Modello Eas nel non profit, indicazioni e scadenze per il 2025

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Gli enti associativi non commerciali, diversi dagli enti del Terzo settore (Ets), in presenza di determinate condizioni, devono inviare il modello Eas entro il 31 marzo 2025. Ma cos’è il modello Eas? Chi è obbligato alla sua compilazione? Quali modalità di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? La riforma dello sport ha esonerato dall’invio le associazioni sportive dilettantistiche (Asd)? Ecco le risposte.

Che cos’è il modello Eas e la sua importanza a fini fiscali

Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate all’avverarsi di determinate condizioni.

Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148 del dpr 917 del 1986 e art. 4 del dpr 633 del 1972).

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Enti del Terzo settore e modello Eas

Il codice del Terzo settore dispone anche in merito al modello Eas, esonerando gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello (art. 94, c. 4).

Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono quindi inviare il modello Eas entro il termine del 31 marzo prossimo.

Un discorso a parte va fatto per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Ets: il consiglio per essi è quello di presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.

Gli altri enti esonerati dall’invio

Sono inoltre esonerate dall’invio di tale modello, e quindi non lo devono presentare:

  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/1991;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd): queste sono state esonerate dall’invio del modello Eas a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 39 del 2021 (art.6, comma 6-bis).

Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello

In base a quanto disposto dalla già menzionata circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, possono limitarsi alla compilazione parziale del modello Eas gli enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche. Fra questi rientrano, ad esempio:

  • le associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo;
  • associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
  • le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Barrano infine la casella “SI” del rigo 3), relativa all’ottenimento della personalità giuridica.

Gli enti obbligati alla compilazione totale

Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio, corsi di formazione rivolti ad essi);
  • svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas).

L’obbligo di ripresentare il modello Eas

Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 31 marzo gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2024, inviando un nuovo modello Eas.

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Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o rappresentante legale), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
  • all’importo dei ricavi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.

Se invece nel corso del 2024 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita Iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2025 dai soggetti obbligati:

  • gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione);
  • gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Le modalità di invio

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Qualora non venisse rispettato per l’invio il termine del 31 marzo prossimo è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 settembre 2025, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).

© Foto in copertina di Andrea Angelini, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”

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