. Sanità 28.04.1998 è motivo ostativo alla titolarità del porto d’armi“, che “l’autorizzazione di polizia è subordinata all’assoluta affidabilità del titolare di non abusarne, desunta sia dai comportamenti dallo stesso mantenuti nel tempo, sia sulla base di un giudizio anche solo prognostico connotato da ampia discrezionalità nell’ interesse pubblico” e valutando che “le argomentazioni difensive prodotte non hanno addotto ulteriori elementi di valutazione tali da consentire una diversa determinazione“, ha respinto l’istanza visti gli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S..
L’appiglio legislativo
Si ricordi che a mente dell’art. 1 del DM 28/4/1998 al n. 5) vi è la previsione secondo cui per ottenere il rilascio della licenza di porto d’armi (Caccia e tiro al volo) “non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol e/o psicofarmaci”
La decisione del T.A.R.
Investito della Questione, il Tribunale Amministrativo Regionale ripercorreva la vicenda alla luce di quello che è l’orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui ben può la motivazione provvedimentale (del diniego di rilascio della licenza di porto di fucile) fondarsi solo su un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, atteso che la stessa costituisce condotta in sé potenzialmente non poco pericolosa per la sicurezza pubblica, un parametro di certo particolarmente pertinente ai fini della valutazione di affidabilità del richiedente, affidabilità intesa principalmente come autocontrollo e senso di responsabilità, cioè come capacità di governare le proprie azioni e di prevederne ogni possibile conseguenza.
Il percorso argomentativo
Nondimeno, nel caso in esame l’episodio che fonda il giudizio di inaffidabilità (condanna per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche) si colloca in un periodo temporale risalente rispetto all’adozione del provvedimento avversato (la condanna risale infatti al 2012), circostanza che l’Autorità non mostra di aver considerato, tenuto conto che nello stesso provvedimento avversato non si evidenzia se, successivamente, il ricorrente abbia posto in essere condotte analoghe (guida in stato di ebrezza) ovvero contegni di diversa natura da cui poter comunque inferire l’inaffidabilità de qua.
Peraltro, in relazione alla vicenda penale in questione fattispecie criminosa estranea alla detenzione e all’uso di armi, non implicante condotte violente e non rientrante nel catalogo ex art. 43, comma 1, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) risulta intervenuta la riabilitazione nel 2016: orbene, pur dovendosi ribadire l’ indirizzo giurisprudenziale consolidato in base al quale la riabilitazione non è causa di estinzione del reato, bensì una causa di estinzione della pena che mantiene ferma la rilevanza giuridica della sentenza di condanna, non può essere sottaciuto che la concessione della riabilitazione richiede non soltanto un requisito di natura temporale (potendo essere “concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta“), ma altresì un presupposto implicante una valutazione diagnostica di ravvedimento del richiedente, essendo infatti richiesto che “il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 7 marzo 2022, n. 168).
In altri termini, la Questura ha disposto il rigetto unicamente quale automatismo rispetto all’episodio della condanna per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, non particolarmente recente (in quanto risalente al 2012) e senza apprezzare il contegno complessivamente tenuto dal deducente dopo tale episodio, segnatamente alla luce dell’intervenuta riabilitazione.
In sintesi il Tribunale segnala che la motivazione della Questura è solo apparente, non avendo tenuto conto di due elementi fondamentali: da un lato, l’assenza dal momento della condanna, rectius dalla concessa riabilitazione, sino al momento della richiesta di rinnovo (2018) di ulteriori elementi ostativi, dall’altro, non aver tenuto in debito conto la prova di “buona condotta” alla base dell’ottenimento della riabilitazione e dunque del ravvedimento come elemento non derivante dal mero trascorrere del tempo. Il Tribunale annullava il provvedimento.
Conclusioni
Concludendo, non sarà passata inosservata l’importanza del tempo trascorso tra il reato ed il momento della richiesta di rinnovo, soprattutto se in quel lasso di tempo si sia ottenuta la riabilitazione che – è bene ripetere – come lo stesso tribunale osserva, non è da sola sufficiente a rendere meritevole di rinnovo o rilascio della licenza il richiedente; infatti il giudice rileva la carenza di motivazione proprio nel non aver trovato, nel periodo successivo alla riabilitazione, alcun elemento ostativo, fondando il diniego soltanto su quanto accaduto nel 2012.
Va anche precisato che in base all’orientamento costante dei T.A.R. nel caso della violazione della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S. vi è una notevole differenza tra l’ipotesi di cui alla lettera b) rispetto a quella della lettera c) nel senso che con valori ancor intorno alla soglia del 0,80gr/l vi è una maggior predisposizione a ritenere il fatto, purché sia un unico episodio, non un abuso di sostanze alcoliche, mentre più ci si allontana dalla soglia, anche se di poco, più la condotta viene censurata come abuso di alcool e dunque la mancata inibizione porterà a sua volta alla ritenuta possibile capacità di abusare delle armi.
Riferimenti normativi: Art. 186, co. 2,lett. B) Codice della strada. Artt. 11-43 TULPS. Decreto ministero della sanità 28/4/1998.
Note sull’autore
Curatore della rubrica giuridica di All4Shooters è l’Avv. Gabriele Traina del Foro di Treviso con studio in Conegliano (TV) ove unitamente all’Avv. Alessandro Pierobon svolgono la loro attività professionale. Da sempre contiguo al mondo delle armi proprie non da sparo ed improprie, ha potuto appassionarsi ulteriormente della materia abbracciando anche quei settori prima non coltivati. Vi è una convinzione derivante dall’esperienza, ovvero che nel settore di cui si tratta, si sia padroni esclusivamente della prevenzione ma non del rimedio, dovendo in quest’ultimo caso misurarsi con differenti organi che a volte non decidono all’unisono. Per questo motivo la rubrica tratterà, oltre che dei casi concreti di maggior interesse di cui si è occupata la giurisprudenza, e quindi dopo l’intervento dell’Autorità, anche di come quei casi, magari con un intervento preventivo avrebbero potuto avere un epilogo diverso.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link